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martedì 3 aprile 2012

Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - Cass., sez. lavoro, sent. n. 3778 del 09.03.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 22.8.09 la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame interposto da S.R. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad inquadrarlo nella superiore ex 5^ qualifica funzionale e, precisamente, nell'area B2, da considerarsi equivalente alla ex 4^ categoria del personale di Poste Italiane, da cui l'attore proveniva a seguito di mobilità esterna.

Statuivano i giudici del merito che il confronto tra l'inquadramento goduto presso l'ente di provenienza e quello applicato dall'amministrazione di destinazione doveva effettuarsi non già in astratto fra declaratorie di contenuto generico e di difficile comparabilità, vale a dire in base al solo confronto tra la ex IV categoria applicatagli in Poste Italiane (e, comunque, la successiva Area Operativa) e la categoria B1 del comparto ministeri riconosciutagli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, bensì in concreto, in relazione alle mansioni a quibus e ad quas, mansioni che però il lavoratore non aveva nemmeno allegato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo in relazione all'art. 112 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza omesso di pronunciare sul motivo di gravame inerente alla denunciata ultrapetizione addebitata al giudice di prime cure per aver egli rigettato la domanda ritenendo inidoneo il mero confronto in astratto tra la ex 4^ categoria applicatagli in Poste Italiane e la categoria B1 del comparto ministeri riconosciutagli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando - invece - l'assunto del S. non concerneva un preteso demansionamento, ma una non corretta collocazione nei profili contrattuali di detto Ministero nei cui ruoli egli è transitato per effetto di mobilità esterna D.L. 12 maggio 1995, n. 163, ex art. 4, convertito in L. 11 luglio 1995, n. 273; inoltre - prosegue il ricorso - la Corte territoriale ha equivocato nell'interpretare la pretesa azionata dal S., che non è di differente inquadramento contrattuale per espletamento di mansioni superiori, bensì di mero confronto tra l'inquadramento contrattuale di provenienza e quello di destinazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha - anzi - espressamente risposto alla doglianza sollevata da S. con l'affermare che il confronto tra la ex 4^ categoria applicatagli in Poste Italiane e la categoria B1 del comparto ministeri riconosciutagli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) non può svolgersi in astratto (come sostenuto dal ricorrente), ma in concreto, ovvero confrontando tra loro le mansioni espletate presso i due enti per accertarne l'eventuale equivalenza o non. In sostanza, la Corte territoriale ha asserito che per verificare la congruità dell'inquadramento di destinazione rispetto a quello di provenienza non basta un confronto di mere declaratorie contrattuali, essendo invece, necessario un confronto tra mansioni in concreto espletate.

In altre parole, i giudici d'appello non hanno violato l'art. 112 c.p.c., per aver erroneamente interpretato la domanda dell'attore ed i motivi di impugnazione fatti valere contro la pronuncia di prime cure, ma hanno respinto la pretesa del lavoratore ad un diverso inquadramento contrattuale negando in punto di diritto che essa possa basarsi su un mero confronto in astratto.

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, il tutto in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, laddove l'impugnata sentenza ha disatteso le reiterate istanze istruttorie - coltivate anche in appello con apposito motivo - con cui il S. ha chiesto di provare le mansioni da lui espletate, istanze di prova il cui rigetto non è stato motivato nè dal Tribunale nè dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero, premesso che - in sostanza - si deduce un'omessa pronuncia su un motivo di gravame, non rispetta il principio di autosufficienza il ricorso per cassazione che, denunciando l'immotivato rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, non indica specificamente, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova e ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni istruttorie sulla sola base del ricorso per cassazione (in ciò consiste il principio di autosufficienza), senza che si rendano necessarie indagini integrative o che, all'uopo, possa bastare il richiamo alla mera sede processuale dell'istanza di prova medesima (cfr., ex aliis, Cass. 17.5.06 n. 11501; v. altresì Cass. 13.12.06 n. 26693).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..