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martedì 7 febbraio 2012

Legittimità controlli su attività sostanzialmente coincidenti alle prestazioni dovute al datore di lavoro durante il periodo di malattia - Cass. sent. n. 8669 del 03.04.1996

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
OMISSIS ha pronunciato la seguente

SENTENZA 8669/96

Su ricorso proposto da M.R., elettivamente domciliato in OMISSIS, presso lo studio dell’avvocato M. F.,  rappresentato e difeso dall’avvocato D. G., giusta procura speciale per atto notar OMISSIS
Ricorrente.
contro
S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OMISSIS presso l’avvocato C. T. che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato U. C., giusta delega in atti.
Controricorrente.

Avverso la sentenza n. 6502/94 del Tribunale di Milano, depositata il 29.06.1994 R.G.N. 309/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.04.96 dal Relatore Consigliere OMISSIS;
udito l’avvocato OIMISSIS;
udito l’avvocato OMISSIS;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OMISSIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla spa S. a M. R., motivato dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, in costanza di malattia. In particolare il tribunale, premessa la legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei Lavoratori, rilevava, nel merito, che dalla deposizione del teste B. era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo,quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il M. censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la spa S. resistendo alle avversarie censure.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con i mezzi dedotti il ricorrente denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere il Tribunale provveduto ad un’indagine, più volte sollecitata, circa l’effetto non pregiudizievole, ai fini della guarigione, dell’attività svolte presso terzi, nonché dell’art. 3 della legge n. 604/1966, dovendosi escludere ogni possibilità di considerare tale attività come lesiva dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre a vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.
Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi debbono essere rigettate per la preclusione che deriva dall’accertamento del Tribunale circa la sostanziale identità tra l’attività lavorativa dovuta al datore di lavoro e quella svolta presso terzi: per la quale, come già ritenuto dal Tribunale, non solo è indubitabile l’inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali ma deve anche ritenersi che, per la stessa ragione della tutela ex art. 2110 c.c. prevista ove la prestazione lavorativa che deve rendersi al datore di lavoro sia divenuta impossibile per causa non imputabile al lavoratore, renda la prestazione stessa incompatibile se resa dal lavoratore a favore di terzi.
La Corte pertanto rigetta il ricorso; compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compesa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 3 aprile 1996