L'indennità di maneggio denaro prevista dal contratto collettivo per i casi in cui la normale mansione consiste nel continuo maneggio di denaro per riscossione e pagamenti trova fondamento nel rischio che grava sul lavoratore, che effettua le suddette operazioni nello svolgimento della sua normale attività, di incorrere in errori di computo del danaro che gli viene assegnato. Pertanto, non ha diritto all'indennità di maneggio denaro il lavoratore che, non svolgendo mansioni che prevedono di regola incassi o pagamenti, riceva alcuni pagamenti effettuati con assegni, dal momento che diversa dalla responsabilità per errori, cui si riferisce la norma contrattuale, è la responsabilità per la perdita o il furto di un assegno, il cui valore di solito è recuperabile. Infatti, ai sensi dell'art. 2104 c.c., il lavoratore è tenuto a custodire, con la diligenza richiesta dalla prestazione, beni o documenti appartenenti all'azienda e a lui affidati per le sue funzioni, ma non per questo ha diritto ad un compenso aggiuntivo.