L'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico previsto dall'art. 328 cod. nav. per la stipulazione dei contratti di lavoro marittimo, seppur privilegiata, riguarda soltanto il contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle parti. Ne consegue che tale efficacia non fa venir meno il potere-dovere del giudice di verificare se tale contenuto corrisponda a quello prescritto dall'art. 332 cod. nav. come requisito di validità del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi o a tempo determinato; infatti, tale norma prescrive che il contratto deve contenere, oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o i viaggi da compiere o la durata del rapporto e, in difetto, si applicano le norme sul contratto a tempo indeterminato.
Cass., massima sentenza n. 3869 del 17.03.2001