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lunedì 16 aprile 2012

Rilevanza disciplinare dei fatti non sanzionati nè contestati - Corte d'Appello di Genova, sent. del

In tema di licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati dal datore di lavoro e non sanzionati, al pari degli episodi sanzionati con sanzioni invalide, assumono rilevanza al fine di accertare la legittimità del licenziamento intimato, non potendo significare, l'omessa sanzione o l'anzidetta invalidità, che il datore di lavoro abbia riconosciuto una carenza di rilievo disciplinare a quei comportamenti.


Testo sentenza

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. St. S.r.l. ha appellato la sentenza 5/2011 con cui il Tribunale di Savona ha accolto l'impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di Fa.Ro., dipendente della società inquadrato al sesto livello C.C.N.L. Dipendenti Vigilanza Privata 2004 - 2008, e poi, dal 1.3.2007, al quinto livello, come capopattuglia di vigilanza e infine, nell'ultimissimo periodo, come piantone presso il cantiere Pe.

Il licenziamento era motivato con il richiamo ad una serie di dodici contestazioni di inadempimenti vari che avrebbero tratteggiato i presupposti per la perdita del rapporto fiduciario alla base del contratto di lavoro.

Il Tribunale, nel contraddittorio del lavoratore, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento analizzando ripartitamente gli episodi richiamati nella lettera di licenziamento e ritenendo di escludere le ipotesi in cui le lettere datoriali si erano espresse nei termini di: "richiesta di spiegazioni", in quanto inidonee a costituire contestazioni disciplinari e dunque tali da non risultare valutabili ai fini dell'intervenuta lesione dell'elemento fiduciario. Aveva poi escluso dalla valutazione anche due episodi, di cui uno sanzionato con biasimo scritto (rumori nella notte) e l'altro con sgravio di un'ora (ritardo di un quarto d'ora nell'inizio del lavoro), in quanto la punizione era stata inflitta senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 S. Lav., nonché la lettera in merito all'eccesso di velocità nell'uso dei veicoli di servizio, in quanto mera lettera circolare. Reputava ancora il giudice non dimostrato l'episodio in merito all'erroneo controllo presso il Bar An. (mancato rilievo di un'effrazione) e riteneva insussistenti i presupposti di infrazioni nell'episodio inerente l'accesso al bar Do. (accesso in locale di clienti di altra ditta di vigilanza rimasti aperti a causa di un furto). Riteneva in definitiva che, a fondamento del licenziamento, potessero essere valorizzati soltanto l'episodio del 16.7.2007 (assenza ingiustificata per un giorno) e l'ultimo (mancata compilazione registro) che venivano però ritenuti sproporzionati rispetto alla sanzione applicata.

Appellava St. osservando come non ci trovasse in un caso di contestazione di recidiva, quanto di licenziamento per giusta causa a formazione progressiva, in cui tutti i comportamenti pregressi andavano valutati nel loro insieme per apprezzare la fondatezza o meno della misura espulsiva.

Criticava poi la distinzione operata dal primo giudice tra richieste di spiegazioni e contestazioni, segnalando come le medesime comunicazioni contenessero inequivoci aspetti di contestazione di comportamenti irregolari del lavoratore.

Aggiungeva ancora l'appellante come non fosse giustificata la scelta del primo giudice di non valutare i casi in cui non vi era stata applicazione in concreto di sanzione, perché ciò poteva essere derivato da motivi di opportunità liberamente valutati dal datore di lavoro, che non potevano far venire meno l'illegittimità dei comportamenti tenuti.

Riteneva in sostanza che una completa valutazione dei comportamenti censurati, se del caso previo svolgimento dell'istruttoria su ogni singolo episodio che era stata proposta in primo grado, avrebbe consentito di concludere per la piena proporzionalità tra la sanzione e gli addebiti.

Ingiusta veniva altresì ritenuta la condanna alle spese, avendo il giudice omesso di considerare la peculiarità della vicenda e la farraginosità del rapporto oggetto di causa.

In via di subordine chiedeva la riduzione del dovuto in forza dell'aliunde perceptum, rispetto al quale formulava tre capitoli di prova. Resisteva l'appellante ritenendo corretto il procedimento motivazionale del primo giudice. Sì limitava a segnalare che in realtà anche l'episodio del 16.7.2007 era poi andato esente da sanzione disciplinare, perché il datore di lavoro aveva infine omesso di applicare la sospensione irrogata e dunque il procedimento era da intendersi rinunciato.

Si opponeva alla prova ex adverso dedotta sull'aliunde perceptum in quanto tardiva e generica.

Produceva comunque documentazione del Centro per l'Impiego al fine di comprovare lo stato di disoccupazione.

2. La sentenza impugnata merita conferma, pur se attraverso un iter motivazionale parzialmente diverso.

3. I fatti posti a base del licenziamento sono i seguenti:

a) 2.10.2006 contestazione di alcune fermate prolungate nel corso del servizio di pattugliamento, seguita da spiegazioni del lavoratore, senza successiva applicazione di alcuna sanzione;

b) 30.10.2006 contestazione in merito al fatto di avere lasciato l'auto senza carburante a fine servizio, seguita da nota di spiegazioni, senza successiva applicazione di alcuna sanzione;

c) 27.11.2006 richiesta di spiegazioni in relazione ad un rapporto di servizio, ivi annullato, redatto dal Fa. a carico di un collega, pur non rientrando ciò nei compiti dell'appellato e con utilizzazione di modelli destinati ad altra tipologia di segnalazioni, seguita da chiarimenti del lavoratore e senza successiva applicazione di sanzioni;

d) 19.3.2007 contestazione con applicazione immediata di nota di biasimo per avere rumoreggiato durante la notte, con lamentela da parte di anonimo cittadino;

e) 26.3.2007 contestazione del posticipo di inizio turno, non seguita da alcuna sanzione;

f) 22.5.2007 nota di richiamo alle pattuglie al rispetto dei limiti di velocità in servizio;

g) 6.6.2007 richiesta di spiegazioni in merito alla mancata esecuzione di un collaudo durante un servizio in centrale operativa, seguito da scambi epistolari, senza alcuna applicazione di sanzione;

h) 3.7.2007 contestazione ed immediata applicazione della sanzione di "sgravio" di un ora, per avere iniziato il turno in ritardo;

i) 16.7.2007 contestazione e successiva applicazione della sanzione della sospensione per un giorno per assenza ingiustificata in data 14.7.2007, giorno della morte del padre del Fa., sanzione poi sospesa e non più concretamente applicata;

j) 7.2.2008: contestazione del mancato rilievo di un effrazione in seguito àd ispezione notturna in locale in cui era scattato l'allarme, seguita da spiegazioni, senza successiva applicazione di sanzione; k) 23.6.2008 contestazione dell'intervento all'interno del locale di impresa non cliente, senza attendere le forze dell'ordine, già allertate da pattuglia di altra compagnia di vigilanza, in violazione di regolamenti di servizio, con applicazione della sospensione per tre giorni, poi ridotta concordemente ad un giorno in sede di conciliazione ed arbitrato

l) 12.2.2009 contestazione della mancata compilazione dei registri interni durante il piantonamento presso Pe.

3.1. In sostanza nel rapporto di lavoro oggetto di causa, si sono succeduti vari rilievi del datore, taluni contenenti contestazioni disciplinari, per lo più non seguite dall'applicazione di sanzioni.

In due casi (19.3.2007 e 3.7.2007) vi è stata anche irrogazioni di sanzioni, de plano, senza l'osservanza del procedimento ex art. 7 L. 300/1970, sicché si tratta di misure nulle.

Vi è quindi stata (fatto del 23.6.2008) una sanzione disciplinare, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fissata poi in una giornata complessiva in sede di conciliazione ed arbitrato.

E' quindi seguita un'ultima contestazione, nel febbraio 2009.

Infine è intervenuto il licenziamento che, richiamando tutti gli episodi e le contestazioni precedenti, ha ritenuto che fosse venuto meno il rapporto fiduciario e fosse dunque maturata una giusta causa di recesso.

4. In giurisprudenza è affermato il principio, condivisibile, secondo cui "la mera tolleranza manifestata dal datore di lavoro in occasione di precedenti mancanze del lavoratore non vale a rendere legittimi i relativi comportamenti lesivi e non preclude al datore di lavoro di mutare atteggiamento in occasione di successive mancanze, ne' esclude che le mancanze precedenti possano essere comprese in una valutazione globale del comportamento del dipendente, quale indice rivelatore della idoneità del fatto per ultimo contestato a costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso" (Cass. 15 gennaio 1997, n. 360).

Quindi i fatti contestati non seguiti da sanzione sono da valutare per apprezzare la fondatezza del licenziamento.

A maggior ragione sono poi da valutare i fatti per i quali siano state applicate precedenti invalide sanzioni, perché tale invalidità non può di certo significare che il datore di lavoro abbia riconosciuto una carenza di rilievo disciplinare a quei comportamenti. Anzi, l'evidente contestazione disciplinare che sta comunque alla base anche delle sanzioni nulle potrebbe in ipotesi venire valorizzata attraverso il richiamo, verificatosi, delle circostanze, già così contestate, come fondamento, assieme ad altre successive, del recesso datoriale.

4.1. Vi è però da dire che, anche al di là della negazione della veridicità di alcune contestazioni da parte del lavoratore e della probabile giustificabilità di altre mancanze (come l'assenza nel giorno della morte del padre), in sede di conciliazione della penultima contestazione, concernente il fatto del 23.6.2008, il datore di lavoro si è espresso in termini tali, nei riguardi del lavoratore, da far comprendere che la stessa St. non attribuiva effettivo rilievo a tutti i fatti poi invece inopinatamente valorizzati al momento del licenziamento. Si legge infatti in quel verbale di conciliazione che la St. "considerata l'assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti in capo al dipendente Fa.Ro. e la oggettiva spiccata proattività e attitudine al servizio dimostrata da quest'ultimo nell'esecuzione del lavoro", accettava la fissazione della sanzione nella misura di un giorno di sospensione, in luogo dei tre originariamente irrogati. Le affermazioni datoriali sono inequivocabili e, tenuto conto che comunque tutti i rilievi precedenti riguardano episodi dubbi o di limitata gravità, da esse non può non trarsi il convincimento che lo stesso datore di lavoro non soltanto aveva tollerato quanto precedentemente accaduto, ma lo valutava anche in termini di sostanziale ininfluenza rispetto al rapporto di lavoro ed alla fiducia verso il lavoratore, di cui anzi si riconosceva attitudine al servizio, concretamente dimostrata nell'esecuzione del lavoro.

I fatti precedentemente contestati o segnalati, ma antecedenti a quello ivi sanzionato non possono dunque che perdere di rilievo, sotto il profilo della gravità, nel fondare il licenziamento.

4.2. Il fatto del 23.6.2008 trova poi collocazione nella misura sanzionatoria concordemente stabilita di un giorno di sospensione e dunque anche la sua gravità, ove non combinata con altre successive mancanze, resta ivi confinata.

4.3. Effettivamente, dopo quella sanzione, vi è stata, nel febbraio 2009, la contestazione della "mancata compilazione del registro interno" nel piantonamento presso la Pe., cui poi è seguito il licenziamento con richiamo di tutti i precedenti fatti.

La mancanza in merito alla compilazione dei registri presso la Pe. è contestata dal Fa., che ha prodotto copia dei registri con annotazioni di entrate ed uscite.

La St. ha replicato con un capo di prova del tutto generico, che non spiega meglio l'addebito (in esso si aggiunge soltanto, rispetto alla contestazione, che il riferimento andrebbe alla mancata compilazione "al termine del servizio") e che si limita a richiedere la conferma del fatto, in sé pacifico e documentato, che il datore di lavoro abbia contestato il relativo inadempimento, in quel modo comunque del tutto generico, al lavoratore.

In sostanza l'inadempimento contestato resta incerto nel suo effettivo contenuto, così come negli effetti pregiudizievoli per l'impresa.

Di esso dunque non resta dimostrata né l'effettività, né tanto meno la gravità, anche perché, a fronte di errori compilativi, specie in relazione ad un servizio iniziato da poco (il Fa. vi era addetto da meno di un mese, a quanto si desume dagli atti), prima di una contestazione disciplinare per licenziamento ben si sarebbe potuto procedere ad un chiarimento diretto sul modus procedendi con il lavoratore.

4.4. Appare dunque evidente che la complessiva dinamica dei fatti non tratteggia in alcun modo i presupposti idonei a giustificare un licenziamento per giusta causa, che il C.C.N.L. destina tra l'altro a fatti di assai maggiore rilievo (ad es., assenza ingiustificata per cinque giorni consecutivi o per sette complessivi nel corso dell'anno; abbandono del posto di lavoro; insubordinazione verso i superiori; ubriacatura in servizio; recidiva nell'addormentamento in servizio). Il ragionamento sviluppato assorbe poi ogni ulteriore necessità istruttoria in merito ai fatti contestati prima del 23.6.2008.

5. Inaccoglibile è poi anche la censura in relazione alla mancata compensazione delle spese di primo grado, in quanto un licenziamento illegittimo è fatto in sé grave, che non può prestarsi a favorevoli valutazioni sulle spese, che vengono peraltro proposte in relazione a "peculiarità della vicenda" o ragioni di "farraginosità" del rapporto, che appaiono del tutto generiche ed inidonee a giustificare la pretesa in proposito dell'appellante.

6. Pur attraverso la parzialmente diversa articolazione motivazionale qui assunta, la sentenza impugnata va quindi confermata.

7. Quanto all'aliunde perceptum, le prove addotte in grado di appello per dimostrare asserite lavorazioni (presso il Bar di Corso (...) e come buttafuori per la società Es. di Via (...)) sono troppo genericamente dedotte, sotto il profilo della collocazione temporale dei fatti e dei tempi in cui si sarebbero svolte tali attività alternative, per poter essere ammesse. Pertanto l'eccezione subordinata così sollevata va respinta.

7. Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in Euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa.