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giovedì 26 aprile 2012

Lite tra dipendenti come giusta causa di licenziamento - Cass. sez. lavoro sent. n. 12132 del 28.11.1998

Svolgimento del processo

G.M., licenziato in tronco dalla società C. s.p.a. con la motivazione dell'asserita violazione dell'art. 95, terzo comma, lett. F del CCNL per i dipendenti da aziende edili, che prevedeva tale sanzione disciplinare per il caso di "rissa nei luoghi di lavoro", chiedeva con ricorso al pretore del lavoro di Genova la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro sostenendo che aveva avuto un semplice diverbio con un collega, inidoneo ad integrare la contestata ipotesi contrattuale.

Con sentenza del 14 novembre-20 dicembre 1994 il pretore rigettava la domanda.

Proponeva appello il G. contestando il giudizio sulla gravità dei fatti. Si costituiva la società riproponendo le difese del primo grado e rilevando, in via del tutto subordinata, che, ove fosse stato dichiarato illegittimo il licenziamento, dalla somma dovuta a titolo risarcitorio doveva essere detratto il "perceptum", poiché il lavoratore aveva trovato un'altra occupazione.

Nel frattempo, con altro distinto ricorso al pretore, depositato in data 4 novembre 1994, il G. impugnava lo stesso licenziamento eccependone la nullità per violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e chiedendo, per tale ragione, che ne fosse dichiarata la inefficacia con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni fino alla data del licenziamento.

Il pretore, con sentenza n. 366 del 20 febbraio-19 aprile 1995, dichiarava la litispendenza tra il procedimento promosso avanti ad esso e quello in precedenza iniziato dal G. stante la identità delle due cause per soggetti, "petitum" e "causa petendi".

Il G. interponeva appello rilevando che la domanda (di nullità) aveva "causa petendi" diversa da quella (di illegittimità) già proposta e produceva effetti diversi dalla prima.

Si costituiva la società che ribadiva le argomentazioni svolte davanti al pretore.

Il Tribunale, riunite le cause, con sentenza (non definitiva) n. 1101 del 10 aprile 1996:

a) riformava la sentenza del pretore di Genova in data 14 novembre-20 dicembre 1994 dichiarando la illegittimità del licenziamento impugnato e condannando la società C. a reintegrare il G. nel posto di lavoro;

b) confermava la (seconda) sentenza dello stesso pretore in data 20 febbraio-19 aprile 1995 con la quale era stata dichiarata la litispendenza;

c) rimetteva al proseguo del giudizio la liquidazione del danno e i provvedimenti sulle spese.

Il Giudice del gravame osservava che la società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento addebitando al G. non un qualunque comportamento idoneo a costituire giusta causa di licenziamento ma il comportamento di "rissa nei luoghi di lavoro" previsto dal contratto collettivo; peraltro della contestata infrazione non ricorrevano gli estremi perché la lite insorta tra lo stesso G. e un altro operaio nel cantiere edile dove entrambi prestavano la loro opera si era risolta in un diverbio sia pure animato ma non di tale intensità da trascendere a vie di fatto e da determinare pericolo per le persone dei lavoratori e turbamento del normale svolgimento della vita lavorativa.

Quanto alla declaratoria di litispendenza, osservava che la pronuncia del pretore era in tutto conforme alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che considera domanda nuova, soggetta alle preclusioni degli artt. 414 e 416 c.p.c., quella che, nello stesso giudizio nel quale sia stata dedotta la illegittimità del licenziamento in quanto intimato per motivi inidonei ad integrare la giusta causa o il giustificato motivo, introduce il tema della nullità del provvedimento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), precisando anche che il giudicato sulla validità sostanziale del licenziamento ne preclude la successiva impugnazione per ragioni formali.

Con successiva sentenza (definitiva) n. 1243 del 4 maggio 1996 il Tribunale accertava che la società datrice di lavoro non aveva dimostrato che il G. aveva trovato una nuova occupazione e la condannava, pertanto, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del licenziamento (31 agosto 1993) all'effettiva reintegra.

Delle due sentenze del Tribunale di Genova la società C. s.p.a. chiede la Cassazione con ricorso fondato su quattro motivi di annullamento. Il G. resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi di annullamento.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti contro le stesse sentenze.

