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giovedì 26 gennaio 2012

MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO - INSINDACABILITA' DEL GIUDICE -Trib. Roma, Sez. lavoro, sent. 15 gennaio 2009

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost..