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giovedì 29 marzo 2012

Comportamento antisindacale: modello ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (formulario)

TRIBUNALE DI …
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 28 L. N. 300/1970

Per la O.S. …, in persona del legale rappresentante e segretario provinciale di …, con sede in …, via … rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti … C.F. … e … C.F. …, presso i quali è elettivamente domiciliata, in …, via … n. …, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di effettuarsi le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. … ovvero a mezzo email all’indirizzo p.e.c. …
- Ricorrente
Contro
…, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …, via …, n. …
- Resistente
OGGETTO: Condotta antisindacale e richiesta rimozione degli effetti

*

Premesso in fatto

1) che in data … veniva stipulato tra la società … e la O.S. … l’Accordo nazionale sulla … (di seguito, l’“Accordo Nazionale”, doc.1);
2) che con l’Accordo Nazionale, le parti sociali intendevano affrontare e risolvere i delicati processi di riorganizzazione, con l’ottica e l’obiettivo di garantire forti elementi di stabilità e certezza per il futuro del settore postale, anche in vista dell’imminente processo di liberalizzazione di quest’ultimo;
3) che tale obiettivo, come cita testualmente l’accordo: “…” (cfr. doc. 1);
4) che l’Accordo Nazionale, invero, prevedeva l’instaurazione di un Comitato di Monitoraggio Paritetico Regionale così formato ex novo (di seguito, “Comitato”) aveva la funzione di informare le associazioni sindacali affinchè queste potessero vigilare sulla corretta applicazione degli accordi stipulati e verificare che il nuovo piano di lavoro rispettasse i criteri dei carichi di lavoro e l’osservanza dei diritti dei lavoratori;
5) che, contrariamente a quanto concordato, il Comitato non è mai stato costituito e convocato nei modi e nei termini stabiliti, per l’esame del progetto di riorganizzazione aziendale anzi e’ stato istituito senza rispettare le direttive e gli accordi nazionali e territoriali
6) che, infatti, in data …, si è tenuto un incontro con tra la Società e le OO.SS.,
7) che durante l’incontro di cui sopra, la O.S. … disconosceva il metodo adottato dalla controparte aziendale e – rimarcando la violazione dei predetti accordi – non sottoscriveva il verbale d’incontro. Infatti, con lettera redatta in pari data, contestava i metodi e chiedeva una urgente convocazione del Comitato nonchè la sospensione immediata dell’implementazione;
8) che, infatti, la … S.p.A., nonostante il mancato rispetto delle procedure di cui agli accordi nazionale e territoriale, provvedeva ugualmente a dar seguito ai processi di implementazione sui territori della città di … e provincia, così come previsti dal verbale d’incontro del …, verbale – si ripete – non sottoscritto dall’esponente O.S. in quanto ritenuto lesivo del diritto d’informazione del Comitato. Inoltre, il comportamento aziendale denotava, e denota tutt’oggi, un disinteresse delle prerogative del sindacato (e, conseguentemente, del Comitato) tendenti ad un interesse della tutela generale dei diritti dei lavoratori nonché del diritto di informazione, convenzionalmente stabilito, rispetto alle scelte aziendali. Ciò a maggior ragione se si considera che il comportamento aziendale, elusivo degli accordi sindacali, ha inciso ed incide ancora oggi su una fase così delicata quale è la riorganizzazione aziendale;
9) che la O.S. …, di fronte a tale comportamento dell’Azienda, con lettera del …, avvia il conflitto sociale indicando: “…”;
10) che, nonostante l’inizio del “conflitto sindacale”, secondo le procedure della norma sopraindicata, l’Azienda non si è astenuta dall’azione diretta alla realizzazione dell’attuando processo riorganizzativo, con ciò violando palesemente la disposizione sopra riportata. Disposizione di chiaro intento cautelare finalizzato proprio al raffreddamento del conflitto;
Tanto premesso in fatti, si evidenziano le seguenti considerazioni di 

