L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
- ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
- a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
- almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
- dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.