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giovedì 29 dicembre 2011

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - Assicurazione contro la disoccupazione - In genere - Sussidio di disoccupazione - Ritardo nel pagamento - Conseguenze - Rivalutazione ed interessi - Condizioni - Presentazione della dichiarazione del lavoratore di conferma della continuità della disoccupazione - Necessità - Fattispecie . Massima Cass. civ. Sez. lavoro, 15 giugno 2010, n. 14332

In tema di sussidio di disoccupazione, il ritardo nel pagamento non dà luogo, in ogni caso, alla maturazione di rivalutazione ed interessi per la semplice decorrenza del tempo, in quanto, essendo il pagamento della prestazione principale subordinato alla presentazione della dichiarazione del lavoratore di conferma della continuità della disoccupazione nei quindici giorni precedenti il periodo di riferimento della indennità, il diritto agli accessori matura solo ove il disoccupato abbia posto in essere tutti gli oneri a suo carico per ottenere l'erogazione dell'indennità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il ritardo nel pagamento in base alle date risultanti dai tesserini prodotti dal lavoratore, senza tener conto dell'inidoneità degli stessi a dimostrare il tempestivo assolvimento dei predetti oneri, che presuppongono la presentazione dell'interessato presso l'ufficio pagatore).