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giovedì 17 maggio 2012

La subordinazione consiste nel potere del datore di lavoro di impartire al lavoratore, inquadrato nell'organizzazione dell'impresa, ordini e direttive cui corrisponde nel lavoratove il dovere di attenervisi - Cass., sez. lavoro, sent. n. 6336 del 06.06.1995

Svolgimento del processo

G. J., con ricorso del 26 maggio 1989, conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Udine, la Cassa di R. U. e P.; esponeva di avere svolto, in favore di quest'ultima, attività di messo notificatore saltuario dal 18 gennaio 1956 al maggio 1970 (data in cui era stato assunto a tempo indeterminato come impiegato dell'Istituto di Credito suddetto) e deduceva che il rapporto doveva qualificarsi di lavoro subordinato sin dall'origine; chiedeva, pertanto, che ciò venisse riconosciuto giudizialmente, con conseguente condanna della CRUP al versamento delle relative differenze retributive, nonché alla costituzione di una rendita vitalizia in suo favore a partire dall'1 agosto 1988 e al versamento dei relativi arretrati.

La convenuta resisteva alla domanda, assumendo che il rapporto di lavoro nel periodo 1956-1970 doveva qualificarsi come autonomo.

Istruita la causa con prova testimoniale e ctu, il Pretore di Udine, con sentenza del 10 gennaio 1992, respingeva il ricorso.

Lo J. proponeva appello, del quale la Cassa chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 10 luglio 1992, rigettava il gravame.

Lo J. ha proposto ricorso per cassazione.

L'intimata ha depositato controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 222 c.c.

"Pur accettandosi la ricostruzione dei fatti eseguita dal Tribunale" (che, però, si definisce subito dopo: "fallace in qualche punto") si afferma che andava ravvisata la subordinazione nel rapporto de quo in base ai suddetti elementi:

a) durata del rapporto (14 anni);

b) continuità dello stesso;

c) unicità di esso come fonte reddituale dello J.;

d) irrinunciabilità, pena la perdita del lavoro, da parte dello J. a fornire la prestazione richiestagli;

e) sostanziale inquadramento organico del ricorrente;

f) obbligo di accettazione dell'incarico secondo le esigenze e direttive dell'impresa;

g) assenza di rischio specifico;

h) attribuzione della posizione di lavoratore subordinato a termine;

i) continua corresponsione dei contributi all'I.N.P.S.

Il motivo è infondato.

Per stabilire se il rapporto di lavoro è autonomo o subordinato deve accertarsi se sussiste o no l'elemento della subordinazione. Questo consiste nel potere del datore di lavoro di impartire al lavoratore, inquadrato nell'organizzazione dell'impresa, ordini e direttive cui corrisponde nel lavoratove il dovere di attenervisi pedissequamente e, quindi, comporta nel datore di lavoro, il potere gerarchico, cui si accompagna quello disciplinare, nei confronti del lavoratore che si pone, per converso, in una situazione di soggezione nei confronti del datore di lavoro.

Tutti gli elementi esposti dal ricorrente sono, dunque, inconferenti se dagli stessi non emerge la subordinazione così come sopra delineata.

Orbene, nel caso di specie, dai dati evidenziati in ricorso, la subordinazione appare completamente esclusa.

Irrilevante è la durata del rapporto (14 anni).

Ben può un rapporto di lavoro autonomo avere lunga durata (si pensi, ad esempio, ad un libero professionista cui ci si appoggi, costantemente, per la fiducia che vi si ripone).

Irrilevante è del pari, la continuità del rapporto, che, peraltro, nel caso di specie, è stata smentita dal Tribunale, il quale ha accertato che l'attore "ha prestato la sua attività limitatamente a certi periodi dell'anno e dietro specifico incarico che di volta in volta gli veniva affidato". Lo stesso ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, fece riferimento a un rapporto "saltuario".

La continuità può sussistere anche nel rapporto di lavoro autonomo (si pensi al libero professionista costantemente in rapporti di lavoro col datore di lavoro).

Ininfluente è del pari, che il rapporto di lavoro sia l'unica fonte di reddito, ben potendo, il lavoratore autonomo, avere un unico cliente, o perché questo ne assorbe tutte le capacità lavorative o per incapacità del lavoratore di reperirne altri.

La circostanza che lo J. non poteva rinunciare a fornire le prestazioni richiestegli, pena la perdita del lavoro (lett. d), come è lampante, non è distintiva della subordinazione: anche il lavoratore autonomo, se rinuncia all'incarico, perde il relativo lavoro.

L'asserito inquadramento organico non è stato minimamente provato. Lo stesso ricorrente lo fa discendere dal fatto che l'attività di esattore contiene in sè quella di notificatore delle cartelle di pagamento".

Sennonché trattasi di circostanza nient'affatto indicativa: la notificazione delle cartelle non comporta necessariamente l'inquadramento organico nell'impresa, ben potendo affidarsi ad elementi estranei alla stessa.

