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lunedì 16 aprile 2012

Beneficio contributivo della mobilità e fitto d'azienda - Cass. sez. Lavoro, sent. n. 30664 del 30.12.2011

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Arezzo con sentenza del 4.5.2006 accoglieva la domanda di accertamento proposta dalla società T. group s.r.l. in ordine al diritto ai benefici contributivi per aver assunto alcuni dipendenti dalle liste di mobilità nel periodo aprile - maggio 2005 e conseguentemente della non spettanza delle somme richieste dall'INPS con verbale ispettivo.

Sull'appello dell'INPS la Corte di appello di Firenze riformava la sentenza impugnata; rigettando la domanda della T. s.r.l. La Corte territoriale riteneva la non spettanza dei benefici vantati in quanto in punto di fatto era emerso che la T. Group aveva assunto nel 2005 dipendenti messi in mobilità il 2.4.2004 dalla società K.. Tuttavia, prima di tale messa in mobilità, la T. aveva stipulato con la K. un contratto di affitto di ramo di azienda (descritto analiticamente a pag.2 della sentenza).

Tra le due società era applicabile l'art. 2112 c.c., ed i lavoratori potevano opporsi alla messa in mobilità in quanto divenuti ormai dipendenti della cessionaria. Tali lavoratori erano stati peraltro prima assunti a termine e poi a tempo indeterminato solo nel 2005; si trattava di attività imprenditoriale proseguita nella medesima azienda e con gli stessi dipendenti e, quindi anche alla luce della giurisprudenza di legittimità non spettavano i benefici contributivi vantati.

Ricorre per la cassazione della detta sentenza la società T. con due motivi; resiste l'INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., e della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I lavoratori dopo la messa in mobilità non avevano impugnato il recesso e quindi non vi era stata alcuna continuità ex art. 2112 c.c.; gli stessi erano stati assunti dalla T. a tempo determinato (contratti cessati nel Dicembre 2004) e quindi reiscritti nelle liste di mobilità. Tra l'estinzione dei rapporti il 9.4.2004 e l'assunzione definitiva era trascorso più di un anno, senza reazioni da parte degli interessati.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha osservato che si era verificata nella fattispecie un affitto di ramo d'azienda, in epoca precedente la risoluzione del rapporto con la K., e che quindi era applicabile l'art. 2112 c.c., con la conseguenza che i lavoratori avevano diritto alla conservazione dell'unico ed originario rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. presso la cessionaria T. Group. Nel motivo non ci contesta tale indubitabile realtà oggettiva. La Corte ha anche ricordato la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "il beneficio contributivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4.. non spetta al datore di lavoro il quale, essendo affittuario dell'azienda del predente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti proceda all'assunzione di quest'ultimi, atteso che in tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella medesima azienda..." (Cass. n. 15445/2004; Cass. n. 1112/2004, Cass. n. 6315/2001). Ciò che rileva pertanto è la natura oggettiva dal punto di vista economico e funzionale dell'operazione condotta tra le due aziende, certamente non avendo alcun rilievo, come si pretende nel motivo, il comportamento tenuto dai lavoratori che, per le loro ragioni (vi compresa, in ipotesi, la non conoscenza esatta della situazione anche sotto il profilo giuridico), non hanno inteso far valere quei diritti che loro derivavano dall'art. 2112 c.c.. Nella fattispecie in esame l'assunzione è avvenuta da parte della stessa azienda e quindi si è fuori dalla ratio della normativa che vuole agevolare aziende che assumono soggetti dalle liste di mobilità, non lavoratori in realtà già dipendenti.

Il secondo motivo sviluppa argomenti in tutto analoghi: i lavoratori, anche ammesso che avessero diritto alla continuazione del rapporto, avevano accettato prima il recesso e poi l'assunzione a termine.

Ormai si erano iscritti alla liste di mobilità ed avevano accettato il contratto a termine, che poi si era comunque concluso con nuova iscrizione nelle liste di mobilità.

Su tali profili si è detto supra: il fatto che i lavoratori non abbiano reagito alla messa in mobilità da parte del cedente e poi abbiano accettato un contratto a termine dal cessionario (e quindi una definitiva assunzione) non ha quel rilievo che vorrebbe attribuirgli parte ricorrente in quanto occorre guardare alla sostanza economica ed oggettiva dell'operazione, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, che conduce ad escludere dai benefìci aziende che assumono lavoratori dalle liste di mobilità che in realtà avevano già l'obbligo di considerare propri dipendenti ex art. 2112 c.c., mancando in tale situazione ogni ragione di attribuzione dei benefici in parola.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.