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mercoledì 4 aprile 2012

CAUSALE INDIVIDUATA DAL CONTRATTO IN SENSO AMPIO -LEGITTIMITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 2521 DEL 21.02.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7.5/14.8.2009 la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado che rigettava la domanda proposta da M.A.H. per far dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione stipulati con la F. di T. spa il 14.9.2005 e il 9.1.2006 (prorogati rispettivamente il 24.11.2005 e il 31.3.2006).

Osservava in sintesi la corte territoriale che non poteva riscontrarsi un difetto di specificità circa il motivo del ricorso alla somministrazione, richiedendosi dalla legge che il contratto desse conto delle relative giustificazioni, sì da responsabilizzare il consenso del lavoratore e di consentire il al giudice il controllo circa la pertinenza e congruenza delle ragioni indicate in contratto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.A. H. con quattro motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione osservando come la specificità della causale indicata nei contratti di somministrazione andava valutata sul piano formale e non poteva essere recuperata sul piano probatorio.

Con il secondo motivo, svolto pure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole che la corte territoriale avesse omesso di valutare la causale giustificativa dei contratti e delle relative proroghe con riferimento a ciascuno di tali atti.

Con il terzo ed il quarto motivo, deducendo analogo vizio, il ricorrente, infine, rileva che la corte di merito aveva omesso di valutare se i generici e presunti incrementi dell'attività produttiva, nel periodo dal 2004 al 2007, potessero essere qualificati quali "punta di più intensa attività", cui non poteva farsi fronte con il ricorso al normale organico.

2. Il primo motivo è infondato.

Ed, al riguardo, basterebbe solo osservare che, sebbene il ricorrente lamenti il difetto di specificità della causale indicata nei contratti di somministrazione per cui è controversia, tuttavia nel motivo non si rinviene alcuna concreta indicazione circa le ragioni che inducono a tale valutazione, alla luce del contenuto delle clausole stesse. Le quali fanno riferimento a fattispecie previste dallo stesso contratto collettivo di settore, e precisamente il contratto di somministrazione del 14.9.2005, a "punte di intensa attività connesse al ciclo produttivo che non è possibile evadere con il normale organico" e quello del 9.1.2006, a "punte di intensa attività a cui non possa farsi fronte con i normali assetti produttivi aziendali connesse a richieste di mercato derivanti da nuovi ordini".

Per come è agevole osservare si tratta di causali ben note e sperimentate nella pratica contrattuale, che hanno rinvenuto espressa consacrazione in risalenti norme legali relative al contratto al termine (ed, in particolare, nel D.L. n. 876 del 1977, conv. nella L. n. 18 del 1978, che ha introdotto la disciplina del contratto a termine per "punte stagionali", poi estesa dalla L. n. 79 del 1983, art. 8 bis a tutti i settori economici, anche diversi da quello commerciale e turistico), e conferma negli orientamenti della stessa giurisprudenza, che, sotto il vigore della precedente disciplina della materia, ne aveva patrocinato una interpretazione allargata, e cioè comprensiva anche delle punte di intensificazione dell'attività produttiva di carattere meramente gestionale (v. già Cass. n. 3988/1986), sì da rispondere, in perfetta consonanza con gli orientamenti contrattuali, alle più svariate esigenze aziendali di flessibilità organizzativa delle imprese.

Ne deriva che le "punte di intensa attività" non fronteggi abili con il ricorso al normale organico risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", che consentono, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c, della legge stessa.

Fermo restando, in ogni caso, a fronte di una norma che introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva, la necessità di una verifica diretta ad accertare la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l'assunzione del singolo dipendente, al fine di evitare che il ricorso alla somministrazione avvenga per causali non corrispondenti a quelle poste a giustificazione del contratto di assunzione e per il perseguimento di finalità elusive delle norme inderogabili di legge o del contratto collettivo (cfr. in tal senso Cass. n. 15610/2011).

A tali principi si è ispirata la decisione impugnata, la quale ha valutato la "pertinenza e congruità" delle ragioni poste a base dell'assunzione e la loro idoneità a fondare una successiva verifica giudiziale; possibile, per come si deve soggiungere, solo in presenza di esigenze nel contratto adeguatamente specificate.

3. Anche i restanti motivi, che ben possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.

La corte territoriale, con motivazione corretta, e, pertanto, in questa sede insindacabile, ha, infatti, puntualmente rappresentato come, a seguito della progettata delocalizzazione della produzione da parte di uno dei principali clienti della società intimata (la società B.), a partire dal 2005 la prima avesse deciso di iniziare a procurarsi nuovi clienti; che da tali nuovi rapporti era derivato un aumento della produzione nella misura del 30%; che il temporaneo rinvio della progettata delocalizzazione aveva determinato, tuttavia, il mantenimento del normale flusso di commesse da parte della B., con un rilevante aumento del numero complessivo degli ordini e della conseguente produzione, che risultavano, pertanto, fronteggiabili solo attraverso il ricorso ad assunzioni straordinarie di manodopera; che lo stabilimento polacco della Brembo entrò a pieno regime solo a fine del 2006, con una conseguente progressiva riduzione delle commesse.

Chiarito, quindi, "che il ricorso alla somministrazione non riguardava esclusivamente la singola persona del ricorrente, ma un complesso di rapporti...che, in unione all'istituzione del quarto turno mirava a far fronte al surplus di ordini, che solo all'inizio del 2007 veniva meno...", resta, in definitiva, escluso che la decisione impugnata non abbia dato adeguato riscontro alle ragioni dell'assunzione e che le stesse non siano ricollegabili a quella eccezionale e transitoria intensificazione dell'attività produttiva, che è stata richiamata nella causale del contratto di somministrazione.

4. Il ricorso, assorbita ogni altra censura, va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.