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lunedì 19 dicembre 2011

Sentenza cassazione n. 13151 del 2006: trasferimento


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cass. sent. n. 13151 del 05.06.2006
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Lecce ha confermato, rigettando l'impugnazione del Ministero della giustizia, la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda di I.C., cancelliere con inquadramento in Area C, posizione economica C/2, ai sensi del CCNL comparto ministeri 1998-2001, aveva ordinato all'amministrazione di procedere ad "interpello", ai fini delle richieste di trasferimento, per tutti i posti vacanti di cancelliere C/2 presso gli uffici giudiziali del distretto della Corte di appello, senza riservarli alle procedure cd. di "assestamento" del personale già in servizio e inquadrato nella posizione C/2 a seguito di procedura di riqualificazione.

La dipendente, che aveva presentato domanda di trasferimento per alcune sedi comprese nel distretto indicato, contestava la conformità dell'operato dell'amministrazione all'obbligo, assunto con l'art. 19 dell'accordo per la mobilità del personale 28.7.1998, di procedere all'assestamento del personale in servizio prima dì assumere vincitori di pubblici concorsi, atteso che, con il bando di concorso 15.2.2001 per la copertura di 2112 posti di cancelliere C/2 mediante corsi di riqualificazione, riservati al personale in servizio con inquadramento in C/1, aveva accordato precedenza assoluta ai vincitori, così destinando tutte le sedi disponibili al personale cui la qualifica sarebbe stata attribuita all'esito della detta procedura.

L'assunto della dipendente è stato condiviso dal giudice dell'appello sul rilievo che le parti stipulanti raccordo sulla mobilità non avevano voluto limitarne l'applicazione alle nuove assunzioni, escludendo le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori. Tale risultato interpretativo è giustificato dalla sentenza con le seguenti argomentazioni: a) all'epoca di stipulazione dell'accordo non esistevano previsioni relative a selezioni di personale interno, introdotte solo con il c.c.n.l. comparto Ministeri 16.2.1999; b) emergeva dall'accordo l'intento di privilegiare le aspirazioni del personale già in servizio, valorizzando l'anzianità nel ruolo e nelle funzioni per la copertura di posti vacanti; c) nella nozione giuridica di "pubblico" concorso rientrano anche le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori e tale rilievo suffragava l'interpretazione estensiva dell'accordo.

La cassazione della sentenza è domandata dall'amministrazione della giustizia con ricorso per un unico motivo; non ha svolto attività di resistenza la parte privata.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. cod. civ.) in relazione all'accordo sindacale 28.7.1998, unitamente a vizi della motivazione, si evidenzia: il chiaro significato risultante dalle parole adoperate (assunzione di vincitori di "pubblici concorsi") e la disomogeneità del concorso pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell'ambito dell'area professionale di inquadramento; l'inammissibilità di applicazione analogica dell'impegno assunto con l'accordo a fattispecie del tutto diversa, implicante diverse ed autonome scelte organizzative e negoziali; la mancata considerazione dei comportamenti tenuti dai sindacati, confermativi dell'interpretazione restrittiva; il vizio di ultrapetizione, infine, afferente al carattere generale dell'ordine impartito all'amministrazione, non limitato alla dipendente che aveva agito in giudizio.

La Corte, rilevato che identica questione è stata già esaminata e decisa nel senso della correttezza dell'interpretazione restrittiva, che, nel caso deciso, era stata data all'accordo in questione dal giudice del merito (Cass. 19 marzo 2004, n. 5565), ritiene che le stesse argomentazioni poste a sostegno del precedente decisum comportino raccoglimento del ricorso per quanto di ragione (vedi, in ordine al valore di "precedente" anche delle decisioni di legittimità assunte con riguardo a pretese fondate sopra fonti pattizie, Cass. 13 maggio 2003, n. 7355). Nella fattispecie viene in considerazione il potere dell'amministrazione datrice di lavoro di determinare il luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, sicuramente atto di gestione del rapporto di lavoro adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rientrante nel più ampio fenomeno della "mobilità" del personale.

Atteso che l'art. 2103 cod. civ. protegge gli interessi oppostovi dei dipendenti rispetto allo ius variandi del datore di lavoro, ma non anche gli interessi pretensivi all'esercizio favorevole dello stesso potere, questa seconda tipologia di interessi può trovare protezione soltanto se il datore di lavoro assume impegni negoziali sulle modalità di esercizio del potere. L'indicata evenienza viene in considerazione nella fattispecie per avere concluso il Ministero della giustizia apposito accordo sindacale sulla mobilità interna del personale, pattuendo procedure e criteri di selezione. L'accordo sindacale in questione partecipa della natura dell'accordo integrativo, legittimato dalla devoluzione della materia a questo livello di contrattazione dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).

