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mercoledì 25 gennaio 2012

Repressione condotta antisindacale - inottemperanza del decreto pretorile. CASS. SENT. N. 5765 DEL 20.04.2002

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 28 stat. lav., depositato in data 15 settembre 1995, lo S.L.A.I. Cobas, Coordinamento di Varese, adiva il Pretore del lavoro di detta città chiedendo che venisse dichiarata l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla s.p.a. R. S. A. per avere negato ad essa organizzazione ricorrente il diritto di partecipare, a mezzo dei propri dirigenti, alle assemblee dei lavoratori indette ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e chiedendo altresì che venisse ordinato alla società di consentire la partecipazione dei suddetti dirigenti, con l'emissione di ogni provvedimento diretto alla rimozione degli effetti del denunziato comportamento datoriale.

Dopo la costituzione della società, l'interrogatorio delle parti e l'assunzione di sommarie informazioni, il Pretore con decreto del 27 novembre 1995 ordinava alla società di porre termine al suo comportamento, ritenuto lesivo dei diritti dell'organizzazione sindacale.

A seguito del rigetto dell'opposizione al suddetto decreto e dopo che la s.p.a. R. S. A. aveva proposto appello principale e la Slai Cobas appello incidentale (in relazione alle spese compensate dal primo giudice), il Tribunale di Varese con sentenza del 19 maggio 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione al decreto, respingendo la pretesa ex art. 20, terzo comma, stat. lav.; rigettava, quindi, il gravame dell'organizzazione sindacale e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nella fattispecie in esame mancava la legittimazione attiva del "Coordinamento provinciale" della SLAI Cobas in quanto, alla stregua dal disposto dell'art. 28 stat. lav., doveva ritenersi che legittimato al ricorso per la repressione dell'attività sindacale fosse solo l'"organismo" locale di una associazione sindacale nazionale. La norma statutaria richiedeva, quindi, un rapporto "organico" tra organismo locale ed associazione nazionale e non legittimava, pertanto, al ricorso un organismo, quale quello di Coordinamento, che configurava una mera aggregazione locale in un contesto federativo. Precisava altresì il Tribunale che, per effetto del prevalere della normativa legale, e precisamente degli artt. 19 e 20 stat. lav. su quella pattizia (patto interconfederale del 20 dicembre 1993 tra Confindustria da un lato e CGIL, CISL e UIL dall'altro), doveva ritenersi che la facoltà di partecipazione alle riunioni andava riconosciuta solo ai "dirigenti esterni" di organizzazioni sindacali, che avevano costituito rappresentanze sindacali aziendali, non potendo di contro essere invocata per le assemblee delle r.s.u. per il solo fatto di avervi dei rappresentanti interni. La disciplina interconfederale tra l'altro parificava - in relazione ai diritti, permessi, libertà sindacali e relative tutele - ai dirigenti delle r.s.a. i componenti delle r.s.u. e non anche i dirigenti esterni al sindacato.

Avverso tale sentenza la SLAI - Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale Cobas, Coordinamento Provinciale di Varese - propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. R.S.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'organizzazione sindacale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 28, 1 comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché carenza di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Lamenta in particolare la ricorrente che il Tribunale ha errato nel negarle la legittimazione attiva all'azione ex art. 28 stat. lav. in quanto, in base alla lettera della norma statutaria, aveva agito in giudizio come organo esecutivo territoriale su base provinciale, deputato ad eseguire le delibere del Coordinamento provinciale ed a tradurre in indirizzi operativi le politiche contrattuali ed amministrative del sindacato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 20 legge 20 maggio 1970 n. 300, con riferimento al Protocollo di Intesa Governativa Confindustria - Sindacati del 23 luglio 1993 ed agli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Lamenta in particolare che il giudice di merito ha fornito una interpretazione del Protocollo e dell'Accordo contrario alle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti collettivi di diritto privato perché non ha tenuto conto della volontà delle parti, diretta a consentire l'accesso nelle strutture di rappresentanza a tutte le organizzazioni sindacali aventi un sostegno concreto da parte dei lavoratori; perché ha proceduto ad una valutazione separata delle varie clausole dell'accordo finendo con il perdere il senso complessivo dell'atto; e perché, infine, una corretta opzione ermeneutica doveva portare a concludere nel senso della trasmigrazione alle r.s.u. della potestà di far partecipare i dirigenti esterni al sindacato alle assemblee del personale, trattandosi di prerogativa non riservata dall'Accordo Interconfederale alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo ma invece esteso da detto accordo a tutte le organizzazioni sindacali costituenti la rsu.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene al riguardo che il giudice d'appello non ha fornito le ragioni che lo hanno indotto ad negare alle rsu alcune prerogative già spettanti alle rsa non valendo in contrario l'esito referendario del 1995 in quanto, trasformandosi le rsa in rsu, si sono trasferiti a queste ultime gli identici poteri, prerogative, funzioni e potestà già spettanti alle prime.

