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lunedì 30 gennaio 2012

CONFIGURABILITA' DIVIETO APPALTO MANODOPERA - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 5737 DEL 19.04.2001

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 1 settembre 1998 dal il Tribunale di La Spezia ha confermato la decisione del Pretore della stessa sede in data 17/24 aprile 1998, che aveva rigettato la domanda proposta dal sig. B.G. nei confronti della s.r.l. S. e della S.A. s.p.a.. Il B., con il ricorso introduttivo del giudizio del 21 febbraio 1997, premesso di essere dipendente della s.r.l. S. con la qualifica di guardia di quarto livello, ma di avere, in realtà, svolto sempre attività di trasporto, carico e scarico valori e addetto ai bancomat alle dipendenze della S.A. s.p.a., aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze di quest'ultima società.

Il giudice del gravame ha evidenziato che il B. nell'espletamento delle sue mansioni aveva ricevuto le necessarie direttive dal capo servizio della società S., che questa era dotata di un'organizzazione di mezzi propri, che l'attività di trasporto valori era strumentale rispetto a quella di vigilanza e rientrava nell'appalto di servizi in corso tra le due società.

Per la cassazione della pronuncia del Tribunale, il B. ricorre a questa Corte, formulando due mezzi di annullamento.

Le due predette società resistono con rispettivi controricorsi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, e art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere l'appalto di mere prestazioni di lavoro, rientrante nel divieto di cui alla norma denunciata: in base all'accertamento compiuto dal Tribunale è risultato - sottolinea il ricorrente - che le mansioni per le quali egli era stato assunto dalla S., cioè guardia di quarto livello, non corrispondevano a quelle emerse dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, essendo stato invece impiegato, sotto il controllo e la direzione tecnica della soc. S.A. e su autofurgoni di questa, con le mansioni di autista nel trasporto di valori e nelle operazioni di carico e scarico di valori, e nelle operazioni relative ai macchinari per i bancomat, attività che esulavano da quelle oggetto della società S.. Il motivo non può essere accolto.

Va innanzitutto evidenziata la differenza tra interposizione fittizia di persona e interposizione reale, - in quanto la ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, ha fatto più volte riferimento alla prima ipotesi per sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro con la soc. S.A.. Osserva il Collegio che la interposizione fittizia di persona, la quale costituisce un'ipotesi di simulazione relativa e si può anche verificare nell'ambito di un rapporto di lavoro, si ha quando si finge di contrarre con una persona, ma in realtà le parti vogliono che gli effetti del negozio si producano a favore di un'altra, che è partecipe dell'accordo simulatorio. Questa ipotesi si può verificare nell'ambito del rapporto di lavoro se il soggetto in favore del quale il lavoratore svolge la sua prestazione e il lavoratore medesimo si accordano fra loro e con un terzo per far figurare quest'ultimo come datore di lavoro. Nella interposizione reale non vi è accordo simulatorio tra le persone tra cui si instaura il rapporto di lavoro, ma è chi appare come datore di lavoro che nel contratto sostituisce a sè un terzo, in favore del quale le prestazioni sono in definitiva svolte. Poichè in sostanza il ricorrente ha inteso riferirsi a tale forma di interposizione, senza dedurre la sussistenza di una sua partecipazione all'accordo simulatorio, non può avere rilievo ai fini della decisione della controversia la inesattezza del riferimento alla interposizione fittizia di persona.

Ciò premesso, si deve rilevare che la censura è sostanzialmente inammissibile prima che infondata, in quanto il ricorrente attraverso la denuncia di violazione di norme di diritto tende in realtà ad un accertamento dei fatti diverso da quello ritenuto dal Tribunale. Va infatti evidenziato che il ricorrente, dopo il richiamo alle disposizioni di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, e alla loro ratio, addebita al Tribunale la violazione delle finalità di detta norma, limitandosi ad affermare, contro il diverso accertamento compiuto dal giudice del merito, l'espletamento di mansioni, quali innanzi specificate, assolutamente non riconducibili alla qualifica risultante dall'inquadramento presso la società S.; questa, prosegue il ricorrente, non era autorizzata fino ad un determinato periodo a svolgere attività di trasporto valori nella. provincia di La Spezia e non era munita di un'autonoma organizzazione d'impresa. Ma proprio su questi due ultimi punti il Tribunale ha invece sottolineato che la S. era titolare di licenza trasporti e che la medesima società era dotata di una propria organizzazione di mezzi, beni e persone, tipica di un'impresa vera e propria, che l'attività svolta a favore della S.A. era soltanto una parte dell'attività globalmente svolta dalla S.. E sempre con riferimento all'accertamento compiuto dal Tribunale, vanno richiamate le specificazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui i dipendenti della società S. erano impiegati prevalentemente in ulteriori attività d'istituto, che il B. aveva svolto minoritariamente prestazione d'opera di trasporto e vigilanza richiesta dalla S.A., che nell'ambito dell'appalto intercorso con questa società la S. aveva messo a disposizione il complesso degli apparati esistenti nella sua centrale operativa (radio, allarmi, computer) e le armi in dotazione ai propri dipendenti, che i furgoni blindati, sebbene di proprietà della società appaltante, erano stati noleggiati alla società appaltatrice, secondo quanto riferito dalla testimone P.E..

Correttamente, quindi, in considerazione dell'autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice è stata esclusa l'applicazione della presunzione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, ed a tale proposito non può avere decisiva rilevanza l'utilizzazione degli autofurgoni blindati, che erano di proprietà della S.A., dovendosi osservare come l'attività di trasporto valori eseguita dal B. non possa essere considerata diversa da quella inerente alle mansioni di vigilanza, proprie della qualifica da lui rivestita presso la società S., costituendo, come è evidente, la finalità di vigilanza di beni in movimento la vera ragione della richiesta di prestazione di trasporto (Cass. 4 maggio 1993 n. 5184) fatta dalla S.A. alla società di vigilanza privata S. e svolta dal B., come dipendente di quest'ultima.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa valutazione della prova su di un punto decisivo della controversia in relazione all'interpretazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, e relativa insufficiente motivazione e critica la sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato la prova testimoniale, e in particolare quella della F., in ordine alla circostanza che le guardie della soc. S. svolgevano con sistematicità - normalità le mansioni di trasporto valori, e quella di P.C., in ordine alle mansioni svolte per il trasporto valori.

La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere cui, per costante giurisprudenza (cfr. fra le tante Cass. sezioni unite 24 febbraio 1998 n. 1988, Cass. 11 ottobre 1999 n. 11386), era tenuto di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Il ricorso va dunque rigettato.

Il ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate per entrambe le società resistenti nella misura cumulativa indicata in dispositivo, comprensiva dell'aumento per la pluralità di difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 34.000 oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001