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lunedì 23 aprile 2012

Morte derivante da malattia professionale - massima Tribunale di Udine sentenza del 13.01.2012

In caso di morte derivante da malattia professionale, il credito per danno morale terminale già presente nel patrimonio del defunto al momento del suo decesso e trasmesso agli eredi "iure successionis" è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751, bis n. 1, c.c., a seguito della sentenza n. 220/2002 della Corte Costituzionale, mentre i restanti crediti per danni patrimoniali e per danni morali maturati dai congiunti "iure proprio" e non "iure successionis" devono essere ammessi al passivo in via chirografaria, atteso che l'art. 2751-bis, n. 1, c.c. - non estensibile in via di interpretazione analogica, dato il carattere eccezionale delle disposizioni sui privilegi - fa esclusivo riferimento ai crediti del lavoratore dipendente e non anche a quelli vantati indirettamente dai congiunti ai sensi dell'art. 2043 c.c..