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mercoledì 18 aprile 2012

Specifico motivo di licenziamento e necessità di sua dimostrazione da parte del datore di lavoro - CAss., sez. lavoro sent. n. 5358 del 04.04.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La S. spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Genova, pubblicata il giorno 8 maggio 2009, che ha rigettato i suoi appelli contro le decisioni relative alla controversia con M.M..

Quest'ultimo aveva stipulato con la società un contratto di collaborazione continuata e continuativa ed era stato licenziato per razionalizzazione aziendale. Agì in giudizio chiedendo l'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, l'illegittimità del licenziamento con le conseguenze di legge, alcune differenze retributive, oltre che il risarcimento danni da un preteso demansionamento.

Il Tribunale di Genova emise una sentenza non definitiva con la quale, accogliendo in parte il ricorso, dichiarò che il rapporto era stato di lavoro con funzioni di dirigente, dichiarò la illegittimità del recesso e riconobbe al M. l'indennità di preavviso, il TFR, l'indennità supplementare e il pagamento delle differenze retributive. Con la decisione definitiva, espletata una ctu, condannò la società a corrispondere al M. la somma di 179.897,40 Euro. La domanda relativa al demansionamento venne respinta.

Entrambe le parti impugnarono le sentenze non definitiva e definitiva.

La Corte d'appello di Genova, riuniti i ricorsi, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, ha condannato il M. a restituire alla società la somma di 4.407,37 Euro, confermando la decisione per il resto e condannando la società a rifondere integralmente le spese di gravame.

Il ricorso della società è articolato in nove motivi. Il M. ha notificato e depositato un controricorso. Entrambe la parti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo la società denunzia violazione degli artt. 1322, 1362, 1372 e 2094 c.c., chiedendo alla Corte di stabilire se l'interprete possa o meno "prescindere come ha fatto il giudice territoriale, dalla volontà delle parti consacrata in una dichiarazione, che deve costituire il necessario punto di partenza dell'indagine". il secondo motivo si denunzia il vizio di motivazione insufficiente e in parte contraddittoria per avere la Corte mancato di muovere dal "nomen iuris" o comunque di valutarlo (pag. 10) e per avere effettuato un esame dei vari indici della subordinazione "del tutto insoddisfacente" in quanto "le circostanze valorizzate per individuare, nella fattispecie in esame, i caratteri della subordinazione o sono state valutate in modo incongruo o sono di per sè non significative". Nel quesito di diritto formulato a conclusione del motivo si afferma che il "fatto controverso" su cui la motivazione sarebbe "carente" è la "effettiva natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti in relazione al quale i giudici di merito hanno ritenuto la natura subordinata, desumendola da una pluralità di indici nella specie non probanti, omettendo invece di considerare il nomen juris dato dalle parti al rapporto e trascurando elementi probatori da cui emergeva la totale autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività".

Tali motivi sono inammissibili perchè vanno oltre i limiti del giudizio di cassazione richiedendo espressamente una diversa valutazione di merito. Con il primo si chiede una diversa valutazione del complesso di indici considerati dalla Corte e valutatati in sentenza con adeguata motivazione. Il secondo indica una mera carenza di motivazione in ordine a quello che non è un fatto, la natura subordinata del rapporto, ma una qualificazione giuridica di fatti, i singoli elementi sintomatici, di cui non si censura l'esistenza, ma la valutazione specifica e complessiva formulata dalla Corte. E poichè tale valutazione è adeguata e priva di incoerenze logiche, la diversa valutazione proposta dalla parte ricorrente va oltre i limiti del giudizio di legittimità ed è pertanto inammissibile.

Con i motivi dal terzo al settimo si censura la parte della sentenza concernente l'illegittimità del licenziamento e le conseguenze relative.

La tesi della società ricorrente è che il M. era in pensione di vecchiaia e quindi era inapplicabile l'art. 22 del c.c.n.l., il cui u.c. sancisce "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che comunque abbia superato il 65mo anno di età".

