Conteggi lavoro

giovedì 26 aprile 2012

Rissa e differenze con vie di fatto - Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro, sent. del 12.07.2006

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 25/10/2004 B.V. interponeva appello avverso la sentenza indicata in oggetto, nella parte in cui il Tribunale di Roma aveva respinto il suo ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla H. S.p.A.

Con il suo gravame l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del primo giudice sotto molteplici profili; anzitutto, censurava la sentenza per avere riconosciuto provata la giusta causa addotta dalla società appellata a fondamento del licenziamento "de quo".

Infatti, a parere dell'appellante, le testimonianze assunte nel corso del primo grado non avrebbe fornito elementi a conferma della legittimità del licenziamento "de quo";

con il secondo motivo poi si lamenta l'errata valutazione ed applicazione da parte del Tribunale della normativa stabilita dal CCNL Turismo in materia di provvedimenti disciplinari.

Da ultimo, il B. censurava, comunque, la sentenza di primo grado per non avere ritenuto sproporzionato il licenziamento rispetto alla gravità del fatto addebitatogli.

Si è costituita in giudizio la H. S.p.A. a mezzo di memoria depositata il 15/5/2003, resistendo al gravame.

Da ultimo, alla odierna udienza, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni sopra indicate; al termine della discussione è stata data lettura del dispositivo.

L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.

La Corte rileva che la valutazione delle prove testimoniali operata dal primo del giudice appare corretta e rispondente a quanto concretamente emerso nel corso dell'esame dei testi stessi.

Al riguardo si osserva che il teste P. riferì che il giorno 20/2/2002 (all'interno dei locali cucine dell'H.) intorno alle ore 17,00 aveva sentito l'appellante e l'altro dipendente D'A. litigare tra di loro nella sala lavaggio; una volta avvicinatosi ai due vide direttamente i due continuare a litigare ed il B. che lanciava contro il D'A. una pentola e due piatti.

Lo stesso teste precisò che la sala lavaggio è adiacente alla sala ristorante e che la discussione tra i due dipendenti durò sei o sette minuti e che dovette rimproverarli, anche perché vi erano clienti nella sala adiacente (cfr. verbale udienza 17/1/2003).

Tale ricostruzione dei fatti è stata sostanzialmente confermata anche dal teste M. il quale dichiarò che il B. ed il D'A. litigavano tra loro dicendosi parolacce varie, tirandosi attrezzi da cucina e pentole; lo stesso teste precisò che egli si trovava in una zona della cucina dalla quale era visibile la sala lavaggio dove avvennero i fatti e che vi furono lamentele dei clienti che avevano sentito le grida dei due (cfr. verbale udienza 11/2/2004).

Inoltre, al contrario di quanto sostenuto nell'impugnazione, la testimonianza resa da D.G.R. non consente di giungere a differenti conclusioni, poiché tale teste dichiarò di avere sentito soltanto le voci dei due che litigavano.

Infatti, egli si trovava in un locale diverso rispetto a quello della sala lavaggio e precisò che egli andò via poco dopo avere sentito i due litigare; pertanto, il D.G. non vide (a differenza degli altri due testi) direttamente i due che litigavano e pertanto la sua deposizione non è attendibile con riferimento al lancio degli attrezzi da cucina; comunque, il teste si allontanò dal luogo di lavoro poco dopo avere udito la discussione in questione (cfr. verbale udienza 11/2/2004).

Quanto poi alle pretese (dall'appellante) discordanze tra gli orari ed i particolari delle testimonianze rese dal P. e dal M., la Corte rileva che si tratta di differenze relative a particolari di scarso rilievo, mentre le deposizioni sono coincidenti nella globale ricostruzione dei fatti; né d'altra parte la sola circostanza che si tratti di dipendenti della società appellata costituisce un fatto che, di per sé solo, ne possa inficiare la credibilità in assenza di altri elementi oggettivi.

Ciò posto, la Corte ritiene che l'istruttoria svolta in primo grado abbia consentito di ritenere provato che effettivamente, il giorno 20/2/2004, il B. mentre era al lavoro ebbe una violenta lite con un altro dipendente con cui si scambiò insulti vari e verso il quale lanciò anche alcune stoviglie (una pentola, dei piatti e degli attrezzi da cucina).

Con riferimento, poi, alla censura relativa alla normativa collettiva in materia di licenziamenti disciplinari, la Corte osserva che l'art. 167, lettere f ed h del CCNL prevede, tra le cause del licenziamento per giusta causa, anche il diverbio litigioso seguito da vie dì fatto ed il danneggiamento volontario del materiale interno all'azienda.

Ciò premesso, appare ampiamente provato che nel caso di specie vi fu un violento litigio tra l'appellante ed il D'A. ("... litigavano dicendosi parolacce, mandandosi a quel paese…" cfr. deposizione M. ud. 11/2/2004); inoltre, è stato accertato che il B. lanciò contro il collega (che si trovava di spalle) una pentola, dei piatti e delle suppellettili e che i piatti si ruppero (cfr. esame testi M. e P.).

La Corte osserva che per potersi parlare di "vie di fatto" non è necessario che vi sia una rissa od uno scambio di colpi, dovendosi ritenere sufficiente (recte: equipollente) anche il lancio di oggetti contro un collega di lavoro, con il quale si abbia in corso una lite, con l'intento di colpirlo poiché il fine dell'azione è lo stesso del colpirlo direttamente con un pugno o con un calcio.

Analogamente, si ritiene provato anche il danneggiamento volontario del materiale dell'azienda, poiché il B., tra le altre cose, lanciò volontariamente dei piatti contro il D'A. che cadendo in terra si ruppero (cfr. deposizione P.).

Da ultimo, con riferimento al motivo di impugnazione relativo alla sproporzione tra l'addebito e la sanzione inflitta, si osserva che il licenziamento nel caso di specie appare pienamente proporzionato rispetto alla gravità dei fatti contestati.

Infatti, deve tenersi conto della circostanza che l'episodio si è verificato nelle vicinanze della sala ristorante, nella quale vi erano dei clienti che sentirono le urla ed i rumori tanto che se ne lamentarono con l'altro personale; inoltre, i fatti potevano provocare serie conseguenze visto il lancio di oggetti effettuato dall'appellante contro il D'A.

Tale comportamento si appalesa tanto più grave, in quanto commesso nei riguardi di un collega di lavoro e per motivi futili; invero, lo stesso appellante, nel corso del suo interrogatorio libero, ebbe a precisare che la discussione era sorta per i turni di lavoro (cfr. verbale udienza 26/5/2003).

L'appello, pertanto, deve essere rigettato; sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta l'appello; spese del grado compensate.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2006.

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2006.