Conteggi lavoro

lunedì 16 aprile 2012

Desposito del solo estratto del CCNL - Inammissibilità - Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 30666 del 30.12.2011

Svolgimento del processo

1. Con distinti ricorsi al Pretore del lavoro di Ancona A. L. e altri dipendenti appartenenti al personale viaggiante del C. , convenivano in giudizio la parte datoriale e, sulla premessa che, nello svolgimento delle loro mansioni, dovevano assentarsi dalle rispettive residenze di servizio per più di sei ore continuative giornaliere, chiedevano la condanna del Consorzio convenuto alla corresponsione della indennità di diaria ridotta di cui all'art. 21 del CCNL di settore del 23.7.1976.

La parte datoriale si costituiva resistendo alle avverse pretese.

Riuniti i procedimenti, veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta trasformazione del C. nella C. S.p.A. e quindi il giudizio veniva riassunto dai lavoratori nei confronti di quest'ultima.

Radicatosi nuovamente il contraddittorio con la convenuta, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ancona, con sentenza resa il 27 settembre 2005, richiamate le condivise risultanze della espletata c.t.u., tenuto conto della conciliazione verificatasi nei confronti di alcuni ricorrenti e dell'intervenuta e accettata rinuncia agli atti per altri, condannava la parte resistente al pagamento delle somme (comprensive degli interessi e rivalutazione alla data della pronuncia) rispettivamente indicate per ciascuno dei residui ricorrenti (poi appellati nel giudizio di impugnazione) a titolo di indennità di diaria ridotta, nonchè alla rifusione in loro favore delle spese di difesa.

Riteneva il Tribunale di Ancona che non era condivisibile l'assunto della parte resistente secondo cui l'erogazione a favore dei dipendenti delle indennità di produttività (Accordi aziendali del 26.4.1984 e dell'11.9.1984) aveva assorbito, sostituendola e superandola quantitativamente, l'indennità di diaria ridotta; che doveva considerarsi "residenza" di ciascun ricorrente il territorio comunale in cui era situata la struttura di formale appartenenza, con esclusione invece della "tratta", ossia dell'intero territorio coperto dal percorso unilateralmente definito dalla parte datoriale e di volta in volta assegnato; che ai fini della spettanza dell'indennità di diaria ridotta era necessario che il servizio si svolgesse al di fuori del territorio comunale di residenza "continuativamente", cioè senza che mai vi si facesse ritorno, neppure per una "sosta tecnica" o per transito; che doveva essere esclusa la spettanza dell'indennità di diaria ridotta nei casi in cui l'intera giornata lavorativa era già soggetta a maggiorazione per essersi svolta in "trasferta"; che dovevano essere ricompresi in favore dei lavoratori i turni di durata uguale (non inferiore, nè superiore) a 6 ore.

2. Avverso tale decisione, non notificata, interponeva rituale appello dinanzi alla Corte d'appello di Ancona la C. SpA., con ricorso depositato il 1 febbraio 2006.

Sosteneva che i ricorsi introduttivi dovevano ritenersi nulli o inammissibili per la loro genericità in relazione all'esposizione dei fatti, quali l'indicazione di tratte, percorsi, capolinea, turni di servizio, e, quindi, per violazione dell'art. 414 c.p.c..

Lamentava poi che vi era stata erronea valutazione degli effetti degli Accordi Aziendali del 26.4.1984 e dell'11.9.1984, che, apportando vantaggi agli autisti, avevano avuto come corrispettivo la rinuncia ad altre indennità e, in particolare, a quella di diaria ridotta. Del pari erronea era stata la reiezione, al riguardo, delle richieste istruttorie concernenti le prove orali e le informative sindacali. Altrettanto erronea era stata l'individuazione della residenza di servizio nel Comune nel quale aveva sede il deposito ove erano stati assegnati i conducenti, dovendosi invece far riferimento alle località in cui aveva sede la tratta di rispettiva percorrenza.

L'appellante si doveva altresì della mancata - quanto meno parziale - compensazione delle spese di lite e dell'erronea applicazione della tariffa forense.

Gli appellati A.F. ed altri dipendenti trascritti nell'epigrafe della sentenza impugnata, si costituivano in giudizio resistendo al gravame.

Con ordinanza del 2 maggio 2008 veniva disposto lo stralcio della posizione relativa agli appellati deceduti ( A.G. e L.I.).

Con sentenza n. 229 del 2 maggio 2008 - 13 maggio 2008 la corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione della società ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi. Le parti intimate hanno resistito con controricorso.

La società ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. Deduce che la corresponsione dell'indennità di diaria ridotta presuppone la prestazione del servizio di turno fuori dalla propria residenza e la durata della stessa per un tempo non inferiore a sei ore continuative. Invece i ricorsi introduttivi della lite erano generici e che non veniva indicato per ciascun dipendente il numero di servizi di turno e dei quali si chiedevano indennità, evidenziando in dettaglio quelli prestati fuori residenza per sei ore continuative.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 20 e degli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri. Sostiene la società che la corte d'appello di Ancona ha errato perchè ha individuato la residenza nella località che comprende al suo interno la struttura aziendale alla quale è assegnato il lavoratore. In realtà - argomenta la difesa della società - i lavoratori avevano residenza di servizio nella tratta e non già nel deposito dove non svolgevano un'attività. Pertanto la residenza, secondo in particolare il disposto dell'art. 21 del citato contratto collettivo, deve intendersi, alla fine della corresponsione dell'indennità di diaria ridotta, come coincidente con una la tratta sulla quale il dipendente svolgeva il suo lavoro quotidiano e non già con il deposito.

Con il terzo ed ultimo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, art. 5.

La società contesta l'esattezza della liquidazione delle spese processuali.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La società non indica specificamente il contenuto dei ricorsi introduttivi del giudizio per argomentare in ordine alla genericità della domanda azionata e così contestare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i ricorsi introduttivi contenevano invece l'espressa indicazione delle circostanze di fatto su cui la domanda si fondava.

D'altra parte deve rilevarsi altresì che il giudice di primo grado, espletata la consulenza tecnica, ha potuto determinare per ciascun dipendente importo dell'indennità in questione; ciò evidentemente perchè il consulente tecnico ha avuto elementi sufficienti per determinare le giornate di lavoro che per ciascun dipendente dava diritto all'indennità suddetta.

3. Il secondo motivo è affetto da improcedibilità ex art. 369 c.p.c. perchè la ricorrente non ha depositato la copia integrale, ma solo un estratto del contratto collettivo al quale appartengono le disposizioni la cui violazione viene denunciata. Cfr. Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, che ha affermato che l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.

Comunque l'interpretazione accolta dalla corte d'appello trova riscontro nella giurisprudenza di questa corte (Cass. civ., sez, lav., 1 febbraio 1995, n. 1166), che ha affermato che non viola i criteri legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 20 (a cui rinvia l'art. 21 ai fini della determinazione del diritto alla c.d. indennità di diaria ridotta) del c.c.n.l. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - che definisce quale residenza del dipendente la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, l'impianto ecc, cui l'agente appartiene - in base alla quale deve considerarsi residenza (di lavoro) del dipendente non già la sede dell'intera struttura aziendale o l'intero territorio a cui si riferisce la concessione del servizio, ma la località geografica e amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione (o le altre articolazioni considerate dal cit. art. 20) cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni.

4. Inammissibile è infine il terzo motivo per genericità della censura e comunque per infondatezza della stessa stante la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione e di liquidazione delle spese di lite, in mancanza della violazione di minimi delle tariffe professionali e del principio della soccombenza.

5. Il ricorso nel suo complesso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d'avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.