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lunedì 16 aprile 2012

Audizione del dipendente ritardata per malattia - tempestività della sanzione disciplinare - Tribunale di Milano, sentenza del 09.12.2011

Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, non può omettere l'audizione dell'incolpato che ne abbia fatto espressa. Nel caso in cui l'audizione sia di fatto impedita - e quindi rinviata - per lo stato di malattia del dipendente (che certo non autorizza il datore di lavoro ad omettere l'audizione dell'incolpato che l'abbia espressamente richiesta) il conseguente ritardo nell'intimazione del licenziamento disciplinare non inficia quest'ultimo come carente del requisito della tempestività.


Testo Sentenza

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 agosto 2011, Gi.Be. (dipendente della convenuta - titolare del salone di acconciature denominato Je.Da. e sito in Milano, viale (...) - dal (...), quale apprendista parrucchiere, con inquadramento nel III livello C.C.N.L. di settore) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - la Ditta Ra., impugnando la sanzione disciplinare conservativa di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottata nei suoi confronti il (...), e il licenziamento per giusta causa intimatogli il (...), e chiedendo al Tribunale di:

- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della sanzione conservativa del (...) per violazione della procedura di cui all'art. 7, co. 2, legge 300/1970 - o, in subordine, per insussistenza degli addebiti disciplinari e per violazione del principio di proporzionalità - e, per l'effetto, pronunciare la revoca della suddetta sanzione e condannare la convenuta al rimborso della retribuzione eventualmente trattenuta;

- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento del 17/6/2009 per violazione della procedura di cui all'art. 7, co. 2, legge 300/1970 - o, in subordine, per insussistenza degli addebiti disciplinari e per violazione del principio di proporzionalità - e, per l'effetto, condannare la convenuta al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento al momento della reintegrazione sulla base di una retribuzione globale mensile lorda di Euro 1.135,70. In subordine, di condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 legge 604/1966. In ulteriore subordine, convertire il licenziamento in sanzione conservativa;

- in ogni caso, previo accertamento dell'ingiustificata decurtazione della retribuzione per il mese di aprile 2009 per un importo pari a Euro 533,26, condannare la Ditta Ra. al pagamento del suddetto importo;

- previo accertamento della corresponsione dell'importo di Euro 350,00 al mese in nero, accertare e dichiarare il diritto a percepire la suddetta somma aggiuntiva, da corrispondersi anche dal momento del licenziamento sino al momento del ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto. In subordine, nel caso di conferma del licenziamento, accertare e dichiarare la mancata corresponsione della somma di Euro 350,00 nei mesi da aprile a giugno 2009 e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 1.050,00.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Ditta Ra., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6 dicembre 2011, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Gi.Be. impugna la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata dalla convenuta il 4/6/2009 e il successivo licenziamento del 17/6/2009 deducendo, in primo luogo, la violazione della previsione di cui all'art. 7, co. 2, legge 300/1970.

Il ricorrente contesta, in particolare, di aver ricevuto entrambe le lettere di contestazione (quella del 17/4/2009 cui è seguita l'irrogazione della sanzione conservativa, e quella del 15/5/2009 cui è seguito il licenziamento) durante un periodo di malattia nel corso del quale gli era stato impossibile rendere le proprie giustificazioni, e in ragione del quale aveva chiesto al datore di lavoro di poter essere sentito una volta cessata la malattia con l'assistenza di un dirigente sindacale.

Secondo l'assunto attoreo, la ditta convenuta avrebbe adottato i provvedimenti disciplinari omettendo di procedere all'audizione del dipendente e violando, conseguentemente, i principi di cui allo Statuto dei Lavoratori.

La doglianza è infondata.

Come questo Giudice ha già avuto modo di osservare, è senz'altro vero che, ove il lavoratore faccia tempestivamente richiesta - come nel caso di specie - di essere sentito personalmente a propria difesa, è obbligo del datore di lavoro procedere all'audizione del proprio dipendente ("il datore di lavoro che intenda adottare una sansone disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustivi" Cass. Civ., Sez. Lav., 22 marzo 2010, n. 6845).

