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lunedì 23 gennaio 2012

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti - Modalità di accesso al trattamento - CASSAZIONE SENT. N. 12102 DE 18.05.2010

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8 febbraio - 7 aprile 2005, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso con il quale M.G. aveva convenuto in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2002.

A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che doveva condividersi l'assunto dell'Istituto secondo cui, nella specie, mancava il requisito essenziale della iscrizione nelle liste di collocamento, pur in presenza degli altri requisiti contributivi richiesti dalla legge.

Avverso tale decisione proponeva appello il M., con ricorso depositato il 7 settembre 2005, cui resisteva l'INPS, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23 maggio - 24 luglio 2006, l'adita Corte di Appello di Torino rigettava l'impugnazione, osservando che il lavoratore non solo non era iscritto nelle liste di collocamento, ma non poteva essere iscritto perchè non era "disoccupato", come dimostrato dal prospetto dei periodi lavorativi dell'anno 2002.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il M. con due motivi.

Resiste l'INPS con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con due distinti e complessi mezzi di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 75 nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, il M. lamenta che il Giudice di secondo grado abbia errato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 75 che recita: "L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'ufficio di collocamento...", per due ordini di ragioni. Il primo di carattere ontologico discende, a suo avviso, dalla considerazione che non sarebbe necessaria la prova dell'iscrizione al collocamento nel caso in cui sia richiesta l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Il secondo, si collega alla intervenuta abrogazione dell'art. 75 del R.D.L. citato, a seguito del venir meno delle liste di collocamento eliminate dalla normativa di settore. Afferma, inoltre, il M. che la Corte di Appello di Torino avrebbe fornito una motivazione non idonea rispetto ai motivi di gravame presentati poichè da un lato si sostanzierebbe "unicamente in una affermazione di principio ed aprioristica che l'art. 75 si applica alla fattispecie senza spiegarne i motivi", dall'altro si risolverebbe in una "parimenti aprioristica ed allo stesso tempo errata affermazione che il M. non era disoccupato ..." e "... nulla ha detto in merito all'istanza" istruttoria relativa alla richiesta di chiarimenti "... al competente ufficio che gestiva e gestisce le lista di collocamento ..." in riferimento alle concrete modalità operative di iscrizione e cancellazione dalle liste "avuto riguardo alla posizione lavorativa dello stesso.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Va anzitutto chiarito che la disposizione (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3, periodi 2A e 3A, e art. 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160. Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive proroghe; divenuto definitivo, dall'anno 1990, ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 1, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) - che istituisce, appunto, e disciplina l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - sancisce testualmente:

"3, (......) Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3, devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di L. 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce".

Esplicitamente qualificata come ordinaria - anche dalla norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 3, comma 4, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione: vedi infra) - l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti risulta, quindi, diversificata - rispetto alla indennità con requisiti normali - per quanto riguarda, appunto, il requisito contributivo e, di conseguenza, le modalità - per l'accesso alla prestazione - nonchè la misura e l'erogazione, necessariamente differita, della prestazione medesima (sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 19437/2006; 2936/2004; 12778/2003; 14956/2002; 15412/2000; ed, ivi, riferimenti di precedenti ulteriori).

"Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa" (di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza), "in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio" - parimenti richiesto, per l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti normali - il requisito contributivo - che è richiesto, invece, per l'accesso alla indennità con requisiti ridotti - risulta, infatti, stabilito nella misura ridotta - prevista contestualmente - pari ad "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 111633/99, 11757/98, 12260/95, nonchè n. 19437/2006, 2936/2004, 12778/2003, 2318/2002. cit.).

Coerentemente, la misura dell'indennità di disoccupazione - con requisiti ridotti - risulta, contestualmente, stabilita nella misura corrispondente - parimenti diversa, rispetto a quella dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali - di un "numero di giornate - indennizzate - pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5658/99, nonchè n. 2318/2002 e 19437/2006, cit.).

Del pari coerentemente, le modalità - per l'accesso, appunto, alla stessa indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - si esauriscono nella presentazione, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, di domanda - su apposito modulo predisposto dall'INPS - corredata da "apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta" "l'esplicita previsione in tal senso (di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, cit.) risulta, infatti, confermata (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 2318/2002, cit., anche in motivazione) dalla norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 3, comma 4, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, cit.).

In particolare, non si estendono - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 2318/2002, cit. anche in motivazione) - le modalità (quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, ed al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34) - che sono previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali - in difetto, peraltro, di qualsiasi rinvio (come quello, ad esempio, di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione ivi previsto: vedi Cass. n. 1412/1991, 991/1999, 7547/2001).

Resta, quindi, affidata alla dichiarazione del datore di lavoro - la cui veridicità risulta imposta, a pena di sanzione amministrativa - la prova circa "il numero delle giornate prestate (.......) e la relativa retribuzione corrisposta" (ai sensi del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, cit.).

Tuttavia, sono fatte salve - non avendo quella dichiarazione natura, valore ed efficacia di prova legale (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 14294/2007, 898/1999 delle sezioni unite; 18480, 13082/2007, 14972/2006, 9624/2005, 16585/2004) - le contrarie risultanze - comunque acquisite al processo in base ai principi generali di riparto (di cui all'art. 2697 c.c.) dell'onere probatorio relativo.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, il ricorso deve essere accolto per non avere la sentenza impugnata riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità con requisiti ridotti in dipendenza del difetto dell'iscrizione alle liste di collocamento che, per quanto si è detto, non rileva ai fini di che trattasi.

Del tutto apodittica risulta, del resto, l'assunto secondo cui il M., "come dimostrato dal prospetto dei periodi lavorativi dell'anno 2002" non era disoccupato, dovendosi l'affermazione confrontare con la finalità della normativa di riferimento che intende tutelare proprio i lavoratori occasionali ed i c.d. stagionali.

La sentenza della Corte di Torino va, pertanto, cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che provvederà al riesame della controversia, tenendo conto di quanto sopra esposto nonchè dei principi di diritto formulati.

Lo stesso giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Genova.