Svolgimento del processo
Che la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori elencati in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall'altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso;
successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbali di conciliazione in sede sindacale relativi ad alcuni degli attuali controricorrenti; l'avvenuta conciliazione in sede sindacale dei suddetti controricorrenti (elencati in dispositivo) è stata confermata all'udienza di discussione dal loro procuratore.
Motivi della decisione
Che dai verbali di conciliazione prodotti, tutti identici, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che - in caso di fasi giudiziali ancora aperte - le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso nei confronti dei lavoratori indicati in dispositivo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;
con riferimento al ricorso nei confronti dei lavoratori B. D., B.S., G.M., M. C., N.A. e T.C., tutti assunti nel periodo compreso fra il maggio 1998 dicembre 2000 con contratti a termine stipulati a norma dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, la Corte territoriale, premesso che l'accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo al fatto che, avendo le parti raggiunto un'intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; i contratti a termine in esame, stipulati in epoca successiva all'ultimo dei termini sopra indicati, erano illegittimi in quanto privi del supporto derogatorio;
la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale contesta, in particolare, l'interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi; deduce in particolare che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva;
la censura è infondata;
con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione), dopo il 30 aprile 1998;
premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all'individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l'impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo;
la sopra ricordata giurisprudenza di legittimità ha osservato in particolare che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453);
ha rilevato altresì che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866);
ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l'irrilevanza attribuita all'accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell'accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141);
il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all'attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti;
deve osservarsi in proposito, con riferimento alle decisioni di questa Corte Suprema prima citate nella parte in cui esse si riferiscono all'interpretazione di norme collettive di diritto comune, che le stesse hanno comunque valenza di precedenti, ancorchè non in senso tecnico atteso che, da un lato, lo stesso controllo di logicità del giudizio trova, in parte qua, le proprie coordinate nelle disposizioni di legge in tema di ermeneutica contrattuale le quali, suscettibili di lettura diretta da parte del giudice della nomofilachia, costituiscono obbligato punto di riferimento nella ricerca e nell'identificazione dei punti decisivi per la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti stipulanti;
dall'altro, le clausole delle fonti collettive, per la loro naturale riferibilità ad una serie indeterminata di destinatati e per il loro carattere sostanzialmente normativo, non sono assimilabili completamente a quelle di un normale contratto o accordo, sicchè, neanche rispetto ad esse è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati, per quanto possibile e per quanto non influenzato dalle insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie, quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, assuma icastica evidenza l'identità dei percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all'esame del giudice di legittimità e dei contesti difensivi nei quali tali decisioni risultano calate (Cass. 29 luglio 2005 n. 15969);
il ricorso, nella parte in cui si riferisce ai lavoratori sopra elencati, deve essere in definitiva rigettato;
in applicazione del criterio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo;
con riferimento al ricorso nei confronti di B.M. e .F., gli stessi sono stati assunti nel corso del 2001 con contratti a termine stipulati a norma dell'art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;
la Corte territoriale, ha premesso che per la stipula del singolo contratto a termine sulla base della citata previsione collettiva, al fine di non ricadere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, e per consentire un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto (inteso pur sempre come fattispecie derogatoria a quella generale del rapporto a tempo indeterminato), devono essere fornite precisazioni concernenti il concreto ambito territoriale ove il lavoratore viene inserito, il settore interessato, il nuovo servizio sperimentale avviato ovvero il nuovo processo produttivo introdotto, le modifiche organizzative apportate nei vari settori che richiedano l'assunzione di personale a termine e le eventuali carenze temporanee di organico;
rilevato che, nel caso di specie, i contratti individuale si erano limitati a riprodurre la formula contenuta nella sopra riferita norma collettiva, ha affermato la nullità del termine ad essi apposto; un ulteriore motivo di nullità dei contratti de quibus è stata individuata nel rilievo che la società non aveva provato, in violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 l'effettiva riconducibilità causale delle singole assunzioni a termine all'ipotesi contrattualmente prevista; infine non era stata espletata (ovvero non era stata fornita la relativa prova) la procedura di confronto sindacale alla quale era subordinata l'operatività dell'ipotesi autorizzatoria prevista dal citato art. 25, secondo comma del contratto collettivo, non potendosi considerare tale l'accordo del 18 gennaio 2001;
la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente;
la censura è fondata;
richiamato quanto già in precedenza affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, nell'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che proprio in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;
questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2006 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti;
nel caso di specie, l'art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento dì risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi;
la sentenza impugnata, premesso di voler superare ogni perplessità in ordine alla legittimità di tale disposizione nonostante la ritenuta genericità della stessa, ne ha dato un'interpretazione in base alla quale tale disposizione non conterrebbe l'autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l'individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; inoltre la citata disposizione contrattuale implicherebbe comunque l'onere del datore di lavoro di provare la riconducibilità causale delle singole assunzioni a termine all'ipotesi contrattualmente prevista;
siffatta interpretazione è affetta dai denunciati vizi di violazione dell'art. 1362 e segg. cod. civ. e di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, nè la sentenza del resto, ha compiuto alcun tentativo per individuarli;
appare peraltro decisivo il rilievo che, come si desume agevolmente dal complesso delle considerazioni svolte in motivazione, il presupposto interpretativo, pur non esplicitato, è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a Legge (art. 1367 cod. civ.); convincono di ciò i riferimenti alla necessaria temporaneità dell'autorizzazione; all'impossibilità di ritenere vulnerato il rapporto tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (durata determinata); il riferimento alla L. n. 230 del 1962, art. 3; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nell'erronea prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962;
l'interpretazione dell'accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo "pregiudizio", erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato spiega la mancanza di una motivazione idonea a giustificare realmente l'interpretazione secondo cui raccordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l'autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni;
quanto poi alla tesi secondo cui l'accordo del 18 gennaio 2001 non può essere considerato come espletamento della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo - a norma del quale, infatti, prima dì dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni ... sussistono anche in questo caso i denunciati vizi di violazione dell'art. 1362 e segg. cod. civ. e di motivazione; premesso infatti che nel testo del suddetto accordo si legge che le OO.SS. convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001, deve osservarsi che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; soccorre ancora una volta il principio già precedentemente enunciato secondo cui nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle espressioni usate risulti univoco è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti; deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25;
ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, che tutte le ragioni per cui l'apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima sono basate su violazione di legge o su errata interpretazione delle norme collettive; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2 per decidere la causa nel merito e per l'effetto per rigettare la domanda dei ricorrenti in primo grado sopra indicati;
sussistono giusti motivi per compensare fra questi ultimi e la società ricorrente le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di B.A., C.D., L.S., T.S., T.R., R. B. C.R. con compensazione delle spese; rigetta il ricorso nei confronti dei lavoratori B.D., B.S., G.M., M.C., N.A. e T.C., e condanna Poste Italiane s.p.a. al pagamento, a favore dei suddetti lavoratori, delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in Euro 20,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorali e oltre spese generali, IVA e CPA; accoglie il ricorso nei confronti di B.M. e M.F., cassa e decidendo nel merito rigetta la domanda dagli stessi proposta; compensa fra questi ultimi e Poste Italiane s.p.a. le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007