2. il ricorso - articolato nei suddetti tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni giuridiche tra loro strettamente connesse - va rigettato anche se questa Corte deve procedere, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dall'art. 384 c.p.c., a correggere la motivazione nei termini che si vanno a precisare.

É giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'art. 28 stat. lav. attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e, cioé, di norma ai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi (cfr. in tali sensi Cass. 17 giugno 1998 n. 6058; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1995 n. 3105; Cass. 6 marzo 1987 n. 2392; Cass. 29 marzo 1979 n. 1826).

La considerazione che l'esclusività della legittimazione trovi la sua ratio nella esigenza di porre il sindacato a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro - e pertanto con i termini di riferimento delle garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori - ha portato la richiamata giurisprudenza a negare, conseguentemente, la legittimazione alle strutture regionali del sindacato ed a tutti gli organismi di livello superiore a quello provinciale (cfr. Cass. 29 marzo 1979 n. 1826 cit; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1995 n. 3105 cit), ed ad escludere anche la legittimazione di organismi locali delle confederazioni nazionali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e che risultino anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria ( cfr. al riguardo Cass. 17 giugno 1998 n. 6058 cit., che ha escluso anche, sulla base della carenza dell'interesse, la legittimazione degli indicati organismi all'intervento ad adiuvandum).

Come è stato osservato, la questione dei soggetti legittimati ad agire ex art. 28 stat. lav. è diventata oggetto di controversie a seguito dell'acuirsi della crisi di rappresentatività dei sindacati tradizionali e della frantumazione della rappresentatività sindacale. Così, al fine di meglio individuare i presupposti per il riconoscimento della legittimazione ex art. 28 stat. lav. la dottrina - oltre ad affermare che il criterio selettivo per detta legittimazione (del tutto diverso da quello ex art. 19 stat. lav.) passa attraverso il carattere "nazionale" dell'associazione, per non esservi nessuna necessità che detta associazione operi all'interno di una confederazione maggiormente rappresentativa né che abbia stipulato alcun contratto collettivo - mostra di volere condividere l'opinione secondo cui la specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire debba desumersi dagli statuti interni di queste, dovendosi quindi fare riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che in detti statuti sono stati individuate.

Orbene, questa Corte ritiene di condividere - a completamento e nella scia della giurisprudenza formatasi in materia - la tesi diretta a valorizzare la portata ed il contenuto degli statuti come strumento di identificazione della legittimazione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, sia per il rispetto dell'autonomia e libertà sindacale, che proprio nel momento organizzativo trova uno dei momenti più qualificanti, sia perché per tale via si realizza meglio l'intento legislativo di valorizzare le articolazioni periferiche dell'organizzazione sindacale, in quanto più vicine alle concrete situazioni aziendali. Ed invero, il lasciare all'organizzazione sindacale la piena libertà di darsi una propria struttura a livello locale ed di individuare, in tale strutture, gli organismi zonali (e quindi provinciali) deputati ad agire ex art. 28 stat. lav. in quanto ritenuti maggiormente idonei alla tutela degli interessi locali, lungi dal vanificare le finalità sottese al suddetto articolo 28, ne garantisce il rispetto e la completa realizzazione. La decisione del Tribunale di Varese è, dunque, certamente erronea nella parte in cui nega la legittimazione della SLAI Cobas (Coordinamento di Varese) sulla base della considerazione che si è in presenza - non di uno degli organismi sindacali, contemplati dall'art. 28 stat. lav. ma - solo di "una aggregazione locale in contesto federativo", trascurando in tal modo di considerare il contenuto dello Statuto della SLAI Cobas che, come riferito dall'attuale ricorrente, indicava proprio nell'esecutivo provinciale di coordinamento l'"organo esecutivo territoriale".

