Conteggi lavoro

lunedì 19 dicembre 2011

Cassazione sentenza n. 21756 del 2006: trasferimento


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cass. sent. n. 21756 del 11-10-2006
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.2.1998, G.C. conveniva dinanzi al Pretore di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro, l'Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.A.), suo datore di lavoro, e premesso che, con nota del 15 gennaio 1998, era stato disposto il suo trasferimento dall'Area di Staff all'Agenzia di Coordinamento di Pesaro, a decorrere dal 19 gennaio 1998, chiedeva l'annullamento di tale provvedimento deducendo a sostegno: 1 - la violazione dei principi generali in materia di trasferimento, delle norme dettate al riguardo dal CCNL e della circolare n. 5566/95; 2 - l'insussistenza di effettive esigenze organizzative legittimanti il trasferimento e l'assenza di qualsivoglia plausibile e razionale giustificazione dello stesso; 3 - la dequalificazione che tale trasferimento gli comportava; 4 - il pregiudizio al suo stato di salute che pure tale trasferimento determinava.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Pesaro -Giudice del lavoro -, con sentenza in data 25 gennaio - 29 marzo 2002, disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato perchè in violazione delle disposizioni del CCNL, ritenendo, invece, infondati gli altri motivi di impugnazione che distintamente esaminava "per completezza di esposizione".

Avverso l'anzidetta sentenza, il G., con ricorso depositato il 25 ottobre 2002, proponeva appello limitatamente alla parte disattesa dal primo Giudice, deducendo a sostegno l'erroneità delle valutazioni svolte al riguardo.

L'appellata si costituiva, resistendo al gravame. Proponeva, a sua volta, con ricorso in data 26 giugno 2003, appello avverso la medesima sentenza, chiedendo il rigetto del gravame principale ed insistendo nell'accoglimento delle proprie difese. In particolare, deduceva che: 1 - nel silenzio delle disposizioni contrattuali, non poteva essere ritenuta la nullità del provvedimento di trasferimento per mancata osservanza del termine di preavviso; 2 - non vi era obbligo per la parte datoriale di instaurare il procedimento previsto dall'art. 28 del CCNL, mancando la prova che il dipendente lo avesse incardinato provvedendo alla richiesta notifica; 3 - il provvedimento doveva ritenersi legittimo, perchè proveniente dal Direttore di Filiale, competente al riguardo; 4 - il richiamo fatto dal primo Giudice alla circolare n. 5566 del 1995 doveva ritenersi inconferente, non essendo tale circolare applicabile al caso di specie; 5 - il trasferimento era da ritenersi legittimo anche sotto il profilo della sussistenza dei suoi presupposti sostanziali e la sentenza impugnata era viziata in ordine alla motivazione sul punto.

Il G. si costituiva, resistendo al gravame svolto dalle Poste Italiane S.p.a. Previa riunione dei procedimenti, con sentenza del 31 ottobre - 18 novembre 2003, l'adita Corte d'appello di Ancona, ritenuto che il trasferimento era stato disposto senza il rispetto delle regole procedurali previste dalla contrattazione collettiva, ed in particolare senza il rispetto del termine di preavviso, non inferiore ai 45 o ai 60 giorni a seconda dei casi, e senza contraddicono, dichiarava inammissibile l'appello principale e rigettava l'incidentale.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società Poste Italiane con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste G.C. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con un unico motivo, la Poste Italiane S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè vizio di motivazione (art. 300 c.p.c., n. 5).

In particolare, si sostiene che la Corte d'appello di Ancona avrebbe ritenuto illegittimo il provvedimento di trasferimento, disposto dalla società con nota del 15 gennaio 1998, sulla scorta di un'erronea applicazione dei criteri di interpretazione della normativa contrattuale applicabile e, nello specifico, della disposizione di cui all'art. 28 del CCNL del 1994, del seguente tenore: "1. Il trasferimento del dipendente può essere disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, oppure, a domanda dell'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.

(Omissis).

6. Il trasferimento deve estere comunicato per iscritto all'interessato con un congrua preavviso non inferiore a 45 giorni, e non inferiore a 60 giorni per il dipendente con famiglia a carico.

