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lunedì 12 marzo 2012

Assegno d'invalidità e rendita da inforunio sul lavoro - Incompatibilità - Cass. sez. lavoro, sentenza n. 2876 del 24.02.2012

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 26.09.2003, l'INPS proponeva opposizione contro il precetto intimato da V.D. per il pagamento di ratei di assegno di invalidità civile decorrenti dal 1 aprile 1994, dovuti per effetto della sentenza n. 213 del 2003 del Tribunale di Napoli, emessa quale giudice di appello.

L'INPS esponeva che il V. godeva di rendita INAIL derivante da infortunio sul lavoro, incompatibile quindi con l'assegno di invalidità civile L. n. 470 del 1990, ex art. 3. Dal che desumeva la nullità, inesistenza o inefficacia dell'intimato precetto.

All'esito il Tribunale di Benevento con sentenza del 2.02.2005 accoglieva il ricorso ed annullava il precetto, condannando il V. al pagamento di metà delle spese processuali.

Tale decisione, appellata dal V., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3309 del 2009, la quale ha condiviso l'assunto dell'INPS circa l'incompatibilità dell'assegno di invalidità civile con la rendita per infortunio, già goduta dallo stesso V. fin dal 1 febbraio 1973.

La stessa Corte ha condiviso la statuizione del primo giudice circa la condanna della parte appellata al pagamento delle spese di quel grado, sia pure in parte, ritenendo temeraria la lite coltivata dall'opposto, ben consapevole di fruire di altra rendita e di non avere optato per l'assegno do invalidità.

Il V. ricorre per cassazione con quattro motivi. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della decisione impugnata per contraddittorietà tra il dispositivo letto in udienza in ordine alle spese ("Nulla per le spese del doppio grado") e quello risultante dalla motivazione della sentenza ("Nulla per le spese del presente grado"). Egli precisa che sul dispositivo letto in udienza risulta dattiloscritto "nulla per le spese del doppio grado" e che la parola "doppio" risulta depennata e sostituita e soltanto con la parola "presente", coincidente con quanto poi scritto in motivazione.

Il motivo non è fondato, poichè il ricorrente parla di correzione a penna del dispositivo letto in udienza, ma non dice se la correzione sia stata apposta dopo la lettura del dispositivo stesso ossia quando questo era ormai irretrattabile. Nè una semplice correzione a penna, tempestivamente apposta dall'autore, rende invalido un qualsiasi scritto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per essersi limitato il giudice di appello a richiamarsi all'accertamento del solo requisito sanitario, trascurando l'indagine sul requisito socio-economico.

L'assunto non merita di essere condiviso, giacchè le motivazioni poste a base della doglianza sono caratterizzate da perplessità e non chiarezza, non comprendendosi l'utilità dell'asserita omessa indagine del requisito socio economico, in quanto il punto nodale della controversia in esame verte sulla compatibilità del godimento dell'assegno d'invalidità con la rendita da infortunio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 615 c.p.c., per essere stati investiti i giudici di merito - in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, di fatti estintivi o modificativi del rapporto successivo alla formazione dello stesso titolo.

L'esposta censura non coglie nel segno, giacchè il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione adeguata e coerente, ammissibile l'indagine, chiesta dall'INPS in sede di opposizione a precetto, circa la non compatibilità del godimento dell'assegno di invalidità da parte del V. con la fruizione della rendita infortunistica, già da tempo da lui percepita.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto temeraria la lite coltivata dall'opposto V. senza alcuna indicazione degli elementi della colpa grave. Anche questo motivo non è fondato, in quanto il giudice di appello, come già detto, ha riscontrato gli estremi della lite temeraria nel fatto che l'opposto era ben consapevole di fruire già da tempo di altra rendita e di non avere optato per l'assegno di invalidità, non potendo godere contemporaneamente di entrambe le provvidenze.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese giudizio di cassazione, non trovando applicazione ratione temporis l'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dal 2 ottobre 2003 dal D.L. n. 269 del 2003, il quale ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell'esonero dalle spese, laddove l'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è anteriore a tale data, risultando depositato il 26 settembre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.