3. Come detto l'errore nel quale è incorso il giudice di appello non impedisce però che il ricorso venga ugualmente rigettato per essere la decisione impugnata conforme al diritto per le ragioni che si vengono ad esporre sicché questa Corte deve limitarsi ad esercitare i poteri correttivi attribuiti ad essa dall'art. 384 c.p.c.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono ora opportune alcune preliminari considerazioni sulla regolamentazione della rappresentanza sindacale che, in ragione dei numerosi interventi a livello legislativo e di contrattazione collettiva, ha subito nel tempo numerosi e radicali mutamenti.

La legge 20 maggio 1970 n. 300 devolveva i diritti sindacali posti nel titolo III della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19 lett. a), nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni la cui stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali.

Come è noto, su tale normativa cui era stato riconosciuto un indubbio carattere definitorio, atto ad individuare i soggetti titolari dei singoli diritti sindacali disciplinati dagli artt. 20 e ss. stat. lav., si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993, e regolate dall'Accordo (delle tre Confederazioni con la Confindustria e con l'Intersind) del 20 dicembre 1993.

Come si evince dagli atti di causa, detto accordo, da un lato, dispone che le organizzazione firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistino il diritto di promuovere la formazione delle r.s.u. e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando cosi alla costituzione di proprie r.s.a., e, dall'altro, contempla che le r.s.u. subentrino alle r.s.a. "nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali" del titolo III dello statuto (art. 4, parte I) nonché nella (art. 5, parte I).

Da ultimo a rendere la materia in oggetto fonte di complesse problematiche - come attesta del resto la presente controversia - ha contribuito l'esito del referendum, svoltosi l'11 luglio 1995, di approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lettera a) e le parole "nazionali o provinciali" della lettera b) dell'art. 19 stat. lav., con il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni .

É stato osservato in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione dà titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. La validità di una tale assunto appare incontestabile se si osserva come attraverso l'abrogazione della lettera a) dell'art. 19 stat. lav. possa in astratto diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva, e come di contro possano notevolmente ampliarsi nei luoghi di lavoro i poteri di organismi non collaudati sul piano storico e con seguito unicamente in un ristretto ambito territoriale.

La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene così ad essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di "rappresentatività sindacale" - ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.) sul rilievo che , sicché non è e (in tali esatti sensi: Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244 cui adde, per la statuizione che la rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale, Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492).

3.1. Corollario di quanto sinora detto è che alla stregua del nuova normativa ben possono le rappresentanze sindacali aziendali essere costituite da una organizzazione sindacale di non rilevanza nazionale - perché radicata in una specifica realtà geografica - ma che sia tuttavia sottoscrittrice di un accordo collettivo applicato nell'unità produttiva di riferimento. In assenza di detta sottoscrizione l'organizzazione sindacale non è, invece, legittimata alla costituzione di una r.s.a., il che importa la negazione del carattere di antisindacalità nella condotta del datore di lavoro volto a disconoscere diritti ad organismi aziendali promananti da associazioni prive di quella rappresentatività negoziale, che - come va ancora una volta ribadito costituisce, per la nuova normativa, indice di effettività dell'azione sindacale.

