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lunedì 23 gennaio 2012

Art. 2222 c.c. - Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.ù

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Formula del contratto d'opera

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Giurisprudenza sul contratto d'opera e sull'art. 2222 c.c.


Cass., massima sent. n. 682 del 16.01.2006
Nel contratto d'opera, la denuncia dei vizi dell'opera è valida ed efficace anche se ai vizi lamentati il committente colleghi conseguenze dannose non ascrivibili all'opera eseguita, purchè comunque essi pregiudichino, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'opera.

Cass., massima sent. n. 20739 del 26.10.2004
Il contratto di mandato e di locazione d'opera, pur avendo in comune entrambi un "facere", si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può qualificarsi come mandato l'incarico conferito ad un'agenzia di pratiche automobilistiche di provvedere alla formalità prescritte per la prima iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo, implicando esso non un'attività volitiva e qualificata volta alla conclusione di negozi giuridici, ma solo il dispiegamento di un'attività materiale o tecnica diretta a conseguire dalla Pubblica Amministrazione il provvedimento richiesto.

Cass., massima sent. n. 11333 del 17.11.1993
Il contratto d'opera mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sé una cosa determinata per ripararla, contiene in sé anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia - da valutarsi in relazione alla natura dell'attività esercitata - nella custodia della cosa affidata.

Cass., Sez. lavoro, massima sent. n. 3594 del 14.02.2011
In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.