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mercoledì 18 aprile 2012

Nullità del termine e conciliazione - Cass. sent. n. 5278 del 03.04.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/12/06 - 15/1/07 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta dalla società Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con F.G. in relazione al periodo 1/2/01 - 31/5/01. Con tale sentenza il primo giudice aveva, altresì, accertato che tra le parti si era costituito un rapporto a tempo indeterminato sin dal suo inizio ed aveva condannato la società convenuta alla corresponsione delle retribuzioni dalla data di notifica della comunicazione concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, dedotto l'"aliunde perceptum", oltre che alle spese di lite.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver escluso, mancandone la prova, che nella fattispecie ricorresse un'ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, come eccepito dalla società postale, e che sussistessero le condizioni legittimanti l'assunzione a termine del F., come infondatamente sostenuto dalla stessa società appellante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a. che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso F.G..

Motivi della decisione

Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra la società ricorrente e F.G., come da copia in atti del verbale di conciliazione del 28/5/2008 redatto innanzi alla Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino con l'assistenza dei rappresentanti dei rispettivi sindacati, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero, dal predetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo generale concernente sia la controversia "de qua" che il giudizio di revocazione pendente innanzi alla Corte d'appello di Torino, con rinuncia del F. a tutte le domande proposte col ricorso introduttivo e agli effetti a lui favorevoli della sentenza d'appello, dietro accettazione della somma lorda di Euro 4.470,87, e con contestuale accettazione di tali rinunce da parte della odierna società ricorrente che, a sua volta, ha rinunziato sia al ricorso per cassazione che a quello per revocazione, accollandosi definitivamente le spese del primo e secondo grado di giudizio. Per le ulteriori spese le parti si sono accordate nel senso che le stesse restano rispettivamente a loro carico. Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13.7.2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti, dal momento che col predetto accordo transattivo si è deciso che le eventuali spese successive a quelle dei giudizi di merito restano a carico delle rispettive parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.