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martedì 17 aprile 2012

DANNO FORFETTIZZATO DI CUI AL COLLEGATO LAVORO APPLICATO D'UFFICIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 5783 DEL 12.04.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.7.09 la Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza dell'11.4.06 con cui il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda presentata da R.O., dichiarata l'illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato fra le parti il 27.9.2000, aveva condannato detta società al ripristino del rapporto, convertito in uno a tempo indeterminato, e a pagare al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il R..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., nonchè vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza ha negato l'eccepita risoluzione del rapporto per mutuo consenso desumibile da fatti concludenti, malgrado i cinque anni decorsi dalla cessazione dell'originario contratto a termine fino alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio ad opera del R. e nonostante che questi abbia, all'epoca, percepito il TFR senza formulare alcuna riserva.

Il motivo è infondato.

Invero, la più recente giurisprudenza di questa S.C. - cui va data continuità - è ormai consolidata nello statuire che "Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione "ex lege" del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine. (Nella specie, relativa ad una pluralità di contratti a tempo determinato conclusi tra un aiuto arredatore e la RAI S.p.a., la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio ha ritenuto che correttamente la Corte di merito avesse dichiarato la nullità del termine apposto, restando priva di rilievo la mera inerzia tenuta dal lavoratore per oltre un anno e mezzo, dalla scadenza del termine dell'ultimo dei cinque contratti intervenuti)" (Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. l.2.2010 n. 2279).

Ancora più di recente, Cass. n. 9583/2011 ha ribadito che "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle partì medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo".

In senso conforme si vedano, altresì, Cass. 10.11.2008 n. 26935; Cass. 28.9.2007 n. 20390; Cass. 17.12.2004 n. 23554; Cass. 11.12.2001 n. 15621 ed innumerevoli altre.

Aggiunge, ancora la cit. sentenza n. 9583/2011 che "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle partì di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. ancora, in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17070).

Ebbene, tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all'esame della S.C., ritenuto giuridicamente corretta (oltre che immune da vizi logici) l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere una risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso.

Aggiunge casticamente Cass. n. 23501/2010, cit.: "D'altra parte, come è noto, l'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v, Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824). Comunque, consentendo l'ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l'azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l'estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l'esercizio del diritto o dell'azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze aggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa delle parti di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E', inoltre, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell'1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007)" (v., altresì, Cass. n. 23499/2010 cit., ed altre ancora).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

La società ricorrente ravvisa un mutuo consenso alla risoluzione del rapporto dal tempo decorso fra la scadenza dell'ultimo rapporto a termine e l'esercizio dell'azione in giudizio da parte del R. (cinque anni) e dalla circostanza dell'asserita incontestata accettazione del TFR da parte dell'odierno controricorrente.

Orbene, quanto al decorso del tempo, si tratta di dato di per sè neutro, come sopra chiarito (per un'ipotesi analoga a quella oggi in esame, in cui erano decorsi - anzi - circa sei anni fra cessazione del rapporto a termine ed esercizio dell'azione da parte del lavoratore v., da ultimo, Cass. n. 16287/2011).

In ordine, poi, alla percezione del TFR, questa S.C. ha più volte avuto modo di statuire che non sono indicative di un intento risolutorio nè l'accettazione del TFR nè la mancata offerta della prestazione, trattandosi di "comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione del termine" (cfr., Cass., n. 15628/2001, in motivazione).

Lo stesso dicasi della condotta di "chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni" (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass., n. 15900/2005, in motivazione).

Deve, dunque, constatarsi che la motivazione resa dalla Corte territoriale è corretta perchè fondata sulla non concludenza di un fatto (il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto a termine e l'esercizio dell'azione giudiziaria) di per sè giuridicamente neutro, accompagnato da un'altra circostanza (percezione del TFR senza riserve) non suscettibile di essere interpretata come sintomatica di una chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo.

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e ss., nonchè vizio di motivazione per avere la gravata pronuncia, sul presupposto della natura "eccezionale" della clausola di apposizione del termine, arbitrariamente ritenuto, malgrado la L. n. 56 del 1987, art. 23, che l'ipotesi debba essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale, ravvisata nella data del 30.4.98 che, invece, l'accordo integrativo 25.9.97 e i successivi non prevedono; inoltre - prosegue il ricorso - ancora erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio circa l'esistenza di un nesso funzionale tra le esigenze della società e l'assunzione a termine del lavoratore.