Con il primo motivo del ricorso principale la società C. deduce che le sentenze e i procedimenti di primo e secondo grado sarebbero affetti da nullità insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 360, n. 4, c.p.c.) quale conseguenza della nullità delle procure alle liti apposte in calce ai ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, perché redatte su foglio separato e formulate in modo così generico da non consentire la giuridica riferibilità dell'attività del difensore al titolare del diritto in contestazione (procure cosiddette "spillate").

Il motivo è da rigettare.

L'esame delle sentenze impugnate e delle memorie di costituzione in appello della società C. consente di affermare che la stessa non ebbe a rilevare il difetto del potere di rappresentanza nei gradi di merito (su ciò, del resto, non vi è contestazione), onde la relativa questione viene per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità.

La ricorrente prospetta, tuttavia, il carattere di nullità assoluta ed insanabile del difetto di valida procura, assumendo che tale difetto si traduce in un vizio dell'atto introduttivo del giudizio, equiparabile alla giuridica inesistenza, che investe tutti gli atti successivi da esso dipendenti, compresa la sentenza, sottraendolo alla disciplina dell'art. 161, primo comma, c.p.c. e consentendone non solo la deducibilità al di fuori ed oltre le modalità e i termini propri del mezzo di impugnazione, ma anche il rilievo di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La tesi, sostenuta anche da una parte della dottrina, non è condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sent. 9 ottobre 1997, n. 9808; 20 settembre 1996, n. 8393), la quale ritiene che il difetto di valida procura, seppure da considerare insanabile all'interno e nello sviluppo dello stesso processo nel quale si è verificato, tuttavia non resiste allo sbarramento del giudicato, rimanendo soggetto alla regola dell'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo la quale il vizio di nullità della sentenza si converte in motivo di gravame: e ciò anche quando, come nella fattispecie, il difetto di rappresentanza e difesa tecnica (in cui si risolve la mancanza di un valido conferimento della procura) colpisca l'atto introduttivo del giudizio, non trattandosi di un vizio così radicale da dar vita non già a un processo, ma a una parvenza di esso, sicché la decisione che tuttavia lo concluda debba considerarsi una non - sentenza, funzionalmente inidonea a conseguire l'efficacia del giudicato.

Da questa giurisprudenza il Collegio non intende discostarsi posto che una sanzione di gravità tale come quella invocata dalla ricorrente può conseguire soltanto alla negazione della presenza delle parti e della loro partecipazione - pur se potenziale - al processo, sicché ne sia derivata la impossibilità assoluta del contraddittorio, in assenza del quale non può darsi né processo né sentenza: ipotesi limite, questa, cui non appartiene la situazione di irrituale conferimento della procura alle liti dove il contraddittorio, pur se viziato, non può dirsi radicalmente assente.

In applicazione degli indicati principi, il vizio dell'atto introduttivo, non rilevato nel corso dei due giudizi di primo grado, ebbe a riverberarsi sulle relative sentenze determinandone (a norma, appunto, dell'art. 161, primo comma, c.p.c.) una nullità che poteva (e doveva) essere fatta valere con uno specifico motivo di appello. E non avendo la società C. fatto oggetto di impugnazione le sentenze pretorili, la nullità conseguente al vizio di cui si discute è rimasta sanata dalla formazione del giudicato (interno) che ne preclude definitivamente la deducibilità e anche la rilevabilità di ufficio in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo e con deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 1362 c.c. e segg., art. 2087 c.c. nonché del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, riferiti alla sentenza d'appello non definitiva n. 1101 del 1996, la società ricorrente assume che, nel definire il concetto di "rissa nei luoghi di lavoro" previsto dall'art. 95, punto 3, lett. F) del CCNL per i dipendenti di aziende edili, il Tribunale avrebbe fatto errato riferimento alla nozione penalistica del delitto, non considerando che, nella previsione negoziale collettiva, l'ipotesi di "rissa" è considerata a titolo esemplificativo accanto ad altri comportamenti (come le "gravi offese verso i compagni di lavoro") che non assumono rilevanza penale e tuttavia concretano una giusta causa di licenziamento. Né sarebbe utilizzabile nella controversia il precedente giurisprudenziale (Cass., sent. 7 settembre 1987, n. 5919) implicitamente recepito dal Tribunale, poiché il contratto collettivo che in quel precedente veniva in considerazione conteneva un rinvio espresso alla legge penale mentre quello controverso non contiene alcun preambolo del genere. Pertanto il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la suddetta norma collettiva alla stregua dei criteri ermeneutici previsti dal codice civile e non già con i più rigorosi parametri previsti dalla legge penale. In ogni caso la valutazione dell'episodio, per come emergente in tutta la sua gravità dalla istruttoria, avrebbe dovuto svolgersi nell'ambito dell'art. 2119 c.c. utilizzando, quale criterio di giudizio, il senso comune del termine "rissa", ossia diverbio o violenta zuffa tra due o più persone, e considerare, in questa ottica, l'intensità della colluttazione e la sua concreta capacità di turbare la vita lavorativa e di creare pericolo per gli altri dipendenti: pericolo rispetto al quale il licenziamento costituiva una misura dovuta anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Con il terzo motivo e con deduzione del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, nonché della violazione degli artt. 2119 e 2087 c.c., la sentenza d'appello è ulteriormente criticata: per la contraddizione esistente tra l'oggettivo riconoscimento che i fatti integravano un diverbio animato e violento e l'aver negato ogni loro rilievo agli effetti del licenziamento; per aver omesso ogni considerazione delle deposizioni testimoniali dalle quali risultava che i lavoratori furono separati mentre si stavano azzuffando; per aver affermato, altresì, che "il fatto non integra giusta causa di licenziamento perché non sono esigibili da due operai comportamenti educati nei loro litigi", inammissibilmente riducendo a una questione di buona educazione il grave inadempimento del G., che doveva essere valutato secondo legge e non con un manuale del "buon galateo"; per non aver considerato, infine, nel giudicare la gravità dell'episodio, il pericolo oggettivo e concreto determinato nei confronti degli altri dipendenti e la necessità dell'adozione del provvedimento espulsivo quale espressione dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.