Ne segue che si esula dalla previsione di cui all'art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente, con il ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, previsione che è stata limitata a quelli nazionali di cui all'articolo 40 (ai quali soltanto si riferisce anche il successivo art. 64), restando esclusi i contratti integrativi contemplati dallo stesso articolo, il cui testo contrappone chiaramente questo livello di contrattazione a quello "nazionale".

Pertanto, l'interpretazione data all'accordo dalla Corte di Lecce può essere sindacata dalla Corte, nella sua rispondenza alla volontà delle parti stipulanti, sotto il profilo della verifica del rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 s.s. cod. civ. e all'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Orbene, nei limiti del detto controllo, le censure della ricorrente amministrazione sono fondate.

Si premette che non rientra tra i criteri interpretativi degli atti negoziali nè l'aderenza al principio di parità di trattamento (del resto, inesistente in via generale nell'ordinamento del lavoro subordinato e assicurata, per il lavoro pubblico, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 con esclusivo riferimento al trattamento economico), nè la ragionevolezza del risultato degli assetti negoziali pattuiti (cfr. Cass., s.u. 4570/1996 e 6030/1993). n significato attribuito dal giudice del merito all'espressione "concorso pubblico" adoperata nell'accordo sindacale, si pone in contrasto insanabile con il significato delle parole adoperate ("assunzione" di vincitori di concorso).

Il significato letterale è stato disatteso dalla sentenza di merito con argomenti giuridicamente infondati e logicamente incongrui.

Nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che, nel contesto normativo dell'epoca dell'accordo sindacale, non fossero contemplate ipotesi di accesso concorsuale alla qualifica superiore riservate agli interni. La circostanza, intatti, si colloca sul piano dei presupposti tenuti presenti ai fini della manifestazione di volontà, ma non è idonea a mutarne i contenuti, al fine di ritenere, soprapponendosi alla volontà espressa, che, in un diverso contesto normativo, le pattuizioni sarebbero state comprensive delle nuove ipotesi. Anzi, proprio il fatto che le progressioni "interne" non fossero, all'epoca, consentite dalla legge (L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 7, comma 1: L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso...), rappresentava, sul piano, logico, un ostacolo alla lettura delle parole "concorso pubblico" in senso comprensivo delle progressioni interne. Ancora sotto il profilo logico, invero, il tema del conflitto di interessi tra personale interno aspirante al trasferimento e personale interno già operante in una determinata sede e aspirante a restarvi con la nuova qualifica acquisita, richiedeva valutazioni del tutto differenti da quelle operate con riguardo ai neoassunti, sia sotto il profilo della considerazione della consistenza degli interessi dei lavoratori, sia sotto il profilo delle più adeguate scelte organizzative (da confrontare con gli effetti di una mobilità "doppia").

Del tutto inconsistente, poi, sul piano della ricostruzione della volontà negoziale, è il richiamo della giurisprudenza costituzionale secondo cui l'art. 97 Cost., impone il concorso pubblico anche per accedere alle qualifiche superiori, per trame la conseguenza che tale qualificazione meritava anche la procedura di selezione interna. E' agevole, infatti, replicare - anche prescindendo dalla circostanza che nella fattispecie le prove selettive non erano dirette a permettere l'accesso di personale già in servizio a fascia o area superiore, su cui vedi Cass., S.u., 18886/2003 e 9164/2006 - che l'eventuale violazione della regola del concorso pubblico nel caso concreto avrebbe comportato l'invalidità della procedura di selezione interna, ma non la modificazione dei contenuti dell'accordo sindacale sui trasferimenti, restando impregiudicato il potere dell'amministrazione di decidere se, come e quando procedere alla copertura dei posti vacanti, dovendosi escludere l'automatismo dell'obbligo di procedere all'interpello per i posti vacanti nella qualifica, ovvero di concordare nuove regole con i sindacati.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata per violazione dell'art. 1362 cod. civ. e per vizio di motivazione contraddittoria; la causa è rinviata ad altra Corte di appello, designata in quella di Bari, che dovrà procedere ad una nuova valutazione del significato dell'accordo sindacale 28.7.1998, nonchè provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 18 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2006