L'art. 7 legge 300/1970, infatti, subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla preventiva contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, e comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale ove quest'ultimo abbia manifestato tempestivamente la volontà di essere sentito di persona.

Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che, "ove l'audizione sia di fatto impedita - e, quindi, rinviata - per lo stato di malattia del dipendente, che certo non autorizza il datore di lavoro ad omettere l'audizione dello stesso dipendente incolpato che l'abbia espressamente richiesta, il conseguente ritardo nell'intimazione del licenziamento disciplinare non inficia quest'ultimo come carente del requisito della tempestività" (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 aprile 2006, n. 7848).

Tali obblighi, tuttavia, debbono essere interpretati alla luce dei generali principi di correttezza e buona fede che inderogabilmente debbono improntare i rapporti tra prestatore e datore di lavoro.

Dalla documentazione versata in atti emerge che l'audizione non ha avuto luogo, non per l'indisponibilità della parte datoriale, o per lo stato di malattia del ricorrente, quanto piuttosto per l'indisponibilità di quest'ultimo a individuare una possibile data per l'incombente.

Tanto si afferma per le seguenti ragioni.

A seguito della prima contestazione (17/4/2009 - docc. 6 e 7, fascicolo convenuta), il 27/4/2009, Gi.Be. si è lamentato di essere stato oggetto di comportamenti vessatori e mobbizzanti da parte del datore di lavoro, rappresentando di trovarsi nell'impossibilità di rendere le proprie giustificazioni in quanto assente per malattia. Il lavoratore ha formalmente richiesto di poter essere sentito alla presenza di un dirigente sindacale della UILCA una volta cessata la malattia, senza dare indicazione alcuna circa la data del possibile rientro al lavoro (doc. 9, fascicolo convenuta).

A seguito dell'invito ricevuto dalla ditta convenuta a rendere le giustificazioni entro "tempi ragionevoli", ovvero entro i successivi dieci giorni (lettera del 7/5/2009 - doc. 10, fascicolo convenuta), il 15/5/2009, Gi.Be. ha ribadito di versare in uno stato ansioso - depressivo e di non essere in grado prendere parte all'audizione, insistendo comunque per essere sentito alla presenza del dirigente sindacale una volta cessata la malattia (doc. 6, fascicolo ricorrente).

Anche in questo caso, a distanza ormai di un mese dalla prima contestazione, il lavoratore si è limitato a manifestare la propria temporanea indisponibilità senza fornire indicazione alcuna in ordine al momento in cui l'audizione sarebbe stata prevedibilmente possibile.

Lo stesso 15/5/2009, la Ditta Ra. ha inoltrato una nuova contestazione disciplinare al lavoratore (doc. 8, fascicolo ricorrente).

Il 20/5/2009, Gi.Be. ha riscontrato la suddetta contestazione chiedendo di poter essere sentito alla presenza del dirigente sindacale, e rappresentando - una volta ancora - di non essere in grado di rendere le proprie giustificazioni a causa della malattia in corso (doc. 9, fascicolo ricorrente).

Relativamente all'addebito, il dipendente ne ha sostanzialmente negato la fondatezza affermando di trovarsi in luogo affatto diverso da quello di cui all'episodio in contestazione ("allo stato si può solo precisare che il sig. Be. in data 15 maggio 2009 in costanza di malattia, si è recato presso l'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, per sottoporsi alla visita psichiatrica... come da documentatone medica a mie mani").

Solo il 4/6/2009, ritenuta inammissibile l'ulteriore richiesta di proroga dell'audizione, e giudicate insufficienti le giustificazioni fornite per il tramite del legale del lavoratore, la Ditta Ra. ha irrogato a Gi.Be. la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni (doc. 14, fascicolo ricorrente). Per le medesime ragioni, il successivo 10/6/2009, gli ha intimato il licenziamento per giusta causa in relazione alla seconda contestazione disciplinare (doc. 15, fascicolo ricorrente).