Da qui, quindi, l'incapacità del sindacato Slai Cobas - in quanto non firmatario di alcun contratto applicabile all'unità produttiva della s.p.a. R. S. A. - a costituire una r.s.a. e, conseguentemente, la sua incapacità anche ad indire una assemblea del lavoratori ai sensi dell'art. 20 stat. lav. e/o a farvi partecipare sindacalisti esterni atteso che, in ragione della diretta connessione di detta norma con il precedente art. 19, possono indire riunioni dei lavoratori solo le organizzazioni sindacali legittimate a costituire r.s.a. e possono invitare i sindacalisti esterni solo quelle organizzazioni che dette r.s.a. hanno costituito.

3.2. A ben vedere il più rilevante inconveniente che l'esito del referendum ha determinato è quello di avere introdotto elementi innovativi non sempre agevolmente coordinabili con l'assetto delle relazioni industriali scaturenti dal Protocollo di luglio 1993, per basarsi detto Protocollo (unitamente al già citato accordo del 20 dicembre 1993) su una previsione (e regolamentazione) delle r.s.u. (destinate in molte unità produttive alle sostituzione delle r.s.a.), fondata su un criterio di rappresentatività completamente mutato a seguito del suddetto referendum, ed incentrato unicamente su criterio dell'effettività dell'azione sindacale.

Ciò importa la necessità che - al fine di individuare gli effetti del passaggio tra organismi di rappresentanza diversi tra loro (tra l'altro per le modalità di elezione e per i compiti ad essi assegnati) ed al fine di misurare le ricadute prodotte dal referendum sulla normativa di sostegno all'azione sindacale in azienda - l'interprete deve procedere ad una lettura dell'accordo interconfederale che, oltre a superare il vaglio dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., si mostri ugualmente rispettoso dei principi fissati, in materia di rappresentatività sindacale, dai giudici delle leggi e da quelli di legittimità.

I primi hanno stabilito - pur in vigenza dell'originario testo dell'art. 19 stat. lav. ma con implicazioni teoriche tuttora valide anche per la fattispecie in esame - che il criterio selettivo predeterminato dalla norma statutaria assume carattere inderogabile perché possibili regole pattizie in deroga a tale criterio, risolvendosi per i destinatari in una disciplina di favore, sono suscettibili di (cfr. in tali sensi Coste Cost. 26 gennaio 1990 n. 30).

i secondi giudici hanno, poi, riconosciuto l'esistenza di un principio di parità di trattamento non tra tutti gli organismi sindacali ma solo fra quelle organizzazioni aventi i requisiti di cui all'art. 19 stat. lav. in adesione così ad autorevole dottrina che ha patrocinato l'esistenza di un principio di parità di trattamento soltanto tra i soggetti collettivi, indicati dalla suddetta norma statutaria su cui ha trovato sostegno la pretesa a non subire differenziazioni capaci di incidere negativamente sulla libertà sindacale (cfr. in tali sensi: Cass. 26 ottobre 1991 n. 11442).

Coerente sviluppo dei enunciati principi è l'assunto secondo cui il diritto alla parità sussiste solo tra quelle organizzazioni ritenute per legge dotate di un eguale tasso di "rappresentatività", sicché se l'attribuzione di un diritto ad un sindacato concorrente viene negato ad altro sindacato avente la medesima capacità rappresentativa prevista per legge, (così ancora Cass. 26 ottobre 1991 n. 11442 cit.).

3.3. Orbene, il Tribunale di Varese nel negare la fondatezza della pretesa della Slai Cobas e nel disconoscere l'antisindacalità della condotta della s.p.a. R.S.A. ha dato dell'accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 una interpretazione che - per essere stata pienamente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c. e dei principi costituzionali sulla rappresentatività sindacale - non merita alcuna censura in questa sede di legittimità, e non merita, conseguentemente, critica alcuna la sentenza del suddetto Tribunale di Varese, la cui motivazione si presenta sul punto come adeguata, priva di salti logici e giuridicamente corretta.