I due motivi, che per la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Il Giudice di appello ha premesso alle sue valutazioni la considerazione che la società datrice di lavoro ebbe a formulare nei confronti del G. la specifica contestazione di "rissa nei luoghi di lavoro" quale infrazione integrante giusta causa di recesso senza preavviso ai sensi dell'art. 95 del CCNL per i dipendenti di imprese edili. Correttamente, pertanto il Tribunale ha limitato la propria indagine alla verifica della riconducibilità delle condotte effettivamente poste in essere dal lavoratore a quelle prefigurate dalla contestazione, tralasciando le altre ipotesi considerate dalla disciplina collettiva come teoricamente idonee a giustificare un licenziamento per giusta causa, (e tra esse le "gravi offese verso i compagni di lavoro" di cui pure fa menzione l'art. 95 cit.) in quanto del tutto estranee alla "res litigiosa".

Ciò posto si osserva che la deduzione contenuta nel ricorso, secondo cui il Tribunale avrebbe fornito una interpretazione della norma collettiva non conforme ai criteri legali di ermeneutica negoziale, non è sostenuta da lacuna argomentazione idonea a suffragarne la fondatezza, poiché non sono stati indicati né i modi attraverso i quali si sarebbe realizzata la violazione dell'art. 1362 c.c. e segg. né le ragioni della obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice del merito, rendendo per ciò stesso insindacabile in questa sede di legittimità l'accertamento di fatto in cui si concretano i risultati della operazione di ricerca e di individuazione del significato della clausola negoziale contenuta nella impugnata sentenza (cfr. Cass., 15 settembre 1997, n. 9185; 15 dicembre 1997, n. 12676; sent. n. 12676 del 1997).

Non è vero, comunque, ciò che sostiene la società ricorrente e cioè che il Tribunale sia partito dall'errato presupposto che il concetto di "rissa" accolto dal contratto collettivo applicabile tra le parti derivi dalla corrispondente nozione penalistica.

Al contrario, la sentenza di merito fa espresso riferimento alla nozione di rissa prevista da numerosi contratti collettivi e al significato che comunemente si dà di questo termine, nel quale si individua una contesa - anche tra due sole persone - idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale.

Ed è avendo presente appunto questo concetto "civilistico" (più lato di quello "penalistico", nel quale primeggia la tutela della incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone) che il Tribunale ha escluso, adeguatamente e logicamente motivando il suo convincimento, che la lite tra il G. e un altro operaio, svoltasi durante l'attività lavorativa, avesse caratteristiche tali da integrare il comportamento assunto a motivazione del provvedimento espulsivo.

Ha accertato infatti il Giudice del merito che la lite, seppure animata e accompagnata dal lancio di un sasso (nel cantiere venivano trattate pietre) quando i due lavoratori erano ancora lontani, non era trascesa a vie di fatto, nonostante gli stessi fossero giunti a distanza ravvicinata brandendo picconi e roteando martelli; il che dimostrava che gesti e lanci non avevano intenzioni lesive ma solo intimidatorie e difatti un collega di lavoro ebbe il tempo di scendere da un'altezza di sei metri per calmare gli animi e sedare la contesa tra i due litiganti. Inoltre, sempre secondo il detto accertamento, il diverbio non coinvolse altri lavoratori e non ebbe alcuna ripercussione significativa nell'ambiente di lavoro e sull'ordinato svolgimento dell'attività aziendale.

A questa ricostruzione dei fatti, che costituisce espressione dell'attività tipica del giudizio di merito e che applica principi enunciati da diverse decisioni di questa Corte (cfr. Cass., 29 aprile 1974, n. 1224; 23 dicembre 1977, n. 5742), la società ricorrente oppone censure che si sostanziano in quella di non corretta valutazione delle deposizioni testimoniali, senza indicare, peraltro, quali elementi, emergenti dalla prova e non valorizzati dal giudice di appello, avrebbero determinato, se valutati e correttamente esaminati, una decisione di contenuto diverso da quella adottata. Non può non rilevarsi, infatti, che l'affermazione secondo cui "i due dipendenti non solo si sono azzuffati fra di loro, in modo violento, ma con tale comportamento hanno gravemente turbato la regolarità della vita aziendale ..." non riferisce circostanze indicate dai testi e non esaminate, ma è una conclusione che la parte trae da una sua diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati e sulla cui base (implicitamente) sollecita un riesame del merito - conforme a quella diversa valutazione - che è inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 7380 del 1997; n. 1362 del 1996; n. 3547 del 1994; n. 357 del 1991).

La denuncia poi di violazione dell'art. 2119 c.c., perché ridotto dal giudice del merito a regola di galateo, investe una notazione del tutto marginale e comunque non decisiva nella costruzione argomentativa che sorregge il giudizio di insussistenza nei fatti accertati della giusta causa di licenziamento.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto anche del quarto motivo, con il quale la società C. chiede la totale riforma della sentenza definitiva del Tribunale (n. 1243 del 1996) per le ragioni (difetto di valida procura alle liti) esposte nel primo motivo e per essere tale pronuncia dipendente dalla sentenza non definitiva di accertamento dell'"an".

A sua volta, con il primo motivo del ricorso incidentale, il G. assume che sarebbero stati violati dal Tribunale gli artt. 39 e 40 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e sussisterebbe inoltre il vizio di carenza e di contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo (art. 7 Statuto dei lavoratori) nella statuizione di conferma della sentenza pretorile dichiarativa della litispendenza sotto i seguenti profili:

A) Sotto l'aspetto della proponibilità di domanda nuova con ricorso autonomo per l'accertamento della nullità del licenziamento.

Ricordando che il ricorso ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori era stato depositato prima che la causa nella quale si era chiesto l'accertamento della invalidità sostanziale (illegittimità) del licenziamento fosse stata decisa, il ricorrente sostiene che il primo giudice non doveva dichiarare la litispendenza ma disporre la riunione delle due cause, come ebbe a fare correttamente in appello il Tribunale: detto giudice, peraltro, avrebbe poi dovuto esaminare ambedue le "cause petendi" (nullità e illegittimità) e non già emettere la errata pronuncia di conferma della sentenza di litispendenza.

B) Sotto l'aspetto della mancanza di simultaneità perché possa verificarsi l'ipotesi della litispendenza.

Poiché la litispendenza suppone, oltre che la corrispondenza, nei due giudizi, della "causa petendi" anche la loro simulata pendenza, la stessa non poteva essere dichiarata poiché, nel caso di specie, il primo giudizio stava per concludersi allorché venne depositato il nuovo ricorso.

C) Sotto l'aspetto della non rilevabilità di ufficio della nullità e conseguentemente della necessità e proponibilità di domanda nuova.

Osservando che la domanda di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 è nuova rispetto a quella, preventivamente proposta, di illegittimità del licenziamento medesimo per difetto di giusta causa o di giustificato motivo, il ricorrente sostiene che tale domanda doveva necessariamente essere da lui proposta con separato giudizio, il quale, pertanto, non poteva concludersi con la pronuncia di litispendenza.

D) Sotto l'aspetto della non violazione del principio del "ne bis in idem".