A monte di tali censure vi è il problema di stabilire se la questione che il M. fosse in dette condizioni sia stata posta e dimostrata dalla società. Secondo la società ricorrente la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio di acquisizione processuale emergente, fra gli altri dall'art. 169 c.p.c. e art. 79 disp. att. c.p.c. (terzo motivo). La Corte in base a tale principio aveva il dovere di decidere ponendo a sostegno tutta la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente compresi i tabulati pensionistici INPS prodotti in prime cure dal ricorrente ed attestanti la percezione della pensione di vecchiaia prima della risoluzione del rapporto (quarto motivo). Sarebbe stato violato l'art. 437 c.p.c., in quanto il fatto che il lavoratore fosse in pensione integra una eccezione rilevabile anche d'ufficio per la prima volta in appello (quinto motivo).

Esaminando congiuntamente tali censure, strettamente connesse tra loro, deve sottolinearsi che, come correttamente motiva la sentenza, il licenziamento è stato intimato il 23 gennaio 2003 adducendo un motivo specifico, poi risultato non provato, costituito dalla incorporazione nella D. spa e dalla conseguente necessità di razionalizzazione. Questo dato è decisivo. Se il datore di lavoro da una specifica motivazione del licenziamento, deve poi dimostrarne la fondatezza. Rispetto a questa situazione è irrilevante che il lavoratore avrebbe potuto essere licenziato per altra ragione o senza motivazione.

Le altre questioni poste rimangono assorbite. Giova comunque rimarcare che la questione della inapplicabilità dell'art. 22 a causa del pensionamento, essendo fondata su di una disposizione contrattuale collettiva, doveva essere posta dalla società ai sensi e nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. ed è invece stata posta tardivamente. La giustificazione fornita a tal fine dalla società non risultò convincente, mentre la difesa del M. contestò immediatamente la deduzione della S. effettuata solo dopo la sentenza non definitiva e produsse una documentazione dalla quale risulta che la società effettuava trattenute sui compensi non nella misura del 12,5% ma del 10%, cioè nella quota del lavoratore che usufruisce di pensione, dal che si desume, inequivocabilmente, che in corso di rapporto era a conoscenza di tale situazione. Si discute anche della mancata impugnazione dell'inciso della sentenza di primo grado che qualifica la pensione di "anzianità": con il sesto motivo si sostiene che l'impugnazione era ad ampio raggio. Tuttavia questo è solo uno degli argomenti utilizzati dalla Corte e non è decisivo.

Con l'ottavo motivo la società ricorrente denunzia un preteso errore, da parte della Corte d'appello, nel calcolo della indennità supplementare, con conseguente violazione dell'art. 23 c.c.n.l..

L'errore consisterebbe nel fatto che indennità supplementare va calcolata sul preavviso, ma il preavviso non era di 11 mensilità e mezzo, bensì di 10 mensilità perchè doveva essere calcolato in relazione ad una anzianità di sei anni. Dimentica però la ricorrente che, a norma dell'articolo 19 dello stesso contratto collettivo (per i dirigenti delle imprese industriali del 23 maggio 2000), l'indennità supplementare va sì calcolata considerando il preavviso, ma a tale importo devono aggiungersi due mesi. Aggiungendo due mesi, il calcolo operato dalla Corte d'appello risulta pienamente corretto.

La ricorrente sostiene, infine, che vi sarebbe stata omissione di pronuncia su di un capo della domanda. Il Tribunale condannò la società al pagamento di differenze retributive per l'importo di 27.812,00 Euro. La società assume di aver sottolineato che se per due anni (1997 e 1999) quanto corrisposto era inferiore ai minimi, nel resto degli anni era stato superiore, ed assume di aver formulato una richiesta di compensazione degli importi. Su questo punto la Corte non si sarebbe espressa. Il motivo è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene riprodotto il testo di tale richiesta.

II ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione al M. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 70,00 Euro, nonchè 4.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.