Conteggi lavoro

lunedì 23 aprile 2012

Equo indennizzo ed inversione dell'onere della prova - Trib. Taranto sent. del 07.03.2011

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9.10.2003 N. C. esponeva:

- di essere dipendente di ruolo della USL TA II, livello 7°, con mansioni di caposala;

- a seguito di domanda, con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 1249 del 31.12.2001 gli veniva riconosciuta come dipendente da datti di servizio l'infermità di "lombo sciatalgia bilaterale, cervico - rachialgia bilaterale, sindrome vertiginosa ricorrente da ernie discali multiple cervicali e lombari", e giudicata ascrivibile alla 8^ categoria nella misura massima prevista dalla normativa vigente;

- a seguito di aggravamento della patologia esso ricorrente aveva presentato domanda di revisione;

- l'insorgenza e l'aggravamento delle patologie sopra dette era indubitabilmente da collegarsi etiologicamente all'attività lavorativa prestata nel reparto di Rianimazione e Medicina sin dalla data di assunzione, caratterizzata da notevolissimi sforzi (spostamento di pazienti sovente allettati, manovre ortopediche richieste in sede di diagnostica e terapia) spesso compiuti da solo risultando, in alcuni periodi, l'unica entità infermieristica in forza presso l'intero reparto;

- benché il nesso causale fra le patologie sofferte dal ricorrente e la di lui attività professionale svolta fosse stata accertata dalla CMO di Taranto nel novembre 1998, nella stesso mese (in data 14.11.1998, con provvedimento n. 1020) la CMO lo giudicava "idoneo alle mansioni di appartenenza con esclusione di quelle attività che prevedono significativi sforzi fisici";

- ciò malgrado, l'Azienda datrice di lavoro ometteva di adottare qualsiasi accorgimento volta alla tutela della di lui integrità fisica, compresi accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui era destinato, ai fini della idoneità alla mansione specifica, nonché accertamenti periodici;

- da ciò la responsabilitò contrattuale dell'Azienda datrice ex art. 2087 C.C., con conseguente richiesta di condanna della medesima al risarcimento del danno biologico cagionato al ricorrente.

Resisteva la USL TA.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale, e veniva altresì disposta ed espletata CTU medico - legale sulla persona del ricorrente.

Alla odierna udienza, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, e stata discussa e decisa con separato dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione

La difesa della convenuta si è appuntata sulla non cumulabilità del risarcimento del danno biologico con l'equo indennizzo, del quale ultimo pacificamente il ricorrente ha beneficiato a seguito del riconoscimento della dipendenza delle infermità da cui è affetto da causa di servizio, e conseguente ritenuta ascrivibilità alla 8^ categoria nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

Ebbene, tale impostazione non è - a giudizio di chi scrive - da ritenersi condivisibile, proprio sulla scorta dei principi elaborati in materia dalla prevalente giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato il principia dell'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia.

Cass. civ. Sez. lavoro, 25.02.2005, n. 4005 (rv. 579479) ha avuto modo di affermare che "La autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattia professionale, e dei relativi accertamenti (le cui dipendenze, peraltro, si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ad opera dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000 e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali) non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia professionale. Pertanto il giudice del merito non può fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita per malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio; sicché le circostanze di fatto accertate al fine di uno dei due benefici non possono essere ignorate ai fini dell'altro".

In particolare in Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02.08.2007, n. 17017 si legge, con riferimento a controversia promossa da medico dipendente di ente ospedaliero per il risarcimento del danno derivatogli da infezioni contratte a causa di servizio, che, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 cod. civ. di modo che grava sui datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia.

Ciò doverosamente esposto in termini di principi generali applicabili, passando alla disamina del merito l'istruttoria ha sostanzialmente ed integralmente confermato le circostanze di fatto poste a base del ricorso introduttivo, e cioè:

- la strutturale e sistematica sottoposizione del ricorrente, nell'espletamento della mansioni svolte, a sforzi lavorativi continuati e notevolissimi, quali: pulizia dei pazienti allettati, spostamento e sistemazione di questa tipo di pazienti (operazioni che richiedono notevole forza fisica, oltreché particolare attenzione) e che varie volte ciascun infermiere si trovava a dover svolgere singolarmente;

- la sottoposizione del ricorrente, nel periodo dal 1978 al novembre 1993, a turni consecutivi di durata talora di 12 ore di seguito, in un reparto occupato da 23 pazienti tutti allettati; d'estate accadeva che l'intero turno era coperto da un solo inferiere (v. testi C. A. e G. C.);

- gli esami cui il ricorrente (ed altri colleghi) venivano sottoposti consistevano in un prelievo e in un ECG, ed un RX torace ogni due anni;

- malgrado le ripetute richieste da parte del personale infermieristico che lamentava la propria insufficienza numerica, e malgrado il ricorrente lamentasse le proprie condizioni di salute, egli dove continuare a svolgere quelle stesse mansioni.

Il CTU, con analisi accurata ed esaustiva, fondata su accertamenti clinici ed immune, per la sua completezza, da censure di insufficienza o vizi logico - giuridici (alla cui integralità in questa sede si rimanda), è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- il ricorrente è affetto da "ernie cervicali e lombari multiple (L3 - L4, L4 - L5, C4 - C5, C5 - C6) nell'ambito di un rachide globalmente artrosico con manifestazioni osteofito siche ed ipertrofia apifisiaria interarticolare ed osteocondrosi di L3 - L4; molteplici discopatie dorsali; sofferenza neurogena cronica della radice di C7 a dx e c7 - c8 a sx e denervazione cronica del muscolo opponente bilateralmente";

- dette patologie sono di origine e natura professionale, e danno luogo a un danno biologico pari a 25 punti percentuali con decorrenza dalla domanda.

Tutto ciò posto, ed alla luce dei principi in diritto appena sopra esposti, va rimarcato che con sentenza n. 6572/06, la Corte di Cassazione a SS.UU. ha superato la tesi del duplice titolo di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale, vedi fra le molte SSUU 99/01) e del concorso di azioni, evidenziando che qualunque tipo di danno sia alla salute che alla personalità del lavoratore si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale, per cui il datore di lavoro versa sempre in una situazione di responsabilità contrattuale (cfr. sentenze successive e da ultimo Cass. 10529/08), con conseguente presunzione legale di colpa a carico, per cui il debitore inadempiente ex art. 1218 cc (SSUU n. 141/06; n. 16250/03, SSUU 13533/01, Cass. 5135/03, 8615/06, 1743/07, 26953/08, Cass. 10529/08; cfr. SSUU n. 13533/01, Cass. n. 10547/07).

In sostanza, deve ritenersi che le due forme di tutela (equo indennizzo e risarcimento del danno biologico) sono assolutamente cumulabili e non alternative.

Del resto l'equo ristoro dei danni patiti deve essere offerto a chi abbia ricevuto un danno alla salute, per avere adempiuto un dovere di solidarietà che reca beneficio alla collettività.

Trattasi, ad avviso di chi scrive, di un ristoro che prescinde dalla sussistenza degli elementi che caratterizzano il sistema di responsabilità civile nessuna partecipazione soggettiva alla causazione del danno e richiesta ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dovuto per il solo fatto dell'esistenza di una apprezzabile lesione della salute dell'individuo.

L'indennizzo, cioè, per come strutturato, svolge una funzione del tutto peculiare: il trattamento prescinde da qualsivoglia dolo e/o colpa del danneggiante e, quindi, non può svolgere una funzione riparatoria (tipica del risarcimento del danno), essendo piuttosto legato ad una funzione animata dalla natura equitativa della prestazione.

Ove poi volesse invocarsi il principio della compensatio lucri cum damno e necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno. Ne consegue che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) "non può essere detratto quanta già percepito danneggiato a titolo di pensione d'inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità: tali erogazioni, infatti, si fondano su un titolo diverso rispetto all'atto illecito, e non hanno finalità risarcitorie" (Cass. civ. Sez. III, 05.09.2005, n. 17764).

Nella vicenda oggetto del presente giudizio e da ritenersi adeguatamente provata dal ricorrente la mancata predisposizione da parte della convenuta dei presidi a tutela della incolumità del lavoratore.

Valgono a conforto di ciò la obiettiva patologia già accertata a carico del ricorrente, la genericità dei controlli medici come praticati e, segnatamente, la assenza di indagini specifiche - cliniche e strumentali - volte a monitorare ed accertare l'andamento e la progressione della malattia, pacificamente di origine professionale atteso l'avvenuto riconoscimento della origine da causa di servizio.

Pertanto, mentre la difesa del ricorrente ha fornito la prova del nesso causale tra attività di lavoro e menomazione subita a seguito della lesione della sua integrità fisica, la convenuta non ha provato come era suo onere - di avere posta in essere cautele idonee e nulla ha provato in maniera adeguata in ordine all'adozione di misure effettivamente idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente nella svolgimento della di lui attività lavorativa.

Accertata l'esclusiva responsabilità della datrice di lavoro nella causazione della malattia professionale, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Fatto uso da parte del giudice del proprio potere equitativo, al ricorrente spetta la somma di Euro 7.500,00 a titolo di danno biologico da inabilita permanente. In particolare si deve osservare che la somma di Euro 1.000,00 a punta di invalidità permanente appare congrua tenuto conto dell'età del ricorrente il quale aveva 30 anni al momento della domanda volta al riconoscimento della causa di servizio e del tipo di limitazioni che le menomazioni accertate comporteranno alla sua vita di relazione. In tale liquidazione e compreso anche il danno morale (cfr. SS.UU. 26972/08), inteso quale sofferenza temporanea provocata dalle lesioni personali subite a seguito del negligente comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, comportamento integrante il reato di lesioni.

