Conteggi lavoro

venerdì 20 aprile 2012

Vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - Cass., sez. lavoro, sent. n. 17109 del 22.07.2009

Svolgimento del processo

R.G. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Milano l'A. - (già Istituto Autonomo Case Popolari di (OMISSIS)), presso cui aveva lavorato dall'1.10.1964 al 31.3.1998 e sulle premesse che:

- la convenuta aveva stipulato con l'Ina una polizza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto in favore dei propri dipendenti;

- nel (OMISSIS) aveva chiesto e ottenuto dalla datrice di lavoro un acconto sull'indennità di fine rapporto di L. 16.310.232 lorde;

- cessato il rapporto, l'Ina aveva inviato all'A. il prospetto delle somme spettanti ad esso ricorrente, pari, al netto dell'imposta, a L. 81.527.890;

- l'A. aveva liquidato il TFR sottraendo l'importo dell'acconto e pagando, concretamente, L. 54.079.365;

- gli doveva essere versata l'ulteriore somma di L. 13.150.740 (corrispondente ad Euro 6.791,79), pari alla differenza tra l'importo netto risultante dal prospetto dell'Ina (L. 81.527.890) e la somma lorda ricevuta a titolo di TFR (L. 68.377.150);

chiese quindi la condanna della convenuta al pagamento dell'anzidetta somma di Euro 6.791,79, oltre rivalutazione e interessi. Il Giudice adito accolse la domanda, sul rilievo che l'A., avendo quantificato il TFR in nette L. 68.377.150, detratto l'anticipo di L. 14.297.785 corrisposto nel (OMISSIS) e pagata la differenza di nette L. 54.079.365, aveva ingiustificatamente assorbito la plusvalenza assicurativa, derivante a favore del ricorrente dalla polizza Ina, di L. 13.150.740, pari ad Euro 6.791,79.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 15.2 - 10.3.2005, accogliendo il gravame proposto dall'A., rigettò la domanda, con compensazione delle spese di entrambi i gradi, osservando che:

- alla base della domanda vi era il rilievo che l'A. aveva iniziato i versamenti all'Ina dal (OMISSIS), dopo quindi che all'attore era stata fatta un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, cosicchè quest'ultimo non avrebbe dovuto essere defalcato dal dovuto, posto che le somme assicurate erano solo quelle inerenti al trattamento differenziale, quest'ultimo comprensivo della cosiddetta plusvalenza assicurativa, e cioè del rendimento dei premi pagati, spettante al dipendente;

- era invece risultato, alla stregua dell'esperita istruttoria, che la polizza del (OMISSIS) aveva fatto seguito a precedenti contratti d'assicurazione iniziati nel 1970, e che doveva ritenersi che, in tale occasione, era stato anche pagato in unica soluzione il premio del periodo 1964-1970.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L'intimata A. ha resistito con controricorso, censurando a sua volta in via incidentale la sentenza impugnata in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Motivi della decisione

1. La doglianza svolta dall'intimata con il controricorso e relativa alla disposta regolamentazione delle spese di lite va qualificata come ricorso incidentale, contenendo i requisiti di cui all'art. 371 c.p.c., in relazione agli artt. 365, 366 e 369 c.p.c..

Va quindi disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione di legge (art. 1176 c.c.), deducendo la spettanza a suo favore sia dell'importo dovuto a titolo di TFR, sia di quello rappresentato dalla plusvalenza per costituire la quale era stata accesa la polizza con l'Istituto assicuratore.

Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale aveva travisato sia le domande svolte, che le affermazioni della sentenza di prime cure, poichè la domanda concerneva la spettanza, a suo favore, oltre che del nominale TFR, anche della plusvalenza oggetto sostanziale del contratto di assicurazione, cosicchè la sentenza impugnata risultava priva di qualsiasi motivazione al riguardo e contraddittoria.

Con il terzo motivo il ricorrente principale osserva che la cassazione della sentenza impugnata comporterà anche la condanna della parte datoriale al pagamento degli accessori di legge decorrenti dalla data di esistenza del diritto al pagamento del capitale.

Con l'unico motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione di legge (art. 91 c.p.c.), per non avere la Corte territoriale seguito il principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.

3. La disamina del secondo motivo del ricorso principale è logicamente prioritaria.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11755/2004; 254/2006; 409/2006).

Nel caso di specie il ricorrente principale si duole appunto del fatto che la Corte territoriale abbia respinto la domanda svolta senza considerare che l'oggetto della stessa ineriva alla spettanza della cosiddetta plusvalenza (rispetto a quanto dovuto a titolo di TFR) derivante dal contratto di assicurazione concluso (a favore dei dipendenti) tra la parte datoriale e l'Ina; in sostanza, quindi, la Corte territoriale avrebbe pronunciato (respingendola) su una domanda diversa da quella svolta.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, come questa Corte ha potuto direttamente accertare, l'odierno ricorrente richiese il pagamento della somma di euro 6.791,79, ricavata per differenza tra l'importo netto spettantegli secondo il conteggio dell'Ina (L. 81.527.890) e la somma lorda ricevuta a titolo di TFR (L. 68.377.150), dopo avere peraltro dedotto che l'importo netto liquidatogli (per sottrazione dell'acconto percepito) era stato di L. 54.079.365.

Risulta dunque di piana evidenza che la somma richiesta non consisteva nell'importo già erogatogli a titolo di anticipazione sul TFR, ma nella plusvalenza, rispetto al TFR, derivante dal concluso contratto assicurativo e che la causa petendi non era rappresentata dall'indebito defalco dell'anticipazione, bensì dalla ritenuta spettanza della suddetta plusvalenza.

La Corte territoriale non ha quindi pronunciato sulla domanda effettivamente svolta.

Il motivo all'esame risulta dunque fondato.

4. Consegue l'accoglimento del ricorso (con assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale) e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri e il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2009