Il titolo III della legge 20 maggio 1970 n. 300 nel regolare l'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali alcuni specifici diritti, che fungono da prerogative della del sindacalista per consentire allo stesso di esercitare liberamente, ed al riparo da riprovevoli ritorsioni, la propria attività di proselitismo sindacale. In questa ottica si giustificano le garanzie ed i diritti non riconosciuti, appunto, ai "dirigenti" delle r.s.a. dall'art. 22 in materia di trasferimenti (cui va assimilata la tutela attribuita agli stessi lavoratori dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 stat. lav.) nonché dagli artt. 23 e 24 in materia di permessi (retribuiti e non retribuiti).

La stesso titolo III attribuisce poi nei luoghi di lavoro poteri e prerogative alle r.s.a. nei casi in cui risultano coinvolti interessi della collettività dei lavoratori, chiamata ad esprimere la propria volontà attraverso gli strumenti di partecipazione democratica alla vita dell'impresa o interessata a prendere conoscenza e consapevolezza di eventi di interesse sindacale o riguardanti il lavoro. Sono questi più specificamente i casi disciplinati dall'art. 20 in tema di indizione di assemblea, dall'art. 21 in tema di indizione di referendum ed, ancora, dall'art. 25 riguardante il diritto d'affissione. In questi settori i diritti e le prerogative vengono riconosciuti al sindacalista - non in funzione della tutela della sua ma come rappresentante del e, cioé, come organo idoneo a rendere possibile l'esercizio di diritti a rilevanza collettiva.

In un assetto normativo così delimitato una specifica disciplina è stata, poi, dettata per il diritto di assemblea allo scopo di creare, da un lato, un giusto equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e quelli della collettività dei dipendenti e, dall'altro, di favorire la partecipazione dei lavoratori attraverso il riconoscimento a titolo di retribuzione sino a dieci ore annue del tempo trascorso in assemblea durante il normale orario di lavoro.

Contestualmente per impedire un uso poco responsabile del diritto di assemblea si è stabilito anche che le riunioni vanno convocate unicamente dalle r. s. a., singolarmente o congiuntamente, avendo il legislatore escluso la possibilità di assemblee indette da organismi diversi dalle r.s.a. individuate dall'art. 19 stat. lav. Ed infine, come precisato da autorevole dottrina, dal coordinamento tra il periodo finale del comma 1 dell'art. 20 stat. lav. (che prevede la possibilità che con la contrattazione collettiva siano introdotte migliori condizioni di quelle contemplate per legge) e l'ultimo comma della norma (che legittima la contrattazione collettiva a prescrivere "ulteriori modalità per l'esercizio del diritto") è dato desumere che la contrattazione non può derogare in peius alla norma legale sui punti relativi all'esistenza e consistenza del diritto di assemblea ed al suo effettivo esercizio entro i limiti orari legislativamente indicati, mentre può fissare modalità volte a rendere meno oneroso per l'imprenditore l'esercizio del diritto stesso da parte dei lavoratori sempre che dette modalità non incidano sul nucleo inderogabile della norma in oggetto.

Alla stregua delle considerazioni sinora dette non può revocarsi in dubbio che la partecipazione alle assemblee dei sindacalisti esterni, prevista dal terzo comma dell'art. 20 stat. lav., non può che riguardare i sindacalisti di organizzazioni sindacali che, per essere firmatarie di contratti applicabili nell'unità produttiva, siano anche legittimate alla costituzione di rappresentanza sindacali aziendali. Soluzione questa che trova piena giustificazione nel fatto che l'esigenza di impedire la partecipazione di estranei alla vita dell'impresa può venire meno solo allorquando si sia in presenza di interessi collettivi concreti e solo allorquando, quindi, il sindacato, come firmatario di accordi applicabili all'unità produttiva, sia interessato direttamente e non in via meramente marginale ad essere presente con suoi rappresentanti a momenti di decisionali suscettibili di incidere sulle piattaforme economiche e normative pattuite e di pregiudicare ,conseguentemente, interessi collettivi di cui esso sindacato è portatore.

