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lunedì 23 aprile 2012

Mezzi di prova contro il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Cass. pen. sent. 44066/2011

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di M.M. in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, a lui ascritto perchè, quale titolare della ditta "M.", aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per alcuni mesi relativi agli anni dal 2004 al 2007. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva, tra l'altro, contestato l'esistenza di prove dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti.

Premesso che l'onere della prova del citato presupposto dei reato incombe sulla pubblica accusa, si deduce che la sentenza di primo grado ne ha affermato la sussistenza in via meramente presuntiva. Si deduce, poi, che la motivazione della sentenza di appello si palesa illogica sul punto, dovendosi inferire dalle difficoltà economiche in cui versava la ditta dell'imputato la deduzione logica che le retribuzioni non erano state pagate e, pertanto, la prova dell'avvenuto pagamento da fornirsi dal pubblico ministero doveva essere particolarmente rigorosa. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha fondato la prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni sull'esame dei mod. 10/2 inviati all'ENPS, nonchè sulla deposizione della teste G., che ha affermato di avere visionato le buste paga e che i dipendenti ricevevano lo stipendio.

A fronte della motivazione che richiama in termini puntuali i citati elementi, la cui idoneità probatoria è stata reiteratamente affermata da questa Corte (sez. 3, 4.3.2010 n. 14839, Nardiello; sez. Ili, 7.10.2009 n. 46451, Carella; sez. 3, 14.2.2007 n. 26064, Maggese), la censura del ricorrente si palesa del tutto generica e manifestamente infondata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.