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martedì 24 aprile 2012

Fallimento e recupero TFR e differenze retributive - Corte di Appello di Napoli sent. del 21.02.2005

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Svolgimento del processo

Con atto di opposizione depositato l'1.3.00 P.B. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della S.r.l. S. chiedendo l'ammissione al passivo dei crediti di Lire 165.335.792, per differenze retributive, e di Lire 37.086.948, per t.f.r., maturati in conseguenza del lavoro svolto dall'1.1.77 al 28.2.98 alle dipendenze della società poi fallita in qualità di ebanista specializzato secondo le modalità precisate in domanda.

Il fallimento rimaneva contumace.

Il Tribunale, con sentenza n. 6995 del 18.6.03, rigettava la domanda ritenendo non provate le circostanze poste a base della stessa.

Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello, con atto notificato il 12.12.03, il P. deducendo che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la prova testimoniale espletata offriva elementi certi e precisi circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda. Ha convenuto quindi in giudizio innanzi a questa Corte il fallimento al fine del sentire, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta con particolare riferimento al TFR, con vittoria di spese.

Il fallimento, cui pure l'atto di appello è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 19.3.04, ne è stata dichiarata la contumacia.

All'udienza dell'8.10.04, sulle conclusioni sopra trascritte, il collegio si è quindi riservata la decisione della causa all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale ha rigettato la domanda del P., concernente l'ammissione al passivo del fallimento della S.r.l. S. della somma di lire per differenze retributive e di lire per t.f.r., ritenendo che la prova testimoniale espletata non offrisse elementi certi in ordine alla sussistenza dei fatti posti dall'opponente a fondamento della domanda.

Più precisamente il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi G.F. e G.V., clienti della società, fossero generiche e come tali inidonee, in mancanza di elementi documentali certi e opponibili al fallimento, a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e la società fallita e lo svolgimento del rapporto secondo le modalità dedotte dal P.

Assume l'appellante che ingiustamente e illegittimamente il Tribunale aveva disatteso le risultanze della prova testimoniale, che era sempre utilizzabile quando - come nel caso di specie in cui il datore di lavoro aveva costantemente eluso gli obblighi contributivi e di consegna della busta paga - il lavoratore non aveva la possibilità di dare prova documentale del rapporto di lavoro e delle sue modalità di svolgimento.

La deduzione è fondata.

Il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei testi escussi perché questi, "presunti clienti della società", non avevano indicato i motivi che li spingevano a recarsi presso i locali della società, né il tempo che avrebbero ivi trascorso, ragion per cui non era possibile comprendere "come i testi stessi abbiano potuto indicare l'orario di lavoro svolto dagli operai, la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti o le specifiche mansioni espletate".

Osserva al riguardo la Corte che non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi circa il fatto che essi avevano, in più occasioni, commissionato forniture di mobili alla S. S.r.l.

Tale circostanza, della cui veridicità - si ripete - non vi è motivo di dubitare, è sufficiente a spiegare la frequentazione ripetuta (per un numero di volte non inferiore a venti, secondo quanto riferito da G.F., che era anche amico di altro dipendente della società) dei locali della società da parte dei testi e a rendere, quindi, attendibili le dichiarazioni dagli stessi rese in ordine all'orario osservato dal P. e alle mansioni (di operaio ebanista) dallo stesso svolte.

Deve allora ritenersi provata la esistenza del rapporto di subordinazione (il cui accertamento nel caso, quale quello di specie, di espletamento di mansioni esecutive non presenta particolari difficoltà) e lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le modalità dichiarate in ricorso dal P.

In conseguenza, poiché il credito vantato dall'appellante concerne il t.f.r. e differenze retributive, e cioè la differenza tra la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende industriale del legno, sughero, mobile, arredamento e delle industrie boschive e forestali (da utilizzare come parametro ai fini della determinazione della giusta retribuzione dovuta al lavoratore ex art. 36 della Costituzione) e quella di fatto percepita (quali indicata negli analitici conteggi allegati al ricorso) dal P. nel corso del rapporto, in mancanza di prova da parte del fallimento convenuto (cui incombeva il relativo onere) dell'effettiva corresponsione al lavoratore della giusta retribuzione dovuta, come sopra individuata, la domanda di ammissione al passivo del credito non può che essere accolta.

In conclusione, in riforma della sentenza appellata, il P. deve essere ammesso al passivo del fallimento della S. S.r.l. per la somma complessiva di Lire 202.422.740, di cui Lire 37.086.948 a titolo di t.f.r. e Lire 165.335.792 a titolo di differenze retributive, pari a Euro 104.542,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P.B. avverso la sentenza n. 6995 del 18 giugno 2003 del Tribunale di Napoli nei confronti del fallimento della S.r.l. S., così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ammette al passivo del fallimento della S. S.r.l. il credito di P.B. per l'importo di Euro 104.542,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolare secondo indici ISTAT, dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo; condanna il fallimento alla rifusione in favore dell'appellante delle spese sostenute nei due gradi del giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.600,00, ivi compresi Euro 1.291,14 per diritti e Euro 2.220,00 per onorari di avvocato e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 6.000,00, ivi compresi Euro 4.300,00 per diritti e Euro 1.610,00 per onorari di avvocato, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 gennaio 2005.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2005.