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giovedì 29 dicembre 2011

INPS - Disoccupazione - Indennità - Trattamento speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini - Condizioni - Tassatività - Mera sospensione dei lavori (per avverse condizioni climatiche) - Irrilevanza - Fondamento. Massima Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 3 settembre 2008, n. 22137

In tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini le ipotesi previste dall'art. 9 della legge n. 427, del 1975, nelle quali tale indennità è dovuta dall'INPS, hanno carattere tassativo e, quindi, in esse non può includersi anche il licenziamento del lavoratore per impossibilità dell'azienda di continuare l'attività a causa delle avverse condizioni climatiche, essendo idoneo a giustificare il trattamento soltanto l' "evento conclusivo" di ogni attività lavorativa, quale la cessazione dell'attività aziendale, la riduzione del personale o l'ultimazione di una fase lavorativa, avuto riguardo, in tale ultima ipotesi, al progetto iniziale regolante l'attività medesima, e non rilevando, pertanto, la mera sospensione di lavori. (Cassa con rinvio, Trib. Chieti, 06 dicembre 2004)