Conteggi lavoro

giovedì 29 dicembre 2011

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - In genere - Condanna dell'inps al pagamento delle differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione - Omessa indicazione del numero delle giornate non lavorate - Titolo esecutivo - Esclusione - Prova scritta, nei confronti del debitore, in un successivo giudizio - Configurabilità. Massima Cass. civ. Sez. lavoro, 2 aprile 2009, n. 8067

La sentenza di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l'indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell'importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio.