Conteggi lavoro

venerdì 16 dicembre 2011

Sentenza mansioni superiori Cass. civ. Sez. lavoro, 30.11.2010, n. 24238


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cassazione civ., Sez. lavoro, sentenza 30.11.2010, n. 24238
(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso, depositato il 21.06.2002, S.G. esponeva:

- che con sentenza del 7.06.1996 il Giudice del Lavoro di Roma aveva accertato che egli, formai mente inquadrato a 9^ livello, aveva svolto mansioni superiori di 7^ livello, con condanna dell'ATAC a pagargli le differenze retributive maturate fino al gennaio 1992;

- che lo stesso giudice rigettava la sua domanda di inquadramento superiore ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, per difetto dell'ordine scritto del direttore:

- che anche dopo il gennaio 1992 aveva continuato a svolgere le stesse mansioni di 7^ livello sicchè aveva diritto all'inquadramento da ultimo nel 5^ livello riconosciuto dal CCNL del 1985/1987 ai dipendenti di 6^ livello (cui era confluito il livello 7^) dopo quattro anni di permanenza nel precedente livello;

- che il riconoscimento del 7^ livello doveva essere effettuato sulla base della richiamata sentenza, la quale teneva il luogo dell'ordine scritto del direttore.

Ciò premesso, conveniva l'anzidetta società per sentirsi riconoscere il diritto all'inquadramento nel superiore livello con conseguente condanna della convenuta al pagamento della differenza di trattamento economico-normativo riconosciutogli nel periodo gennaio 1992-giugno 1998 e quello spettante ai dipendenti di 5^ livello e del compenso per lavoro straordinario.

All'esito il Tribunale di Roma con sentenza del 22.10.2003 respingeva le domande dello S..

Tale decisione, appellata dall'originario ricorrente, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 798 del 2006.

La Corte territoriale ha condiviso quanto affermato dal primo giudice circa la necessità, ex art. 18 regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931, dell'ordine scritto del direttore, di tal che non avrebbe potuto una sentenza, la quale aveva negato la qualifica proprio per la mancanza di tale ordine, prendere il posto di esso.

D'altro canto, secondo la Corte, l'accertamento con sentenza passata in giudicato dell'espletamento di fatto delle mansioni di cui al 7^ livello da parte del ricorrente riguardava soltanto un certo periodo (1987-1992) e non quello dedotto nel giudizio in questione (1992- 1998).

La Corte territoriale ha ritenuto del pari infondata la richiesta dell'appellante riguardante lo straordinario, per avere lo S. precisato soltanto nel ricorso in appello che tale richiesta formulata in primo grado era da riferirsi alle differenze tra il compenso percepito a tale titolo e quello maggiore dovuto, con la puntualizzazione che in ogni caso non risultavano specificati i riferimenti per determinare l'asserito maggiore importo.

Lo S. ricorre per cassazione con due motivi.

L'ATAC S.p.A. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 1 e dell'art. 2103 cod. civ., art. 18, degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c. dell'Accordo Nazionale 13.05.1987 all. A) e B) relativo alla tabella nazionale delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; nonchè vizio di motivazione circa un punti) decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorrente richiama la sentenza passata in giudicato relativa all'espletamento di fatto delle mansioni di cui al 7^ livello per il periodo 1987-1992 per dedurne, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello, che l'accertamento contenuto in detta sentenza, sostituivo dell'ordine scritto del Direttore ex art. 18 regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931, riguardava anche il periodo successivo 1992-1998. Tutto ciò in applicazione delle norme dello statuto di lavoratori anche al rapporto degli autoferrotranvieri e in applicazione dell'Accordo Nazionale anzidetto. le esposte censure sono infondate, essendo volte ad un riesame della valutazione del giudice di appello, il quale, come già evidenziato, ha ritenuto che l'accertamento con sentenza passata in giudicato dell'espletamento di fatto delle mansioni di cui al 7^ livello da parte del ricorrente riguardasse soltanto un certo periodo (1987-1992) e non quello dedotto nel giudizio in questione (1992-1998). In relazione a quest'ultimo periodo, secondo il giudice di appello, ai fini del riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori sarebbe stato necessario l'ordine scritto del direttore.

Tale valutazione, condotta alla stregua della normativa contrattuale e delle risultanze probatorie, risulta fornita di idonea, coerente e ragionevole motivazione, cui la difesa del ricorrente oppone un apprezzamento di segno contrario, non consentito in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e art. 2099 cod. civ., degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 e 436 c.p.c., degli artt. 414 e 434 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. nonchè vizio di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I rilievi riguardano in primo luogo l'omessa decisione da parte del giudice di merito sulla domanda di riconoscimento di un inquadramenti) superiore a quello formalmente assegnato e di pagamento delle relative richieste differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori, senza alcuna contestazione della parte convenuta dei fatti costitutivi delle pretese.

I rilievi riguardano poi l'omesso esame delle richieste da parte dello stesso giudice relative alle prove ritualmente articolate nei gradi di merito.

Il motivo è infondato.

Possono valere al riguardo le stesse argomentazioni svolte in relazione al primo motivo, ribadendosi, da un lato, che il ricorrente oppone all'apprezzamento del giudice di appello una diversa e non consentita valutazione degli atti di causa ed osservandosi, dall'altro lato, che la stesso ricorrente si duole della mancata ammissione di prove, non riportate e trascritte, con palese violazione del principio di autosufficienza, cui è improntato il ricorso per cassazione.

3. Da ultimo il ricorrente contesta l'impugnata sentenza nel punto concernente il mancato riconoscimento del lavoro straordinario.

Anche questa censura non ha pregio e va disattesa, non essendo superate le obiezioni, mosse dal giudice di appello circa l'esatto contenuto della richiesta formulata in primo grado e riferita in appello alle differenze tra il compenso percepito a tale titolo e quello in maggiore dovuto, e non essendo stati efficacemente contrastati i rilievi riguardanti la genericità dei riferimenti per la determinazione degli asseriti maggiori importi dovuti. D'altro canto non risulta formulato il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 34,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.