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mercoledì 18 gennaio 2012

LAVORO AUTONOMO - PUBBLICO IMPIEGO - PREVIDENZA SOCIALE - CASS. SENTENZA N. 20669/2004

Svolgimento del processo

A seguito di ispezione l'INPS contestò al Comune di Barga il mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo 1^ settembre 1982- 30 settembre 1995 in relazione al rapporto di lavoro con cinque collaboratori, fra i quali, per ciò che ancora rileva in questa sede, l'architetto L. F., addetta al settore edilizio e urbanistico. Il Comune chiese in sede giudiziale che fosse accertata l'inesistenza della subordinazione lavorativa e del conseguente obbligo contributivo sostenendo che si trattava di rapporti di collaborazione autonoma, senza alcun vincolo di soggezione al potere direttivo e disciplinare dell'ente, così come le parti avevano voluto al momento della stipula dei contratti, con pattuizione che aveva avuto conforme attuazione nel corso del rapporto.

Il ricorso venne accolto in primo grado. L'INPS propose appello limitatamente al capo di sentenza riguardante la posizione della Flosi.

Nella resistenza del Comune di Barga la Corte d'appello di Firenze, per quel che ancora rileva, ha dichiarato che il rapporto fra detto Comune e L. F. iniziato il 1^ ottobre 1993 ha natura di lavoro subordinato.

La Corte fiorentina, premessa una descrizione della situazione di assoluta carenza di organico in cui versava l'ufficio tecnico del Comune, a seguito di dimissioni e di pensionamenti di vari addetti della ottava e della settima qualifica, e la particolare gravità della situazione del settore edilizia privata, vacante nella figura del responsabile, e ricordato che la legge impediva al Comune, all'epoca dei fatti, di procedere a nuove assunzioni ha preso in esame anzitutto la delibera di conferimento dell'incarico in questione ed ha posto in evidenza come, con tale delibera, fosse stato deciso, per ragioni di necessità e urgenza, di ricoprire con contratto di diritto privato e a termine il posto resosi vacante di 7^ qualifica con specifica utilizzazione di responsabile del settore edilizia. Ha poi esaminato il disciplinare di incarico mettendo in rilievo la clausola che impegnava la Flosi a effettuare l'orario di lavoro definito per gli altri dipendenti di ruolo, la perfetta corrispondenza fra il compenso lordo previsto per l'incarico e l'onere precedentemente sopportato dal Comune per il pagamento del dipendente responsabile del settore affidato alla Flosi, il divieto per questa di attività professionale a favore di terzi nell'ambito dello stesso Comune, "pena la rescissione del contratto".

Secondo la Corte fiorentina già da tali elementi emergeva la messa a disposizione da parte della F. delle proprie energie lavorative per le ore contrattualmente previste, a fronte di un compenso parametrato sulla retribuzione di un dipendente. Emergeva inoltre che alla F. non si richiedeva di svolgere un'attività tipicamente professionale, quale la progettazione di nuove opere o di ristrutturazioni, ovvero la direzione lavori e che le si richiedeva invece di andare a svolgere una attività amministrativa tipica dell'ente locale, quale responsabile del settore dell'edilizia privata a causa delle condizioni critiche in cui questo versava.

Ciò determinava ad avviso della Corte territoriale inserimento della F. nella struttura dell'ente, e rendeva chiaro come il ricorso alla veste dell'incarico professionale altro non fosse che un modo per eludere il divieto di assunzioni.

Il giudice del merito passava quindi ad indagare sul concreto atteggiarsi del rapporto e a tal riguardo riteneva di dovere assegnare rilievo:

al fatto che la F. aveva svolto la tipica attività istruttoria delle pratiche amministrative facenti capo al suo settore sino all'esaurimento delle stesse, quali rilascio di autorizzazioni, concessioni e piani di recupero, piani di lottizzazione, sopralluoghi in casi di abusi edilizi, rilascio di certificati di agibilità di abitabilità, e che in tale attività essa firmava le pratiche seguite in qualità di istruttore responsabile dell'ufficio e siglava le lettere a rilevanza esterna per le quali era prevista in generale la firma del Sindaco;

al fatto che la F. dovesse svolgere tale attività durante l'orario di servizio che gli altri dipendenti effettuavano durante il periodo di vigenza dell'incarico, mentre solo successivamente con il rinnovo dei primo incarico era stato fissato per essa un tetto mensile orario. al fatto che nello svolgimento del suo incarico essa rispondesse all'arch. P., dirigente dell'ufficio tecnico, che era il capo- ufficio. Al riguardo, in particolare, secondo la Corte, non era esatto, come ritenuto dal primo giudice, che il P. facesse solo un controllo formale complessivo delle presenze ai sensi della convenzione, con conseguente esclusione di direttive e controlli sistematici. Il P. era infatti responsabile dell'intera area tecnica e la F. a sua volta era responsabile di uno dei settori che a questa area faceva capo: dal che la necessità di coordinarsi e rapportarsi con il capo ufficio. Solo in via di fatto in relazione alla professionalità della F., ed anche per il carattere di "routine" dell'attività istruttoria della pratiche, non vi era necessità di effettuare controlli specifici e penetranti, anche se, attraverso la verifica del numero delle pratiche evase e dei tempi di rilascio, il P. effettuava in sostanza un accertamento circa l'andamento dell'ufficio.

Sulla base di tali premesse, era impropria la valorizzazione fatta dal primo giudice della volontà delle parti, e in particolare della manifestata intenzione della F. di non voler accedere ad un rapporto di lavoro subordinato con il Comune, peraltro non del tutto sicura perchè contraddetta da varie altre circostanze, pur esse indicate dalla Corte fiorentina.

Il Comune di Barga chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

L'INPS ha depositato procura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 1362 c.c., 2094 c.c. nonchè difetto di motivazione e contraddittorietà di motivazione, la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver voluto ricercare la effettiva volontà delle parti affermando di voler invece indagare sul loro effettivo interesse, e così violando le costanti direttive della Corte di legittimità che impongono di non prescindere dalla volontà delle parti come manifestata negli accordi contrattuali nonchè negli atti o fatti successivi compiuti dai contraenti. Di fronte alla scelta di un tipo contrattuale evidenziata dal nomen juris dato dalle parti al loro accordo una qualificazione diversa da parte del giudice richiede quindi una specifica adeguata motivazione. Sotto un altro profilo poi alla sentenza impugnata viene addebitato di aver sostanzialmente contraddetto l'esatta nozione di subordinazione, dalla quale aveva preso le mosse, affermando che nei casi in cui è difficile individuarla alla stregua dei caratteri essenziali costituiti dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, allora può farsi ricorso ai criteri sussidiari, mentre - ad avviso del ricorrente - un siffatto ricorso non vale da solo a superare il criterio volontaristico. Infine secondo il ricorrente gli indizi valorizzati dalla sentenza, per il loro carattere generico e la mancanza di univocità, rendono illogico il procedimento argomentativo potendo condurre sempre all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Il motivo è infondato.

Non è condivisibile l'addebito mosso alla sentenza di non aver valorizzato la volontà delle parti non quale si è manifestata nel concreto svolgimento del rapporto, ma come configurata nelle originarie pattuizioni contrattuali, dovendo ribadirsi in conformità del prevalente orientamento di questa Corte che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale che una diversa nuova volontà (così, di recente, Cass. 4 febbraio 2002, n. 1420).

Il comportamento delle parti va dunque considerato e valorizzato proprio perchè idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi voluta, fermo restando il ruolo di questa negasi, peraltro marginali, in cui ogni altra circostanza complessivamente valutata non offra, ai fini della qualificazione del rapporto, elementi decisivi in un senso o nell'altro. (v. ad. es. con riguardo al rapporto di lavoro dirigenziale, Cass. 22 agosto 2003).