7. Il dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del trasferimento, ha facoltà di proporre opposizioni all'Organo superiore a quello che lo ha disposto, adducendo obiettive e comprovate ragioni.

8. Entro venti giorni dalla notifica dell'opposizione l'Organo competente, valutate in contraddittorio con l'interessato le motivazioni da lui addotte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato. Omissis".

La Società, difatti, asserisce che l'art. 28 si limiterebbe ad affermare, in via dei tutto generica, la necessità della comunicazione al dipendente del provvedimento di trasferimento con un preavviso variabile dai 45 ai 60 gg., a seconda dei casi. Da detta norma, però, non contenendo essa alcuna esplicita sanzione per il mancato rispetto del termine di preavviso, non se ne potrebbe far discendere - come fatto discendere dal Giudice di merito - l'illegittimità del trasferimento laddove la procedura ivi prevista non fosse rispettata.

Inoltre, - sempre secondo la ricorrente - l'errore - consistente, più specificamente, nella violazione del canone di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'esaminare ed applicare l'art. 28 del CCNL, risulterebbe evidenziato dalla analoga previsione del nuovo CCNL del 2001, laddove questa contempla, nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, un'indennità sostitutiva ma non l'inefficacia del disposto trasferimento.

Così come erroneo e fuorviante risulterebbe anche l'ulteriore principio espresso dal Giudice di secondo grado circa la convinzione che il termine di preavviso rilevi sulla facoltà, per il lavoratore interessato, di attivare il procedimento di opposizione disciplinato ai commi successivi del citato art. 28.

Tale convincimento non solo non sarebbe adeguatamente motivato dal Giudice ma non sarebbe nemmeno in alcun modo supportato dalla normativa contrattuale de qua.

Quanto, poi, alla ritenuta mancata adozione in contraddittorio del provvedimento di trasferimento, da parte della Società, ai sensi della procedura ex art. 28 C.C.N.L..

1994, evidenziata dal Giudice d'appello, quest'ultimo avrebbe dovuto tener presente che il mancato espletamento di tale procedura non era certamente imputabile alla Società, bensì allo stesso G., il quale non aveva regolarmente attivato il prescritto procedimento di opposizione, essendosi limitato ad inviare una "nota" a mezzo del suo legale, inidonea a costituire l'atto iniziale del procedimento previsto all'art. 28 del C.C.N.L. del 1994.

Pur prevedendo la norma citata, infatti - prosegue la ricorrente -, che "il dipendente, entro dieci giorni dalla comunicazione del trasferimento, ha facoltà di proporre opposizione all'Organo superiore a quello che lo ha disposto, adducendo obiettive e comprovate ragioni", la predetta nota del 23.01.1998, invece, non solo era direttamente rivolta al Direttore Area SF di Pesaro - Organo inferiore a quello che aveva emesso il provvedimento di trasferimento, ovvero il Direttore di Filiale - ma non conteneva nemmeno l'indicazione delle obiettive e comprovate ragioni poste alla base dell'impugnazione.

Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza qui impugnata si rivelerebbe carente.

Il motivo, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, non merita accoglimento, avendo la decisione contestata dato adeguato riscontro alle doglianze in questa sede riprodotte.

Giova premettere che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nelle sole ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ., e segg., con l'onere per il ricorrente di indicare specificamente il punto e il modo in cui il giudice si sia discostato dai principi dettati dalle dette regole interpretative, o in qual modo la motivazione sia obiettivamente carente, contraddittoria o illogica, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (cfr. Cass. 4 luglio 2002 n. 9712; Cass. 10 settembre 2001 n. 11539).

Senza dubbio, poi, il criterio letterale assume funzione fondamentale nell'interpretazione del contratto, ma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. (v. fra le tante: Cass. 13 agosto 2001 n. 11089, Cass. 25 gennaio 2000.

