Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima  volta dall’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,  sulla nuova attenuante introdotta dall’art. 303 la quale, in  particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal  medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via  alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i  termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., si adopera per la rimozione  delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle  eventuali conseguenze dannose del reato. In particolare, la Corte ha  affermato non solo che l’adempimento delle prescrizioni  antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte  dell’organo di vigilanza “vale come attenuante”, ma anche che detta  attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più  favorevole al reo.