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lunedì 16 aprile 2012

Valutazione della tempestività nell'irrogazione della sanzione disciplinare - Cass. sez. lavoro, sent. n. 2290 del 11.11.2010

La tempestività dell'esercizio del potere disciplinare deve essere valutata tenendo conto del tempo necessario per accertare che i fatti contestati siano riferibili o meno, sebbene nelle loro linee essenziali, al lavoratore. La contestazione disciplinare avvenuta in un lasso temporale oggettivamente eccessivo rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti contestati, di certo, viola il principio dell'immediatezza, specie se risulti accertato che il datore di lavoro aveva da subito avuto adeguata cognizione dei fatti contestati. La tardiva contestazione dell'addebito disciplinare implica, pertanto, l'illegittimità della relativa sanzione intimata.

Testo sentenza

 Svolgimento del processo

1. Con ricorso al tribunale di Lecco S.M. impugnava il licenziamento intimatole dalla s.p.a. Poste Italiane in data 20 settembre 2001 per giusta causa e ne chiedeva la declaratoria di illegittimità.

Instaurato il contraddittorio con la società convenuta, il Tribunale di Lecco con sentenza n. 127 del 4 novembre 2004 ha respinto la domanda.

Ha ritenuto il Tribunale che il comportamento addebitato alla ricorrente, consistito nell'avere pagato la pensione a delegati fittizi di pensionati in realtà deceduti, comportamento in ordine al quale il giudice penale ha ritenuto che la ricorrente, in concorso con altre persone, si fosse appropriata delle somme indebitamente versate, dovesse ritenersi idoneo a giustificare il licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL. Il Tribunale ha altresì accolto anche la domanda di Poste di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

2. Avverso questa pronuncia la S. ha proposto appello. Ha censurato la sentenza del tribunale laddove ha ritenuto provato che la ricorrente avesse pagato la pensione a soggetti a cui la stessa non spettava, non osservando le regole vigenti per la identificazione degli aventi diritto, in assenza di prova sul punto, non potendo il datore di lavoro invocare il giudicato penale, tanto più che, nel caso in questione la S., consigliata dal suo avvocato penalista, aveva richiesto, il rito abbreviato.

Avrebbe errato il primo giudice a non accogliere le eccezioni relative alla tardività della contestazione e del licenziamento, in relazione a fatti i cui accertamenti si erano conclusi nel 1993.

Ha insistito quindi nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado.

Si è costituita regolarmente in giudizio Poste Italiane s.p.a. e ha resistito, eccependo la novità delle circostanze in fatto sulle quali è stata chiesta la prova testimoniale e l'inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello.

Ha riproposto le difese svolte in primo grado in ordine alla tempestività della contestazione e alla colpa grave della ricorrente, la quale avrebbe dovuto chiedere a chi si è presentato allo sportello il documento di identità e il certificato di esistenza in vita del v, pensionati, poichè il rateo precedente non era stato riscosso.

Ha chiesto in via subordinata la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

3. La corte d'appello di Milano, con sentenza del 20 dicembre 2005 - 16 marzo 2006, in riforma della sentenza appellata, ha annullato il licenziamento intimato all'attrice il 21 settembre 2007 ed ha ordinato alla società di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro prima occupato e di pagare la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, nonchè a pagare la relativa contribuzione.

Ha dichiarato interamente compensate le spese.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione Poste Italiane con tre motivi, illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso - articolato in tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente - è infondato come già ritenuto da questa Corte in un precedente del tutto analogo (Cass., sez. lav., 1 dicembre 2009, n. 25318).

Nella specie - ha accertato la sentenza impugnata - la stessa società ha denunciato l'illecito penale della dipendente, consistito nell'avere pagato la pensione a delegati fittizi di pensionati in realtà deceduti, alla Procura della Repubblica; quindi aveva elementi sufficienti per la contestazione disciplinare che non poteva ritardare; nè questa era impedita dalla pendenza del procedimento penale. Invece l'addebito (del 1992) è stato contestato nel 2001, ossia nove anni dopo, laddove anche gli accertamenti degli ispettori della società si erano conclusi nel 1994.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7410) ha affermato che in tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed auto sufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall'art. 27 Cost., soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrilevanza penale del fatto non determina di per sè l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. E' stata quindi confermata la decisione di merito che, con riferimento ad un dipendente postale, aveva ritenuto violato il principio della immediatezza della contestazione, avvenuta a distanza di diversi anni dai fatti, ritenendo che il tempo trascorso fosse oggettivamente eccessivo e tale da ledere il diritto di difesa del dipendente, ed evidenziando che il datore di lavoro aveva comunque avuto adeguata cognizione dei fatti fin dagli accertamenti ispettivi. Cfr. anche Cass., sez. lav., 21 febbraio 2008, n. 4502, che parimenti ha ritenuto che ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso.

Analogamente Cass. 11 maggio 2004 n.8914 ha precisato che la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore non impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell'illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all'esito del giudizio penale.

Una volta contestati i fatti, la società poteva semmai riservarsi all'esito del procedimento penale di irrogare la sanzione in ragione della giurisprudenza che ritiene che il carattere immediato dell'irrogazione va inteso in senso elastico allorchè c'è un'indagine penale (riserva che nella specie non c'è stata).

Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la contestazione dell'addebito disciplinare e conseguentemente illegittima la intimata sanzione del licenziamento.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.