Orbene, nella specie, la Corte d'appello, con motivazione lineare e coerente, ha osservato come fosse di piana evidenza che le parti collettive, nella loro autonomia, avessero subordinato la possibilità di disporre il trasferimento del dipendente (d'ufficio, nel caso in questione) alla sussistenza di requisiti sostanziali (comma 1) e all'osservanza di determinate regole procedurali (commi 6, 7 ed 8). Altrettanto correttamente ha aggiunto che, in tale contesto, doveva ritenersi, contrariamente all'avviso delle Poste, che l'osservanza di tale procedura, proprio perchè stabilita pattiziamente, comportante un vincolo rispetto all'ordinario esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro e contemplante la possibilità del lavoratore trasferito di contestare il trasferimento (tanto che Io stesso, in caso di opposizione, sarebbe dovuto essere definitivamente deciso con provvedimento motivato), costituiva condizione di validità ed efficacia del trasferimento stesso. Ha ancora osservato, a sostegno di tale interpretazione, che il rispetto del termine di preavviso, nel descritto contesto procedurale, non era espressione di un obbligo a se stante (diretto soltanto a garantire al dipendente un congruo margine di tempo entro il quale provvedere a quella riorganizzazione delle proprie condizioni di vita che il trasferimento poteva comportare), ma era finalizzato anche a consentire al lavoratore interessato l'attivazione del procedimento di opposizione previsto dai commi successivi.

Di nessun rilievo era quindi la circostanza che il mancato rispetto di tale termine non fosse stato specificamente sanzionato, dovendosi per ciò stesso desumere - e tanto si ricava dall'implicito, ma non per questo poco chiaro sviluppo del ragionamento - l'incidenza di tale vizio sulla stessa operatività del provvedimento.

Nè, al riguardo - prosegue la Corte territoriale, dando così esplicita risposta alla censura reiterata in questa sede - poteva giovare alle ragioni della Poste Italiane S.p.A. il richiamo alla disciplina dei trasferimenti prevista dall'art. 43 del nuovo CCNL del 2001, poichè, ferma la previsione secondo cui il trasferimento poteva essere disposto "unicamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", lo stesso contemplava una procedura sensibilmente diversa da quella precedentemente pattuita e, comunque, prevedeva la possibilità di disporre il trasferimento con un preavviso minore (con erogazione per il restante periodo dell'indennità di missione) solo "in caso di particolari esigenze di servizio". La nuova formulazione del contratto collettivo, pertanto, non poteva giustificare e far ritenere che il trasferimento di un dipendente potesse essere adottato senza alcun preavviso ed a prescindere anche da una qualche esigenza aziendale.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte di Ancona ha tratto, dunque, il ragionato convincimento che il trasferimento del G., essendo stato comunicato all'interessato con nota del 15.1.1998 "a decorrere dal giorno 19/1/1998", e perciò con un preavviso di appena quattro giorni, fu effettuato, già sol per questo, in violazione della disciplina stabilita dal CCNL. Ma a ciò era da aggiungersi - osserva ancora la Corte dando riscontro alla censura della società riproposta nel ricorso in esame - che la procedura sopra ricordata non venne osservata neppure a seguito dell'opposizione svolta dal dipendente a mezzo della lettera raccomandata 23.1.1998, sottoscritta anche dal suo legale e inviata al Direttore di Area e, p.c., alla Direzione Regionale di Ancona, con la quale veniva rilevato che non erano "state addotte le motivazioni necessarie per il trasferimento".

Infatti, "nè la valutazione delle motivazioni dell'opposizione avvenne nel contraddittorio dell'interessato, nè vi fu una decisione da parte dell'organo superiore a quello che aveva disposto il trasferimento, provenendo la nota di risposta del 29.1.1998 dal Direttore di Filiale, ossia dallo stesso organo che aveva disposto il trasferimento".

Non è esatto, quindi, l'assunto della società secondo cui il mancato rispetto della procedura sarebbe imputabile allo stesso G., essendo risultato accertato che l'opposizione venne correttamente inviata con raccomandata anche alla "Direzione Regionale, quale organo superiore, con richiesta di motivare le ragioni del trasferimento.

Non ravvisandosi, dunque, nell'iter argomentativo del Giudice d'appello i lamentati vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006