L'affermazione del pretore, di non poter giudicare sulla legittimità del licenziamento, ostandovi il giudicato che avrebbe potuto formarsi sulla prima sentenza, non terrebbe conto del principio che la preclusione derivante dal giudicato opera sul presupposto, non ricorrente nella specie, non solo della identità delle parti ma anche della identità fra l'oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente.

E) Sotto l'aspetto del "dedotto e deducibile".

Neppure avrebbe considerato la sentenza del pretore che l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, il quale non sussisteva nelle due cause messe a confronto.

Le dedotte censure, come sopra rilevato, investono la statuizione del Tribunale che ha rigettato l'appello proposto dal G. avverso la sentenza del pretore del lavoro di Genova n. 366 del 20 febbraio - 19 aprile 1995 e ne ha confermato la relativa pronuncia dichiarativa della litispendenza tra la causa avanti ad esso pretore introdotta e quella precedentemente instaurata davanti ad un diverso giudice del lavoro.

Osserva, peraltro, la Corte che una tale circostanza - il fatto cioè che la sentenza del pretore avesse pronunciato sulla sola competenza - imponeva che le eventuali contestazioni fossero formulate non già con l'appello ma con l'istanza di regolamento di competenza prevista dall'art. 42 c.p.c.

Difatti, benché non integrino "stricto sensu" ipotesi di incompetenza, la litispendenza e la continenza di cause sono equiparate alla incompetenza nella disciplina ed, in particolare, sotto il profilo della impugnabilità della pronuncia che si limiti a rilevare una tale causa di improseguibilità del giudizio mediante regolamento necessario di competenza, in considerazione del fatto che entrambi gli istituti concorrono a identificare il giudice che deve decidere nel caso concreto la causa. Il Tribunale, pertanto, doveva dichiarare inammissibile l'appello erroneamente proposto dal G. e non già pronunciarsi sulla impugnazione attraverso una non consentita decisione di conferma della sentenza pretorile sostanziatasi in una pronuncia declinatoria della competenza.

Al rilievo di ufficio, in questa sede, della suddetta causa di inammissibilità dell'appello non è di ostacolo il contenuto della sentenza impugnata poiché il Tribunale non affronta il problema e non ha adottato alcuna statuizione sul punto. Ed è noto il principio (Cass., Sez. Un., 25 novembre 1983, n. 7070; Cass., 27 marzo 1987, n. 2978; 9 dicembre 1988, n. 6698; 2 febbraio 1990, n. 706) che consente alla Corte di Cassazione di rilevare una causa di inammissibilità della impugnazione, cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla, quando la questione non sia stata presa in esame e non sia stata risolta, con esito positivo o negativo, dal predetto giudice con una decisione esplicita o implicita (in caso contrario la eventuale erroneità della pronuncia potrebbe essere rilevata solo se sia stato presentato un apposito motivo di ricorso).

La Corte deve, dunque, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal G. avverso la sentenza n. 366 del 1995 del pretore del lavoro di Genova e, per conseguenza (art. 382, terzo comma, c.p.c.), cassare senza rinvio la sentenza (non definitiva) del Tribunale nel punto in cui ha confermato l'anzidetta pronuncia, restando assorbite tutte le deduzioni svolte dal ricorrente in via incidentale contro la relativa statuizione.

Resta, del pari, assorbito, in conseguenza del rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, con il quale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 95, comma 3 lett. F del contratto collettivo nonché il vizio di omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente assume che il Tribunale non si sarebbe espresso sulla domanda subordinata (che ripropone per il caso di accoglimento del ricorso principale) con cui si chiedeva fosse accertata la sproporzione della sanzione disciplinare rispetto al fatto commesso.

In conclusione, mentre è da rigettare il ricorso principale, deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mario G. avverso la sentenza n. 366 del 20 febbraio-19 aprile 1995 del pretore del lavoro di Genova, con conseguente Cassazione senza rinvio della sentenza non definitiva del Tribunale nel punto in cui ha confermato la detta pronuncia e vanno, invece, dichiarati assorbiti i due motivi del ricorso incidentale.Tenuto conto dell'esito del presente giudizio di legittimità, la Corte dispone la compensazione per intero tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e, decidendo sul ricorso incidentale, dichiara inammissibile l'appello proposto da Mario G. avverso la sentenza n. 366 del 20 febbraio-19 aprile 1995 del pretore del lavoro di Genova; cassa senza rinvio la sentenza non definitiva del Tribunale nel punto in cui ha confermato la sentenza stessa; dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale medesimo; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 15 maggio 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 1998.