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lunedì 27 febbraio 2012

Art. 343 c.n. - Casi di risoluzione di diritto del contratto

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;

2. in caso di perdita della nazionalità della nave;

3. in caso di vendita giudiziale della nave;

4. in caso di morte dell'arruolato;

5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;

6. quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;

7. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;

8. in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;

9. quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;

10. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.