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giovedì 15 dicembre 2011

Circolare INPS n. 78/2010 del23.06.2010: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo. Chiarimenti.

OGGETTO:

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo. Chiarimenti.

SOMMARIO:

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo. Chiarimenti.

Facendo riscontro all’esigenza di chiarimenti da parte delle sedi si precisa di seguito la nozione di “produttori di terzo e quarto gruppo” soggetti ad obbligo di assicurazione alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento alla istituzione, da parte dell’ISVAP, del “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.





Come già affermato con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, l’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali”.

Al riguardo è sorto il dubbio circa la possibile configurazione di una figura di “produttore libero” diversa da quella sopra richiamata, e pertanto non soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali.

Occorre innanzi tutto precisare che l’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, nel richiamarsi alle definizioni previste dal suddetto contratto collettivo, non fa salve le eventuali modifiche dello stesso. La tecnica legislativa utilizzata è quella della definizione per rimando ad altro testo, onde si deve ritenere che le definizioni richiamate ne risultino cristallizzate e che ogni successivo accordo modificativo del testo richiamato sia del tutto ininfluente ai fini dell’operatività della norma primaria. In altri termini le definizioni di produttori di terzo e quarto gruppo già dettate dal contratto collettivo del 25 maggio 1939 debbono essere tenute ferme, ai fini dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, anche nel caso in cui un nuovo accordo modifichi la disciplina contrattuale o intervenga a modificare il testo del suddetto contratto collettivo.



Le definizioni di produttore di terzo e quarto gruppo valide ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali restano pertanto quelle già contenute nel citato contratto collettivo del 25 maggio 1939, che di seguito si riportano:

o terzo gruppo: produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni;

o quarto gruppo: produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.

Ai fini di verificare l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali, di cui al citato articolo 44, occorre in primo luogo ricordare che i produttori di primo e secondo gruppo di cui al citato contratto sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di quinto gruppo sono (sempre ai sensi del citato contratto collettivo) i “produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione”.

Conseguentemente il rimando effettuato dall’articolo 44 del D.L. 326/2003 finisce per assoggettare ad obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione.

La normativa sopra citata resta ferma anche a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), che ha ridisciplinato la materia, sostituendo la legge n. 792/1984. In attuazione dell’articolo 109 del citato decreto legislativo 209/2005, l’ISVAP, con Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, ha istituito il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che sostituisce l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, e nel quale sono obbligatoriamente iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. A tal proposito vale la pena di osservare che la individuazione delle cinque sezioni in cui si articola il Registro non ha effetti sulla materia previdenziale, per la quale ha rilevanza unicamente la sopra rammentata definizione di produttori di terzo e quarto gruppo.