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mercoledì 18 gennaio 2012

CASSAZIONE SENTENZA N. 4171 DEL 21.02.2006

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22 marzo 1997 il sig. M.D. ha convenuto avanti il Giudice del lavoro la GET s.p.a., società esercente il servizio di riscossione tributi/ chiedendogli di accertare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso, con mansioni di messo notificatore, con prestazioni qualificate dal 1988 come rapporto autonomo, e, a partire dal 1994 come contratti a tempo determinato.

La domanda, rigettata dal pretore, è stata accolta dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che ha così statuito:

1. dichiara il rapporto di lavoro intercorso tra il M. e la GET s.p.a. a tempo indeterminato a decorrere dall'1.1.1988; dichiara la nullità dei licenziamenti intimati al ricorrente e ordina la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro; condanna la GET s.p.a. a pagare le retribuzioni maturate dal 31 luglio 1996 sino al 26 giugno 1997 e l'E.T.R. s.p.a. a pagare le retribuzioni maturate dal 27 giugno 1997 sino alla data di effettiva reintegra, con accessori di legge, e a versare i contributi non pagati per gli stessi periodi.

Il Giudice d'appello, premesso il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, ha ritenuto che il ricorrente ha fornito la prova del carattere subordinato del lavoro svolto dal 1988 in poi.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la s.p.a.

E.T.R., subentrata alla concessionaria GET, con due motivi, e la s.p.a. Intesa BCI Riscossione Tributi, nella quale la GET si è fusa per incorporazione, con unico motivo.

L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con unico motivo la società GET, e con il primo motivo la E.T.R., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 cod. civ.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la sentenza impugnata per avere motivato in maniera inadeguata e irrispettosa della nozione di lavoro subordinato.

L'istruttoria esperita avrebbe dovuto dimostrare, secondo le ricorrenti, che la prestazione di lavoro era stata caratterizzata dalla presenza concorrente di quegli elementi che l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato come indici, nel loro insieme, della subordinazione: fra i quali, prima di tutto, la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dei datore di lavoro; e poi, in funzione accessoria e complementare, l'obbligo del lavoratore di rispettare un preciso orario di lavoro contrattualmente determinato; l'obbligo del lavoratore di giustificare al datore di lavoro ritardi ed assenze; la retribuzione del lavoratore stabilita in misura fissa e predeterminata e non calcolata sui risultati della prestazione; infine, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Il motivo non è fondato.

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 102, dispone:

"102. Messi notificatori.

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, può nominare uno o più messi notificatori.

2. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni dell'articolo 100, comma 1 e 2. 3. Per l'assunzione dei messi notificatori è ammessa la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.

L'art. 100 a sua volta: "Funzioni degli ufficiali di riscossione.

1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare nè sostituire.

La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il riferimento alla dipendenza non come qualificazione diretta del rapporto, non consentita al legislatore (Corte Costit. Sentt. 25/29 marzo 1993 n. 121 e 23-31 marzo 1994 n. 115), ma come regola per l'organizzazione dei servizi di riscossione dei tributi concesso a privati; ha affermato conseguentemente che l'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione (Cass. 6 giugno 1995 n. 6336; Cass. 15 luglio 2002 n. 10262).

La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio di diritto e, nella valutazione della fattispecie, ha ritenuto provata la subordinazione.

Ha basato tale convincimento essenzialmente sulla deposizione del teste U., confermato dal teste S., secondo i quali il M. riceveva la mattina le direttive in ordine alle notifiche e agli altri compiti da svolgere. Tale valutazione, per quanto sintetica, implica il riferimento alla tipologia tipica del lavoro subordinato, nel quale il lavoratore riceve quotidianamente le direttive per il lavoro da svolgere nella giornata, ed è sufficiente a sostenere la motivazione.

L'affermazione ripetuta di questa Corte, ricordata dalla ricorrente, che qualsiasi attività umana può essere svolta in regime di autonomia o di subordinazione, va intesa nei seguenti termini: a) che è in facoltà delle parti concordare il modello tipologico nel quale sussumere la prestazione; ma una volta questo definito (ad es. lavoro alla catena di montaggio), la qualificazione del rapporto è obbligata dal modello assunto; b) non è necessario che sussistano tutti gli indici rivelatori del rapporto, ma solo quelli più significativi (ad es. il potere disciplinare può anche non disvelarsi in assenza di mancanze).

Il criterio discretivo da questa Corte ripetutamente statuito, e cioè che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, necessita di indici rivelatori di tale soggezione.

Pertanto gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i quali diventa ostensibile nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, attraverso la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370).

Per quanto riguarda poi la volontà dalle parti, questa è rilevante, ma non risolutiva, perchè nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia (mediante stipulazione di contratti "d'opera"), deve tenersi conto delle concrete modalità di svolgimento, al fine di accertare se la volontà è coerente con il modello legale (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2039; Cass. 30 novembre 1999 n. 14743), il quale è imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto (Corte Costit. Sent. 23 - 31 marzo 1994 n. 115 cit.).

Nel nostro ordinamento civilistico vige il principio dell'autonomia negoziale (artt. 1321, 1322, 1325 c.c., n. 1), per il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ed altresì concludere contratti innominati. Tale libertà non è illimitata, ma si deve svolgere nei limiti imposti dalle leggi, ed è soggetta ad un giudizio di meritevolezza, da parte dell'ordinamento degli interessi perseguiti. Anche nel diritto comune vi sono dunque fonti eteronome della regolamentazione contrattuale (ad es. art. 1339 c.c.). Nel campo del diritto del lavoro, in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicchè il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto (Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210; Cass. 2 giugno 1999 n. 5411).

Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte è ferma, da una parte, nel dare rilievo alla volontà contrattuale nel momento genetico, ma dall'altra nel verificare se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è coerente alla volontà enunciata.

L'applicazione di tali principi va poi effettuata non attraverso la meccanica sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, ma con specifico riguardo alle modalità del singolo caso esaminato (Cass. 18 febbraio 1995, n. 1756).

Il Giudice del merito si è attenuto a tali principi.

Trattasi, in definitiva, di valutazione di fatto rimessa al Giudice del merito. Infatti, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto (come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici) la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il Giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. 10 maggio 2003 n. 7171).

E' opportuno precisare che la fattispecie odierna differisce dalle fattispecie di cui alle sentenze citate (6336/1995 e 10262/2002), nelle quali questa Corte ha negato la subordinazione del messo notificatore, e nelle quali la quotidianità dell'impegno lavorativo e le direttive del datore di lavoro non erano così incombenti. Con il secondo motivo la E., deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 23, degli artt. 99, 102 e 107 c.p.c., della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la E. obbligata al pagamento delle retribuzioni in favore del M. dal 27 giugno 1997, data del decreto di nomina di questa società a Commissario governativo per la riscossione delle concessioni abbandonate dalla G. s.p.a. Rileva che il concessionario subentrante non acquista l'attività di riscossione dei tributi a titolo derivativo dal concessionario cessato, ma a titolo originario, a seguito del decreto di concessione; chiede al Collegio di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la ricorrente è consapevole essere contraria al proprio assunto.

Anche questo motivo non è fondato.

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 23 dispone: "Il personale che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità".

Questa disposizione è stata interpretata dalla concorde giurisprudenza di questa Corte nel senso che il nuovo concessionario subentra ex lege nei rapporti di lavoro instaurati dal precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni indicate dalla norma stessa (Cass. 12 febbraio 2004 n. 2735; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13458).

I ricorsi vanno pertanto respinti.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido in Euro 19,00 oltre Euro tremila per onorari di avvocato.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna le ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 19,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2006