Il motivo è infondato.

L'impugnata sentenza non ha affatto statuito la necessità di un qualche limite temporale alla possibilità di assunzione a termine, ma ha semplicemente attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto di lavoro in oggetto è stato stipulato - ai sensi dell'art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall'accordo aziendale 25.9.97 - in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.

Tale considerazione - in base all'indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368 del 2001) - è sufficiente a sostenere l'affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l'attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contralti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali ali 'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però - come accaduto nel caso di specie - un limite temporale (quello del 30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "In materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 7" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. r.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n. 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta nel motivo in esame.

3- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione laddove la gravata pronuncia ha confermato la condanna risarcitoria emessa in prime cure nonostante che il lavoratore, benchè onerato della relativa prova, non abbia dimostrato l'asserito danno conseguente all'accertata natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro de quo.

Il motivo, per quanto basato su argomenti non condivisibili, è comunque da accogliersi in forza dell'applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nei sensi e nei limiti appresso chianti.

Si cominci con il dire che proprio la giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente, nell'escludere l'automatismo di un danno pari alle retribuzioni perdute, ammette che esso possa essere ridotto in ragione dei differenti compensi riscossi per prestazioni svolte - nel periodo considerato - presso altri datori di lavoro (aliunde perceptum), compensi la cui percezione deve essere provata non già dal lavoratore, bensì dal datore di lavoro, che deve dimostrare non solo che il lavoratore abbia nel frattempo trovato altra occupazione, ma anche quanto egli abbia percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (ed anche in proposito la giurisprudenza di questa S.C. è assolutamente costante: cfr., ex aliis, Cass. 26.10.2010 n. 21919, ord.).

L'impugnata sentenza non si è discostata da tali principi, di guisa che non merita le censure rivoltele.

Tuttavia, il motivo in oggetto - in quanto non inammissibile - ha comunque devoluto a questa S.C. la questione inerente al quantum delle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, il che rende applicabile d'ufficio la L. n. 183 del 2010, art. 32, intervenuto nelle more di fissazione dell'udienza, che al comma 5, così dispone: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicali nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8".

Il successivo comma 7, stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile".

Secondo costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 26.7.11 n. 16266), nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto una nuova disciplina del rapporto controverso può applicarsi purchè pertinente rispetto alle questioni poste in ricorso, atteso che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione richiedono che il motivo di impugnazione, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. Ne consegue che - riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, sulle conseguenze economiche della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro - è necessario che i motivi del ricorso, purchè ammissibili, investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine medesimo.

Nel caso di specie, i motivi concernenti la decorrenza della mora accipiendi del datore di lavoro si ripercuotono direttamente sulle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 1.3.04 fra le odierne parti, di guisa che il cit. ius superveniens va applicato anche d'ufficio al giudizio di legittimità.

Nel caso particolare dell'applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, anche ai giudizi di legittimità, questa S.C. si è già pronunciata con ordinanza n. 2112 del 28.1.2011 e, proprio sulla scorta di tale assunto, Corte cost. n. 303/2011 ha poi ammesso la rilevanza - anche se non la fondatezza - della prospettata questione di legittimità costituzionale.

In senso analogo cfr. altresì, da ultimo, Cass. 29.2.2012 n. 3056.

Pur essendo la citata sentenza della Corte cost. vincolante solo nel giudizio a qua (trattandosi di pronuncia di rigetto), restano tuttavia insuperate le considerazioni svolte dalla summenzionata ordinanza n. 2112/2011 di questa Corte Suprema, che qui vanno sviluppate mediante un'interpretazione costituzionalmente conforme.

Orbene, per quanto il tenore testuale del cit. art. 32, comma 5, - riferendosi alla fissazione di un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni e all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - evochi attività proprie della sede di merito e non di quella di legittimità, nondimeno escludere il giudizio di cassazione dalla sfera di operatività della norma in discorso equivarrebbe a discriminare irragionevolmente tra loro situazioni, pur analoghe, in base alla circostanza - del tutto fortuita - della pendenza della lite in una fase piuttosto che in un'altra, assoggettando le parti del rapporto di lavoro ad un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano in primo o secondo grado oppure innanzi a questa S.C..

E poichè una discriminazione di siffatto tipo è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 214/09 con riferimento alla circostanza, accidentale, della pendenza di una lite (in quella occasione si trattava del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4 bis, introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), a fortiori lo sarebbe se, all'interno della medesima ipotesi fattuale (pendenza della lite), si operasse un'ulteriore irragionevole distinzione (lesiva, quanto meno, dell'art. 3 Cost.) fra processi pendenti in sede di merito e altri innanzi ai giudici della legittimità.

Nè la doverosa interpretazione costituzionalmente conforme incontra, nel caso di specie, il limite di un insuperabile contrario tenore letterale della norma.

In proposito si muova dal rilievo che il riferimento alla fissazione di un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni e all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., è contenuto nel secondo periodo del comma 7, in chiave all'affermazione, che si legge nel primo periodo dello stesso comma, di applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

In tal modo il legislatore, piuttosto che segnalare all'interprete un'incompatibilità del giudizio di legittimità rispetto ad attività proprie del merito, si è limitato a disciplinare gli effetti della norma una volta ripristinata la sede di merito mediante cassazione con rinvio conseguente, appunto, all'applicazione dello ius superveniens sancita nel primo periodo del comma.

In altre parole, il legislatore ha solo ricordato (sempre in ipotesi di previa applicazione in sede di legittimità dell'art. 32, comma 5 cit.) che il giudice del rinvio può ovviare al divieto di nuove istanze di prova mediante uso dei poteri istruttori d'ufficio, esercitabili anche in appello nei limiti di cui all'art. 437 c.p.c., comma 2, secondo periodo.

Indubbiamente prima facie resta un'apparente distonia sistematica, considerato che il divieto di nova in secondo grado contenuto nel primo periodo del cit. art. 437 c.p.c., comma 2, poco si amalgama con il richiamo alla possibilità di fissare alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni, ove ad essere cassata sia (come normalmente avviene, fatti salvi eventuali ricorsi per saltum) una sentenza di appello, oppure ove il processo penda ancora in tale fase.

Ma piuttosto che intendere detto richiamo come improbabile deroga all'art. 437 c.p.c., o come divieto di applicazione dell'art. 32, comma 5, ai giudizi pendenti in appello o in cassazione (di problematica legittimità costituzionale, come si è detto), è doveroso risolvere l'improprietà tecnica (nata dall'unificazione, in un solo periodo, di tutti gli effetti dell'immediata applicazione dello ius superveniens che, invece, meglio si sarebbe potuta articolare per ciascun grado del processo) valorizzando l'inciso "ove necessariò" e il valore disgiuntivo/inclusivo (di operatore logico booleano "or") della congiunzione che precede l'ultima proposizione del cit. art. 32, comma 7, ("ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 c.p.c.").

L'inciso "ove necessario" dimostra che la possibilità di modifiche del petitum e di esercizio dei poteri istruttori d'ufficio va modulata in ragione, appunto, dello stato e del grado in cui si trova il processo e affidata all'opera razionalizzatrice dell'interprete.

Pertanto, tali modifiche (di domande ed eccezioni) potranno eventualmente rendersi necessarie solo in prime cure, se del caso anche con esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, mentre in appello - proprio grazie al valore disgiuntivo/inclusivo della congiunzione che precede l'ultima proposizione del comma - resteranno consentiti solo questi ultimi.

In conclusione, deve ribadirsi che il combinato disposto dei cit. art. 32, commi 5 e 7, è applicabile anche in sede di legittimità.

4 - L'accoglimento del terzo motivo, nei sensi e nei limiti di detto ius superveniens, assorbe l'esame del quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale omesso quaisivoglia decisione in merito alla richiesta, avanzata da Poste Italiane S.p.A. in entrambi i gradi del giudizio, volta ad ottenere l'esibizione del libretto di lavoro e delle buste paga al fine di accertare se e in che misura il lavoratore abbia percepito compensi per attività svolte alle dipendenze e/o nell'interessi di terzi.

5- In conclusione, accolto il terzo motivo, assorbito il quarto, rigettati i restanti, questa S.C. cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna affinchè determini il risarcimento dovuto al R. in una misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, fermo restando che, proprio a seguito della cit. Corte cost. n. 303/2011, il danno in tal modo forfetizzato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, copre solo il periodo c.d. intermedio, cioè quello compreso dalla scadenza del termine fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto, rigetta i restanti e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.