In conclusione, per le causali sopra esposte, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 32.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Quanto al regolamento delle spese, esse seguono la soccombenza, e pertanto la convenuta ASL TA va condannata a rimborsare in favore del ricorrente le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. Pure a carico della convenuta vanno poste le spese di CTU.

P.Q.M.

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta ASL TA a pagare in favore del ricorrente, per ~e causali di cui in motivazione, la somma di 23 3.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

- la strutturale e sistematica sottoposizione del ricorrente, nell'espletamento della mansioni svolte, a sforzi lavorativi continuati e notevolissimi, quali: pulizia dei pazienti allettati, spostamento e sistemazione di questa tipo di pazienti (operazioni che richiedono notevole forza fisica, oltreché particolare attenzione) e che varie volte ciascun infermiere si trovava a dover svolgere singolarmente;

- la sottoposizione del ricorrente, nel periodo dal 1978 al novembre 1993, a turni consecutivi di durata talora di 12 ore di seguito, in un reparto occupato da 23 pazienti tutti allettati; d'estate accadeva che l'intero turno era coperto da un solo infermiere (v. testi C. A. e G. C.);

- gli esami cui il ricorrente (ed altri colleghi) venivano sottoposti consistevano in un prelievo e in un ECG, ed un RX torace ogni due anni;

- malgrado le ripetute richieste da parte del personale infermieristico che lamentava la propria insufficienza numerica, e malgrado il ricorrente lamentasse le proprie condizioni di salute, egli dove continuare a svolgere quelle stesse mansioni.

Il CTU, con analisi accurata ed esaustiva, fondata su accertamenti clinici ed immune, per la sua completezza, da censure di insufficienza o vizi logico - giuridici (alla cui integralità in questa sede si rimanda), è pervenuto alle seguenti conclusioni:

- il ricorrente eaffetto da "ernie cervicali e lombari multiple (L3 - L4, L4 - L5, C4 - C5, C5 - C6) nell'ambito di un rachide globalmente artrosico con manifestazioni osteofito siche ed ipertrofia apifisaria interarticolare ed osteocondrosi di L3 - L4.; molteplici discopatie dorsali; sofferenza neurogena cronica della radice di C7 a dx e C7 - C8 a sx e denervazione cronica del muscolo opponente bilateralmente";

- dette patologie sono di origine e natura professionale, e danno luogo a un danno biologico pari a 25 punti percentuali con decorrenza dalla domanda.

Tutto ciò posto, ed alla luce dei principi in diritto appena sopra esposti, va rimarcato che con sentenza n.6572/06, la Corte di Cassazione a SS.UU. ha superato la tesi del duplice titolo di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale, vedi fra le molte SSUU 99/01) e del concorso di azioni, evidenziando che qualunque tipo di danno sia alla salute che alla personalità del lavoratore si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale, per cui il datore di lavoro versa sempre in una situazione di responsabilità contrattuale (cft. sentenze successive e da ultimo Cass. 10529/08), con conseguente presunzione legale di colpa a carico del debitore inadempiente ex art. 1218 cc (SSUU n.141/06; n.16250/03, SSUU n.13533/01, Cass. 5135/03,8615/06, 1743/07,26953/08, Cass. 10529/08; cfr. SSUU n.13533/01, Cass. n.10547/07).

In sostanza, deve ritenersi che le due forme di tutela (equo indennizzo e risarcimento del danno biologico) sono assolutamente cumulabili e non alternative.

Del resto l'equo ristoro dei danni patiti deve essere offerto a chi abbia ricevuto un danno alla salute, per avere adempiuto un dovere di solidarietà che reca beneficio alla collettività.

Trattasi, ad avviso di chi scrive, di un ristoro che prescinde dalla sussistenza degli elementi che caratterizzano il sistema di responsabilità civile: nessuna partecipazione soggettiva alla causazione del danno e richiesta ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dovuto per il solo fatto dell'esistenza di una apprezzabile lesione della salute dell'individuo.

L'indennizzo, cioè, per come strutturato, svolge una funzione del tutto peculiare: il trattamento prescinde da qualsivoglia dolo e/o colpa del danneggiante e, quindi, non può svolgere una funzione riparatoria (tipica del risarcimento del danno), essendo piuttosto legato ad una funzione animata dalla natura equitativa della prestazione.

2. Condanna la convenuta a rimborsare a1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore anticipante.

3. Pone a carico della convenuta le spese di CTU.