4. L'opzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Varese nella lettura degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale risulta, quindi, confortata oltre che dalla lettera dell'accordo anche da evidenti ragioni di ordine logico - sistematico.

Ed invero, l'art. 4 del citato accordo fa esclusivo riferimento ai "diritti, permessi, libertà sindacali e tutele", attribuiti dal titolo III dello statuto, non alle r.s.a. quali organismi, bensì ai "dirigenti" delle stesse, cui si sostituiscono ora i "componenti della r. s. u.". Tra le prerogative attribuite dal citato art. 4 a detti componenti non può però includersi il diritto di indire assemblee dei lavoratori conferito dall'art. 20 stat. lav. invece alle r.s.a.(e non ai suoi dirigenti), cui subentrano le r.s.u. quali organismi sindacali. Del resto l'art. 5 dell'Accordo interconfederale avente ad oggetto i poteri e le funzioni spettanti per legge "alle r.s.a. e ai loro dirigenti" dispone che in essi subentrino le r.s.u., come organismi a funzionamento collegiale.

Una siffatta ricostruzione che assegna, dunque, la titolarità del diritto di indizione delle assemblee alla r.s.u. intesa come organo collegiale ricalca pienamente la disposizione legislativa attributiva di tale potere alla r.s.a. e - come ha pure precisato il Tribunale - impedisce qualsiasi contrasto tra le disposizioni dell'accordo interconfederale ed il contratto collettivo del 1995 (applicabile nel caso di specie), il cui articolo 11 prevede che . Da qui l'ulteriore conseguenza che l'invito ai sindacalisti esterni di partecipare alle assemblee può essere rivolto non dal singolo componente della r.s.u. né dall'organizzazione non firmataria di contratti applicabili nell'unità produttiva ma solo dalla r.s.u., come organo collegiale, chiamato a deliberare a maggioranza, ed in piena autonomia, sulle scelte di politica sindacale e di esercizio dei relativi diritti nell'ambito dell'unità produttiva.

5. Ma, oltre che rispettosa del criterio letterale, l'interpretazione delle norme collettive effettuate dal Tribunale si presenta anche come l'unica coerente sia con la volontà delle parti sociali che con il tipo di rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro che caratterizza l'attuale assetto delle relazioni industriali. Ed invero, con l'introduzione delle r.s.u. le parti sociali hanno inteso garantire indirizzi di politica sindacale idonei ad esprimere la volontà della collettività dei lavoratori, devolvendone - come si é già accennato - l'attuazione ad un organo collegiale destinato ad operare con ampia autonomia e libertà di scelta decisionale.

In questa ottica risulta pienamente condivisibile la decisione finale del Tribunale di Varese che, nel rigettare la richiesta della SLAI Cobas, ha riconosciuto la legittimità della condotta tenuta dalla società nel negare la partecipazione alle assemblee dei sindacalisti indicati (ed invitati) per iniziativa della organizzazione ricorrente.

Una soluzione simile a quella patrocinata dal ricorrente determinerebbe una inammissibile segmentazione della attività sindacale e lungi dall'agevolare - come hanno voluto i firmatari del Protocollo d'Intesa e dell'Accordo Interconfederale - una politica unitaria (di innegabile utilità per i lavoratori segnatamente in sede di contrattazione decentrata in relazione alla quale le nuove r.s.u. sono state chiamate a spiegare la loro attività), causerebbe una deregulation della materia con effetti devastanti per le varie componenti del mondo sindacale e con innegabili ricadute negative per l'intera collettività dei lavoratori.

7. Per concludere, contrariamente a quanto sostenuto dalla Slai Cobas nei suoi motivi di ricorso, la sentenza impugnata si sottrae a qualsiasi censura non avendo violato - nell'escludere l'antisindacalità della denunziata condotta - alcuna norma legale o alcuna disposizione contrattuale.

8. Il sindacato ricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 20,65 oltre euro 1.600 (milleseicento) per onorari difensivi.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 20 APR. 2002.