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martedì 7 febbraio 2012

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INADEMPIMENTO - DANNI - MASSIMA SENT. CASS. N. 488 DEL 13.01.2009

In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro all'obbligo di assunzione di un lavoratore avviato in regime di collocamento obbligatorio, il danno spettante a quest'ultimo è da liquidarsi ex artt. 1226 e 1227 c.c. Si quantifica nelle retribuzioni perdute dalla data di mancata assunzione sino a quella di emanazione della sentenza di secondo grado, salvo che il renitente datore di lavoro provi l'aliunde perceptum oppure la negligenza del prestatore di lavoro nel cercare altra proficua occupazione. Non possono ricadere sul lavoratore le conseguenze sfavorevoli discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale dei propri diritti.