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lunedì 23 gennaio 2012

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CASS. SEZIONE LAVORO, SENT. N. 7958 DEL 7 APRILE 2011

In tema di trattamento di disoccupazione, nell'ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della l. 27 luglio 1979 n. 301 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 223, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, atteso che, essendo il rapporto di lavoro in vita, ancorchè sospeso, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991