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martedì 3 aprile 2012

Mutamento di interpretazione consolidata di norme processuali - giusto processo - Cass., sezione lavoro, sentenza n. 4259 del 16.03.2012

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da M.C. contro la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta contro la Rete Ferroviaria Italiana, diretta al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella qualifica di segretario superiore di 1^ classe.

La Corte d'appello, facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 20604 del 2008, ha dato rilievo al fatto che l'appellante, nonostante la comunicazione in tempo utile del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non aveva proceduto alla notifica del ricorso in appello prima di detta udienza. Dava atto che all'appellante era stato concesso alla medesima udienza nuovo termine per la notifica, ma escludeva la rilevanza dell'intervenuta ottemperanza a tale ordine di rinnovazione, seguita dalla costituzione in giudizio della controparte, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite.

Il M. ricorre per cassazione con due motivi.

La società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 291 e 152 c.p.c., lamenta l'erronea assimilazione tra termini perentori e ordinatori, con riferimento alla ragionevole durata del processo, assumendo che invece solo la legge può determinare le conseguenze dell'inosservanza del termine ordinatorio. Si rileva anche l'incongruità del riferimento al principio della ragionevole durata del processo in ipotesi in cui, come nella specie, l'udienza di discussione è fissata a distanza di anni dal deposito del ricorso.

1.2. Il secondo motivo, denunciando mancato rispetto dell'art. 435 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., richiama la circostanza che nella specie lo stesso decreto di fissazione dell'udienza era intervenuto a grande distanza di tempo dal deposito del ricorso e quindi senza il rispetto del relativo termine ordinatorio di legge.

2. Il ricorso, i cui due motivi sono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è meritevole di accoglimento.

In punto di fatto deve rilevarsi che nella specie il ricorso in appello è stato depositato in data 19.12.2003 e che il decreto ex art. 435 c.p.c., di fissazione dell'udienza di discussione al 29.9.2006 è stato comunicato il 21.4.2006. Successivamente l'istanza del ricorrente di assegnazione di un nuovo termine per la notifica è stata proposta, dopo un rinvio per la produzione della copia notificata del ricorso, in data 3.11.2006.

E' ben noto, poi, che all'epoca la giurisprudenza da molti anni era costantemente orientata nel senso della sanabilità nel rito del lavoro della omessa tempestiva notificazione del ricorso in appello, sulla base del principio secondo cui in tale tipo di controversie la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ., comma 1, e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso - decreto (in tal senso Cass. S.U. n. 6841 e 9331 del 1996 e n. 7901/2003 e numerosissime sentenze della sezione lavoro e di altre sezioni semplici).

Si può quindi affermare che la parte nel non attribuire rilievo preclusivo del buon fine dell'impugnazione al rigoroso rispetto del termine indicato dal codice di procedura civile per la notificazione del ricorso in appello ha ragionevolmente confidato nell'interpretazione della disciplina sulla notificazione del ricorso in appello nel rito di lavoro risultante da giurisprudenza consolidata, affermatasi in base a pronunce della stessa Cassazione a sezioni unite. Del resto sulla base dello stesso orientamento giurisprudenziale venne accolta dalla Corte d'appello la richiesta di assegnazione di un nuovo termine per la notificazione dell'atto.

Si ritiene quindi che possa trovare applicazione il principio recentemente enunciato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 15144 del 2011, secondo cui il valore del giusto processo impone che, quando interviene un non prevedibile mutamento di interpretazione di norme processuali - nella specie il revirement di cui a Cass. S.U. n. 20604 del 2008, sulla (immediata) improcedibilità dell'appello nel rito del lavoro in caso di mancata notificazione del relativo ricorso - , sia esclusa l'operatività di preclusioni o decadenze derivanti dalla norma nella portata di cui all'innovativa interpretazione, nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa.

E' opportuno anche osservare che il principio del giusto processo che impone di fare salvo, in materia di regole processuali, l'affidamento delle parti sull'apparenza del diritto conseguente ad una consolidata interpretazione giurisprudenziale, può trovare diretta attuazione, secondo la richiamata sentenza delle Sezioni unite, quando viene in rilievo un problema di tempestività dell'atto, attraverso l'esclusione dell'operatività della preclusione derivante dalla nuova interpretazione della legge. Ciò appare poter implicare che in fattispecie del genere (casi in cui venga in questione in problema di tempestività dell'atto), debba farsi applicazione, nel concorso delle previste condizioni di scusabilità, della regola processuale così come ritenuta vigente prima del mutamento di giurisprudenza (c.d. overruling).

Sul piano delle regole del giudizio di cassazione tale ricostruzione implica che, ai fini dell'ammissibilità e della accoglibilità del ricorso con cui si lamenti l'applicazione da parte del giudice a quo della regola processuale così come identificata in adesione al nuovo orientamento interpretativo, sia sufficiente che con il ricorso per cassazione si lamenti la violazione della norma corrispondente alla precedente consolidata interpretazione, rimanendo affidata alla Corte di cassazione, giudice anche del fatto in materia di rispetto delle regole del processo, l'accertamento circa la configurabilità nella specie delle condizioni relative alla scusabilità dell'errore all'epoca dello svolgimento della specifica vicenda processuale, errore il cui possibile ricorrere è insito nel riferimento stesso alla norma così come precedentemente interpretata.

La ragionevolezza di tale modalità di applicazione dei principi sul giusto processo enunciato dalla già richiamata sentenza Cass. S.U. n. 15144 del 2011 trova conferma nel rilievo che altrimenti la tutela offerta dall'operare dei principi sul giusto processo non potrebbe, generalmente, trovare concreta applicazione relativamente a tutte le cause in cui il ricorso per cassazione sia stato formulato prima dell'elaborazione da parte delle sezioni unite del criterio sulla tutela dell'affidamento incolpevole.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice ai fini dell'ulteriore corso del giudizio. Al riguardo deve osservarsi che, come risulta dalla sentenza impugnata, a seguito della concessione del nuovo termine per la notifica del ricorso in appello, la Rete ferroviaria Italiana s.p.a. si era costituita dieci giorni prima dell'udienza con memoria contenente, oltre che l'eccezione di "estinzione del giudizio" per la mancata notifica dell'appello - questione assorbita e superata dalla dichiarazione di improcedibilità dell'appello e dalla presente pronuncia -, appello incidentale, dichiarato inefficace in conseguenza della improcedibilità dell'appello principale. Il giudice di rinvio dovrà quindi esaminare anche l'appello incidentale, a cominciare dalle eventuali relative questioni di carattere processuale.

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catanzaro.