Circa "l'obbligo di accettazione dell'incarico secondo le esigenze e direttive dell'impresa" va osservato che i tempi, i modi e i ritmi del lavoro si svolgevano, come accertato dal Tribunale, al di fuori del controllo dell'azienda "salvo a rispettare le prescrizioni dettate in materia dall'ordinamento giuridico", per cui esattamente il Tribunale ha rilevato trattarsi di un'obbligazione di risultato assunta dal lavoratore, il quale era compensato per ogni relata di notifica compiuta, naturalmente sia che il destinatario fosse reperito o no, perché il reperimento del destinatario sta al di fuori del compito del notificatore.

Circa l'obbligo di accettare l'incarico (lett. f) nel senso che il ricorrente non poteva scegliere fra un pacco e l'altro di cartelle, fra una zone e l'altra, fra contribuenti e altri, va rilevato che queste caratteristiche si rinvengono anche nel lavoro autonomo: è il datore di lavoro che offre il lavoro; il lavoratore può accettarlo o meno, ma non può pretendere di scegliere il lavoro da svolgere.

L'asserita assenza di rischio (lett. g) non sussisteva: il lavoratore era pagato ad accesso, quindi se non lavorava non era pagato. Invece, il lavoratore dipendente deve porre a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo lavorativo ed è pagato indipendentemente dal fatto se in detto tempo vengano impiegate o no le sue energie lavorative.

A nulla rilevava, poi, l'attribuzione della posizione di lavoratore subordinato a termine (oltretutto nulla, come deduce lo stesso ricorrente, per legge e per carenza di prova scritta sul termine) e il versamento di contributi.

Il nomen iuris dato al rapporto di lavoro spiega effetto a meno che non venga smentito dai fatti, cioè dalla reale configurazione del rapporto come si deduce dall'effettivo svolgimento di esso.

Nel caso di specie il Tribunale ha accertato, senza che sul punto il ricorrente abbia potuto portare, come si è visto, validi argomenti contrari, l'autonomia del rapporto di lavoro. Ne consegue che il nomen iuris dato al contratto è risultato smentito dalla reale connotazione del rapporto, svolgentesi in piena autonomia, al di fuori di ordini, controlli e direttive da parte del datore di lavoro, con l'unico obbligo di rendere il risultato richiesto, senza alcuna soggezione gerarchica, per quanto attiene ai modi e ai tempi della prestazione e restando il lavoratore al di fuori dell'organizzazione dell'impresa, per assoluta inessenzialità del suo inserimento.

Ne deriva che il versamento dei contributi, quale conseguenza dell'inesatto nomen iuris, appare condividerne l'erroneità.

Il motivo va, dunque, disatteso.

Col secondo mezzo si assume la violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.

Il ricorrente si richiama alla reale volontà delle parti, come esplicitata dal nomen iuris e dal versamento dei contributi, per cui, a suo avviso, l'interpretazione di buona fede del contratto, prevista dall'art. 1366 c.c., dovrebbe condurre alla qualificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato. Si evidenzia la presunzione creata dal nomen iuris e il conseguenziale affidamento del prestatore d'opera.

Il motivo è infondato.

Si è già detto sotto il primo motivo e trattasi di principio consolidato che il nomen iuris dato al contratto di lavoro può essere smentito dalla reale configurazione data, nei fatti, al rapporto stesso.

Tale è il caso di specie dove, per come accertato dal Tribunale, senza che il ricorrente, come si è visto sotto il primo motivo, abbia portato validi argomenti contrari, il rapporto di lavoro si è sempre svolto con il carattere di una chiara autonomia. Ne consegue che non possono essere invocati l'interpretazione seconda buona fede e il principio di affidamento in favore del lavoratore, perché l'evidenza del rapporto, così come di fatto chiaramente e continuativamente svolto, stata ad attestare l'autonomia del medesimo e, quindi, l'erroneità del nomen iuris.

Col terzo motivo si assume l'omessa motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) in relazione all'art. 137 del D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858.

Si afferma che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 135 del D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, il quale stabilisce che l'ufficiale esattoriale (cui è parificato il messo notificatore) esercita le sue funzioni alle dipendenze dell'esattore.

Il motivo è infondato.

La prevalente giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto (sent. n. 41 del 1989, n. 5322 del 1986) la possibilità che l'attività del messo notificatore sia svolta in regime di autonomia. Non può ritenersi, all'opposto, che la subordinazione debba nascere necessariamente dalla dizione dell'art. 135 citato, dato che la stessa legge sull'esattoria del 1963, all'art. 145 prevede, quale ipotesi sanzionata ma possibile, che l'esattore si avvalga di messi non abilitati e non autorizzati, cioè privi dei requisiti di legge; quindi, se ne ricava, a maggior ragione di messi in regime di autonomia, mentre l'inosservanza delle norme di detto testo unico è contemplata dal medesimo testo di legge, quale ipotesi possibile, ancorché colpita da semplice sanzione, dall'art. 147 stessa legge; quindi non a pena di nullità.

La possibilità, dunque, di un rapporto di lavoro autonomo è sempre sussistente e detto rapporto va ritenuto, quando, come nel caso di specie, venga dimostrata l'insussistenza della subordinazione, non potendosi ritenere, in base a una praesunptio iuris et de iure la subordinazione del rapporto di lavoro che lega il messo notificatore all'esattore.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa, fra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 17 maggio 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 GIUGNO 1995.