Quanto ai criteri sussidiar adottati dalla Corte, e dei quali con il secondo profilo del motivo si contesta la congruità, va osservato, per contro, che l'osservanza di un orario di lavoro, e la cadenza e la misura fissa della retribuzione, oltrechè l'assenza di rischio sono proprio i criteri avvalorati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le molte la già cit. Cass. 4 febbraio 2002 n. 1420) per i casi in cui l'adozione del criterio di selezione fondamentale non consenta risultati univoci.

Con il secondo motivo di ricorso denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2222 e 1326 c.c.);

contraddittorietà manifesta su un punto decisivo della controversia, la parte ricorrente addebita anzitutto alla sentenza impugnata di aver ritenuto, senza motivazione, che l'incarico alla F. rappresentasse un modo di aggirare un divieto legislativo, senza motivare circa la volontà manifestata dalla parti e senza tener conto, illogicamente, che la Pubblica Amministrazione agisce e deve agire nella legalità, onde non si vede perchè avrebbe dovuto violare la legge dando luogo ad un rapporto di lavoro subordinato anzichè assolvere i propri compiti con il ricorso ad un legittimo contratto di collaborazione. Il ricorrente addebita poi alla sentenza impugnata di aver ritenuto sussistente il requisito dell'inserimento della F. nell'organizzazione, in modo del tutto apodittico e immotivato.

Il motivo è infondato.

Per larga parte esso si dirige contro una affermazione del tutto marginale, quale quella che addebita al Comune di aver fatto ricorso ad un "escamotage" celando dietro una collaborazione autonoma un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di una valutazione cui il giudice di merito è pervenuto dopo un' ampia disamina del contenuto del contratto e del concreto svolgersi del rapporto, sicchè sono questi gli elementi essenziali della decisione, mentre il giudizio ulteriore, soprariferito, non esplica un ruolo essenziale quale ratio decidendi e può esser, tutt'alpiù, sintomo di un soggettivo giudizio di valore (in realtà tutt'altro che negativo, essendo accompagnato da una specifica affermazione circa la comprensibilità della condotta dell'ente, di fronte ai gravi problemi incombenti).

Per il secondo profilo, deve osservarsi, rinviando alla narrativa che precede, come la Corte di merito abbia evidenziato i tratti essenziali dell'inserimento della F. nella organizzazione, chiarendo anche le ragioni per le quali non era immediatamente apprezzabile l'esercizio continuo di un potere gerarchico e di controllo, che pure nella sostanza non mancava affatto. Ora è noto che l'apprezzamento in concreto della sussistenza degli elementi essenziali della subordinazione, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. 2 aprile 2002 n. 4682) è riservato al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivato, con il che vuoi dirsi solo che il giudice deve fornire della ritenuta sussistenza di tali elementi indicazioni non illogiche o incongrue.

Con il terzo motivo di ricorso denunziando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile, contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto sussistente la subordinazione deducendo l'inserimento organico della F. dalla necessità di smaltimento delle pratiche, così'valorizzando contraddittoriamente lo scopo tipico delle obbligazioni di risultato al fine di accertare l'esistenza di un rapporto nel quale conta la messa a disposizione di energie. Ancora alla sentenza impugnata viene addebitato di aver desunto la direzione e il controllo da parte del capo. Ufficio architetto P. dal fatto che questi assumeva numero e tempi delle autorizzazioni. Infine la sentenza impugnata avrebbe indebitamente attribuito al fatto che la F. dovesse raccordarsi e rapportarsi con il capo ufficio il significato di un insussistente esercizio di potere organizzativo, direttivo e disciplinare.

Il motivo è infondato.

Quanto al profilo specifico del potere disciplinare, vale ricordare che il suo mancato esercizio avrebbero reso possibile, il che nella specie non si è verificato.

Per il resto il motivo, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una inammissibile rivalutazione dei fatti e va disatteso.

In conclusione il ricorso deve esser rigettato. Nulla per le spese avendo l'intimato depositato solo procura, senza partecipare all'udienza di discussione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004