Diritto

é di agevole rilievo che la condotta posta in essere dalla Società si sostanzia, senza dubbio alcuno, in un comportamento diretto ad impedire l’esercizio di attività sindacale ex art. 28 l.300/70.
La mancata convocazione del Comitato paritetico regionale, viola sia l’Accordo Nazionale, ove venivano individuate le linee generali da attuare nel contesto territoriale, e sia l’accordo territoriale del …, ove veniva istituita la Commissione, proprio al fine di permettere un monitoraggio – nel primario interesse dei lavoratori e nel rispetto degli obiettivi aziendali – del realizzando processo riorganizzativo.
Tale palese violazione dei precedenti accordi, oltre a rappresentare un chiaro inadempimento dello specifico obbligo di natura pattizia, viola anche il più generale diritto d’informazione, riconosciuto dalla legge e dal CCNL, alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze aziendali.
Infatti, la mera previsione del Comitato paritetico non è sufficiente a garantire l’obbligo d’informazione, se a ciò non segue un effettiva attuazione delle funzioni ad esso spettanti.
È opportuno qui rilevare che i diritti all’informazione ed alla consultazione del sindacato si è imposto nei rinnovi contrattuali della fine degli anni ‘60 e si è via via incrementato, passando da semplice diritto di «sapere» a diritto propedeutico e strumentale al confronto ed all’intervento sindacale, teso a condizionare le determinazioni e le scelte gestionali aziendali, soprattutto in materie – come quella che ci occupa - che riguarda una completa riorganizzazione aziendale.
Non può mettersi in dubbio, nel caso di specie, che la mancata convocazione del Comitato, realizzi un «comportamento antisindacale» per violazione del diritto d’informazione - rinvenibile sulla carta costituzionale, sullo statuto dei lavoratori e sulla legislazione ordinaria – suscettibile di sanzione ex art. 28 st. lav..
Infatti, la giurisprudenza della S.C., ha chiarito ed esteso la violazione dei diritti d’informazione, di fonte negoziale, l’art. 28 st. lav.. (cfr. Cass. 23 marzo 1994, n. 2808). Conseguentemente l’inadempienza costituiva comportamento antisindacale, a nulla rilevando l’inesistenza di una volontà aziendale o di uno specifico intento di nuocere al sindacato, essendo sufficiente a configurare comportamento antisindacale l’oggettivo riscontro di una condotta che, anche solo potenzialmente, risulti lesiva degli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS., orientamento che è stato recentemente fatto proprio dalle sezioni unite della Suprema corte, con decisione (svalutativa dell’elemento intenzionale o soggettivo) n. 5295/1997.
Inoltre, il comportamento aziendale è censurabile anche perché ha posto in essere attività antisindacale per la violazione dell’art. 18 del CCNL. Infatti, come già detto nella premessa in fatto, l’Azienda, nonostante l’inizio del “conflitto sindacale”, secondo le procedure della norma sopraindicata, non si è mai astenuta dall’azione diretta alla realizzazione dell’attuando processo riorganizzativo, con ciò violando palesemente la disposizione sopra riportata. Disposizione di chiaro intento cautelare finalizzato proprio al raffreddamento del conflitto.
Infine, non c’è chi non vede, l’attualità dell’interesse all’inibizione del comportamento antisindacale posto in essere dalla convenuta, in quanto la procedura d’implementazione dell’assetto organizzativo non è ancora completato.
Tutto ciò premesso, la ricorrente organizzazione sindacale, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

Ricorre

A codesto Giudice del Lavoro, affinchè ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 l.n. 300/1970, previa convocazione delle parti e assunte sommarie informazioni, se ritenute necessarie, voglia ordinare alla società …, in persona del legale rappresentante, con sede in …, via … n. …, la cessazione del comportamento, illegittimo e la rimozione degli effetti conseguenti, mediante affissione di copia dell’emanando provvedimento nei locali aziendali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Chiede inoltre disporsi convocazione del legale rappresentante delle OOSS più rappresentative.
Si esibiscono mediante deposito i seguenti documenti:
1. Accordo Nazionale; 2. …
Luogo e data, firma Avvocati