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lunedì 12 marzo 2012

Prova del giustificato motivo di licenziamento - onere - Cass. sez. lavoro, sentenza n. 2870 del 24.02.2012

Svolgimento del processo

La Corte d'appello del L'Aquila, con sentenza depositata l'11 febbraio 2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 22 dicembre 2005, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla s.r.l. SCM al dipendente C.L., il 21 aprile 2001 per ingiustificato abbandono del posto di lavoro.

Riteneva la corte abruzzese che la datrice di lavoro non aveva minimamente provato la sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società SCM, affidato a quattro motivi.

Il C. restava intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5 e artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza di una giusta causa di licenziamento.

Lamentava che la corte di merito, pur avendo ritenuto verosimile la simulazione del dedotto malessere del C., che abbandonato il posto di lavoro venne poco dopo sorpreso ad intrattenersi in un vicino bar, ritenne non provata la causale del licenziamento.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. per avere la corte escluso la rilevanza, ai fini della sussistenza della giusta causa, dei gravi precedenti disciplinari del C..

I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati ed assorbono i restanti.

La corte territoriale, con motivazione assolutamente sintetica, ha escluso che la società abbia fornito la prova del fatto posto a base del licenziamento, pur avendo ritenuto verosimile la simulazione del malessere che portò il C. ad abbandonare il posto di lavoro.

Ha quindi ritenuto, senza alcuna concreta motivazione: che il fatto contestato non era "tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto di lavoro", violando il principio per cui in ipotesi di licenziamento per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 18 febbraio 2011 n. 4060) anche con riferimento alle particolari condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente (Cass. 1 marzo 2011 n. 5019); che I precedenti disciplinari del C., pur gravi ("benchè di obiettiva consistenza"), non essendo stati contestati, risultavano irrilevanti, in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, il principio (desumibile dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7), in base ai quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, rileva ai fini della recidiva ma non impedisce la valutazione delle precedenti sanzioni ai fini dell'esame, sotto il profilo soggettivo, della giusta consistenza del fatto addebitato (Cass. 25 novembre 1996 n. 10441; Cass. 21 maggio 2008 n. 12958).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Campobasso.