In caso di morte derivante da malattia professionale, il credito per danno morale terminale già presente nel patrimonio del defunto al momento del suo decesso e trasmesso agli eredi "iure successionis" è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751, bis n. 1, c.c., a seguito della sentenza n. 220/2002 della Corte Costituzionale, mentre i restanti crediti per danni patrimoniali e per danni morali maturati dai congiunti "iure proprio" e non "iure successionis" devono essere ammessi al passivo in via chirografaria, atteso che l'art. 2751-bis, n. 1, c.c. - non estensibile in via di interpretazione analogica, dato il carattere eccezionale delle disposizioni sui privilegi - fa esclusivo riferimento ai crediti del lavoratore dipendente e non anche a quelli vantati indirettamente dai congiunti ai sensi dell'art. 2043 c.c..