Dallo scambio epistolare sopra richiamato emerge, inequivocabile, la volontà dell'azienda di aderire alla richiesta di audizione del dipendente.

Emerge, altresì, che Gi.Be. ha reiteratamente opposto la propria impossibilità a comparire in conseguenza dello stato di malattia, senza tuttavia A manifestare alcuna disponibilità a individuare una possibile data per l'audizione, così di fatto posticipando a una data indefinita l'incombente al quale risultava vincolata la definizione del procedimento disciplinare.

E', questa, una conseguenza senz'altro inammissibile della previsione di cui all'art. 7, co. 2, legge 300/1970, non potendosi in alcun modo ritenere che l'esercizio di diritti fondamentali e irrefragabili del lavoratore si tramuti in una strumentale paralisi del procedimento disciplinare.

Già solo in forza dei basilari principi di buona fede e correttezza, a fronte della richiesta formulata dal datore di lavoro il 7/5/2009 e a distanza di un mese dalla prima contestazione disciplinare, il dipendente avrebbe dovuto mostrare una disponibilità concreta a rendere le proprie giustificazioni, individuando quantomeno una probabile - se pur non certa - data per l'incombente.

A questo riguardo, pare anche opportuno sottolineare come Gi.Be. non abbia in alcun modo provato, né invero chiesto di provare, che la patologia dalla quale era affetto nel periodo per cui è causa fosse tale da non consentirgli effettivamente di presenziare alla richiesta audizione.

Peraltro, non può non osservarsi come, nonostante la malattia, recatosi nei pressi dell'esercizio commerciale della convenuta per sottoporsi a una visita medica, il ricorrente sia stato comunque in grado di dialogare con i propri colleghi - come si avrà modo di approfondire - formulando nei confronti della parte datoriale accuse che sono poi divenute oggetto della contestazione del 15/5/2009 (doc. 8, fascicolo ricorrente).

Per tutti questi motivi, non si ritiene che possa essere ravvisato alcun profilo di illegittimità nella condotta tenuta dal datore di lavoro nel corso del procedimento disciplinare, né che possa essere individuato alcun differente comportamento esigibile.

Passando al merito delle singole contestazioni disciplinari, si osserva quanto segue.

Con lettera del 17/4/2009, la Ditta Ra. ha contestato a Gi.Be. che "mercoledì 15 aprile c.a., all'interno del salone di acconciatura Lei, durante una conversatone con i colleghi, dichiarava quanto segue: "il sig. Et.Ra. (padre della datrice di lavoro, nonché coadiuvante dell'impresa) e la sig.ra Si.Ra. sono degli aguzzini, delle zabette e sparlano alle spalle delle persone". A questo punto la titolare è intervenuta nella discussione, a difesa della propria posizione e di quella del padre. Lei, in risposta, le si è rivolto affermando quanto segue: "io dico quello che mi pare! Io da qui non me ne andrò mai! Voi non potete prendere provvedimenti nei miei confronti!". Inoltre affermava, con fare minaccioso, "io ve la farò pagare cara!"..." (doc. 1, fascicolo ricorrente).

L'addebito è infondato.

Nel corso del giudizio, sui fatti di causa stati sentiti i testi di parte ricorrente Sa. e Gi., e i testi di parte resistente Gi. e Ra.: nessuno dei testi ha confermato le circostanze di cui alla richiamata contestazione.

In particolare, la teste di parte resistente Ra. ha dichiarato: "non ho mai sentito dire al ricorrente che la titolare e il padre erano degli aguzzini, delle zabette e che sparlavano alle spalle delle persone. Non ho nemmeno mai sentito dire al ricorrente che lì poteva dire quello che voleva perché la titolare non lo avrebbe mai potuto mandare via, né che gliela avrebbe fatta pagare cara".

Anche la teste di parte resistente Gi. ha escluso di aver mai sentito Gi.Be. affermare che "la titolare e il padre erano delle zabette, degli aguzzini e che sparlavano sempre alle spalle delle persone. Ho sentito molti litigi tra Be. e la titolare, ma non ricordo che abbia mai detto che poteva dire quello che voleva perché non lo avrebbero mai potuto mandare via. Non ho nemmeno mai sentito dire al ricorrente che gliela avrebbe fatta pagare cara".

Tanto basta per concludere per l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al lavoratore il 4/6/2009.

E' pacifico in giudizio che la suddetta sanzione non abbia mai trovato applicazione (cfr. verbale 6/12/2011), conseguentemente, la convenuta non deve essere condannata a restituire alcunché.

Con lettera del 15/5/2009, la Ditta Ra. ha contestato a Gi.Be. quanto segue: "in data odierna, Ella, assente per malattia, si è recato presso il bar Le., ubicato nelle immediate vicinante del nostro esercito commerciale, all'orario (ore 9.00 arca), in cui il nostro personale consuma la colazione, prima di iniziare l'attività lavorativa. In tale occasione, Ella si è avvicinato alle Sue colleghe, Signore Ra. e Ca., e, con tono alterato e supponente, formulava le seguenti accuse/minacce: "i Signori Ra. mi hanno rubato i soldi...!", "Mi hanno fatto pagare dei prodotti che non ho mai preso...!", "Gliela farò pagare...! Li porterò in Tribunale...! Io ho diversi testimoni che potranno confermare i fatti...!", "So già chi saranno i testi che Si.Ra. porterà in Tribunale...!", "Questi testi verranno pagati da Si.Ra. per dire falsità...!". Le Sue Colleghe imbarazzate ed esterrefatte dal Suo comportamento, non profferivano parola alcuna..." (doc. 8, fascicolo ricorrente).

L'addebito risulta fondato.

In ordine alle suddette circostanze, infatti, la teste Ra. - unica presente all'episodio - ha riferito: "non ricordo esattamente il periodo in cui il ricorrente è stato assente per malattia. In quel periodo l'ho incontrato al bar Le., non ricordo il giorno, fu prima di iniziare a lavorare, verso le 9.00. Non so perché il ricorrente fosse lì. In quell'occasione il ricorrente si lamentò perché diceva che gli avevano fatto pagare in negozio più del dovuto per dei prodotti che aveva preso. Disse anche che la Ra. ci avrebbe pagato per testimoniare contro di lui. Non mi ricordo se disse altro. In effetti disse che la Ra. gli aveva rubato dei soldi. Disse che gliela avrebbe fatta pagare. Minacciò di portare la Ra. in Tribunale, non ricordo esattamente le parole, ma lo disse...".

Dalla citata testimonianza emergono oggettivi ed evidenti profili di riprovevolezza nella condotta del dipendente.

Con le suddette dichiarazioni, infatti, Gi.Be. ha formulato nei confronti del proprio datore di lavoro accuse concernenti fatti dalla potenziale rilevanza penale (furto, o comunque truffa, e - ancor più grave - subornazione di testi).

Quella tenuta dal lavoratore è una condotta di estrema gravità e configura un'intollerabile violazione dei più elementari doveri di correttezza e di buona fede.

La riprovevolezza del comportamento del dipendente risulta accentuata, peraltro, dal contesto nel quale la vicenda ha avuto luogo: come emerge dalle dichiarazioni rese dalla teste Ra., Gi.Be. non pronunciò quelle affermazioni nell'ambito di un diverbio con il proprio datore di lavoro, quale reazione a un'oggettiva e cogente situazione di difficoltà (circostanze che avrebbero, forse, potuto attenuare ma non certo elidere la responsabilità del dipendente), ma in un ambito del tutto estraneo al contesto lavorativo in un periodo in cui, assente per malattia, non poteva che ritenersi sottratto a qualsivoglia tipo di tensione diretta.

Quella del ricorrente configura, quindi, una condotta di gravità tale che, di per sé considerata, risulta del tutto sufficiente a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario intercorrente con la parte datoriale e a giustificare, quindi, il licenziamento per giusta causa.

Sotto questo profilo, giova osservare come devono ritenersi irrilevanti le doglianze mosse dal lavoratore relativamente alle presunte vessazioni delle quali sarebbe stato oggetto nel corso del rapporto (cfr. carteggio prodotto in atti): anche qualora la parte datoriale avesse adottato un comportamento illegittimo nei confronti del proprio dipendente, quest'ultimo avrebbe senz'altro potuto e dovuto far valere i propri diritti nelle sedi competenti, e nulla giustifica il tenore delle accuse rivolte alla titolare della ditta convenuta e più in generale il comportamento tenuto dal dipendente in un luogo pubblico ed estraneo al contesto lavorativo.

A mero titolo esaustivo, peraltro, si osservi come, tanto nelle giustificazioni scritte (doc. 9, fascicolo ricorrente), quanto in ricorso, Gi.Be. abbia reiteratamente negato i fatti, contestando di essersi mai recato presso il bar Le. (cap. 14, ricorso).

Solo in sede di interrogatorio libero il ricorrente ha parzialmente ammesso quanto segue: "il 15 maggio 2009 sono arrivato in ospedale verso le 8.30, o meglio alle 8.15 ho fatto il pagamento del ticket e dopo ho fatto la visita. Ho fatto la visita verso le 10.15/10.30. L'ospedale è vicino al luogo dove lavoro. Dopo aver pagato il ticket, visto che c'era da aspettare tanto, sono andato a fare colazione al solito bar, che è quello della contestazione disciplinare. Ho fatto colazione al bar verso le 9.30. Ho incontrato i miei colleghi. Una mia ex collega, Gi., mi chiese come stavo. Mi sfogai con lei dicendo che non stavo bene e basta. Le dissi anche che avrei tutelato i miei diritti in Tribunale. Non ho detto nessuna delle frasi riportate nella contestazione disciplinare".

Per questi motivi, il licenziamento è legittimo e le domande sul punto debbono essere integralmente rigettate.

Gi.Be., dolendosi di aver subito un'illegittima decurtazione sulla busta paga di aprile 2009, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 533,26 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

La domanda deve essere accolta, avendo ammesso la convenuta di aver trattenuto per errore il suddetto importo (cfr. pag. 21, memoria).

La Ditta Ra., pertanto, deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di Euro 533,26 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Parte ricorrente ha chiesto infine di accertare la corresponsione da parte datoriale dell'importo di Euro 350,00 al mese in nero e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il diritto a percepire la suddetta somma aggiuntiva, da corrispondersi anche dal momento del licenziamento sino al momento del ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di quanto a tal titolo dovuto.

La domanda non può essere accolta.

Gi.Be., infatti, non ha soddisfatto l'onere della prova su lui solo incombente, atteso che nessuno dei testi ha confermato la circostanza della corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva e "fuori busta".

La teste Gi. ha dichiarato di non sapere né quanto né come venisse retribuito Be., del medesimo tenore le dichiarazioni della teste Ra.

Nessun rilievo al riguardo può essere attribuito a quanto riferito dal teste di parte ricorrente Gi., posto che lo stesso si è limitato a riportare quanto dichiarato dallo stesso lavoratore ("so che il ricorrente aveva un nero di Euro 350 perché me lo ha detto il ricorrente e ho visto la busta paga che non aveva quel riscontro di Euro 350").

In ragione del parziale e limitato accoglimento del ricorso, si ritiene sussistano giusti ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra la parti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al lavoratore il 4/6/2009.

Condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 533,26 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.