Svolgimento del processo
Con sentenza in data 3 dicembre 1998, il Tribunale di Palmi riG.tava l'appello proposto da I. N. avverso la decisione del Pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, che aveva respinto la richiesta avanzata dallo stesso lavoratore, intesa ad ottenere la affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, previa dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinati, intercorsi dapprima, con la SOGEM s.p.a. e poi con la G. s.p.a. (successore universale della prima società), per l'attività di notifica delle cartelle esattoriali in qualità di messo notificatore presso lo sportello di Polistena.
In ordine al primo dei due motivi di appello articolati dal N., il Tribunale osservava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fosse, secondo le regole generali, a carico del lavoratore (dovendosi comunque escludere una sorta di presunzione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro desumibile dal quadro normativa del lavoro presso le esattorie).
Se il legislatore avesse effettivamente voluto introdurre una così importante deroga ai principi generali in tema di onere della prova - osservavano i giudici di appello - lo avrebbe fatto in modo esplicito.
L'art. 135 del D.P.R. n. 858 del 1963, sottolineava il Tribunale, ha il solo compito di dettare regole per l'organizzazione dei servizi di riscossione dei tributi concesso a privati, ma non quello di stabilire alcuna regola in materia di qualificazione del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Del resto, è la stessa legge (art. 145 del D.P.R. del 1963) a prevedere l'ipotesi, sanzionata, ma pur sempre possibile, che l'esattore si avvalga di messi non abilitati e non autorizzati: da tale premessa, doveva trarsi - almeno secondo il Tribunale- la logica conclusione che sia possibile, a maggior ragione, avvalersi di messi che svolgano la loro attività in regime di completa autonomia.
Esclusa, pertanto, la sussistenza di una sorta di presunzione legale in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro del messo notificatore di cartelle esattoriali, i giudici di appello concludevano che la domanda del N. doveva essere respinta, in mancanza di qualsiasi prova circa l'effettiva esistenza di un vincolo di subordinazione per il periodo 1992-1995 (in epoca successiva, infatti, lo stesso N. era stato poi assunto come lavoratore dipendente dalla medesima società).
Il N. non aveva provato l'esistenza di un potere direttivo in capo al datore di lavoro, né alcuno degli altri indici che pure la giurisprudenza ritiene che possano concorrere nella valutazione del reale assetto del rapporto di lavoro (anche se di per sé soli non possano essere considerati come determinanti ai fini della qualificazione dello stesso rapporto).
In atti, vi erano solo le nomine del N. a messo notificatore straordinario, provenienti dalle due società (relative al periodo 1992-93) e quindi la assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per due periodi negli anni 1995-96 (per i quali il N. aveva eccepito la nullità della clausola appositiva del termine).
I giudici di appello rilevavano che il riG.to del primo motivo di appello esimevano dall'esame dell'altro motivo di appello relativo alla nullità della clausola appositiva del termine (sin dal 1992) che presupponeva, quale antecedente logico necessario, l'accertamento della sussistenza del vincolo della subordinazione.
Il Tribunale riG.tava anche l'appello incidentale della società E. riguardante la pretesa omissione di ogni pronuncia da parte del Pretore in ordine alla sua richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Avverso questa decisione, il N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque distinti motivi.
Resistono con controricorso la G. s.p.a. e la E.
Esazioni Tributi s.p.a., la quale ha proposto anche ricorso incidentale subordinato.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Vanno innanzi tutto riuniti i ricorsi proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile).
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e 2222 codice civile, anche in relazione agli articoli 135 e 137 D.P.R. n. 858 del 1963 ed al CCNL per il personale delle esattorie.
Le disposizioni di legge sul personale delle esattorie pongono una chiara presunzione circa la natura subordinata del rapporto. Il ricorrente richiama alcune decisioni di questa Corte che si sono già espresse in questo senso e che richiamano il tenore letterale dell'art. 135 primo comma del T.U. n. 858 del 15 maggio 1963 (il quale stabilisce che l'attività del messo notificatore si svolge "alle dipendenze dell'esattore" (Cass. n. 6336 del 1995).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla qualificazione del rapporto.
La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non spiegherebbe affatto per quale ragione avrebbe ritenuto l'insussistenza della subordinazione relativamente al periodo 1992 - luglio 1995 (quando era poi pacifico che successivamente il N. era stato assunto con due contratti a termine come lavoratore subordinato) per le stesse mansioni di addetto alla notificazione delle cartelle esattoriali.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno spiegato che le disposizioni di legge in materia di esattorie non prevedono alcuna presunzione di subordinazione del rapporto che lega i privati concessionari del servizio esattoriali e i messi addetti alla notificazione delle cartelle esattoriali.
Spetta, pertanto, al lavoratore che agisca in giudizio - secondo le regole generali - l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche attraverso la dimostrazione di quegli indici, rivelatori della subordinazione, che la giurisprudenza da tempo ha contribuito a porre in evidenza come significativi ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, ha osservato il Tribunale, il lavoratore non aveva fornito alcuna dimostrazione in tal senso, sicché correttamente i giudici di appello hanno concluso che la domanda dello stesso - intesa ad ottenere la dichiarazione che anche i primi rapporti di lavoro intercorsi con le varie società, erano da qualificarsi come di lavoro subordinato - doveva essere riG.tata, essendo del tutto irrilevante che successivamente le parti avessero deciso di instaurare due diversi contratti di lavoro a termine, questa volta di natura subordinata.
Tali conclusioni appaiono in linea con quanto ripetutamente affermato da questa Corte a proposito della possibilità che qualsiasi attività umana possa formare ogG.to sia di un rapporto di lavoro autonomo che di uno subordinato. Principio, anche di recente ribadito da questa Corte, con specifico riferimento all'attività del messo notificatore (Cass. 6 giugno 1995 n. 6336, cfr. Cass. n. 41 del 10 gennaio 1989 e 5322 del 30 agosto 1986, nn. 1747 del 1985 e 5925 del 1982 e 978 del 1979. V. anche, in senso difforme, Cass. 14 febbraio 1980 n. 1078 e 4 marzo 1992 n. 2593).
Questo indirizzo giurisprudenziale rimane confermato, pur nella diversità della fattispecie da alcune decisioni della Corte Costituzionale, che con riferimento ad alcune disposizioni di legge le quali affermavano la presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui le stesse non consentivano una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, pur in presenza di tutti i requisiti di legge previsti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Con riferimento al caso di specie, tra l'altro, il lavoro del messo notificatore, come del resto questa Corte ha già avuto occasione di precisare in alcune precedenti pronunce, si svolge al di fuori dell'azienda; il messo non è tenuto ad un preciso orario di lavoro, é autonomo nella effettuazione delle notifiche, mancando un controllo diretto della società che lo incarica del servizio (possibile solo successivamente ed in termini di verifica dei risultati ottenuti), il sistema di rE.ibuzione di questa categoria di lavoratori è correlato in tutto e per tutto al numero delle notifiche.
Proprio per queste peculiarietà del rapporto, gli indici normalmente utilizzati dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, debbono essere riguardati con particolare attenzione, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della subordinazione.
Nel caso di specie, i giudici di appello - tenuto conto di tutta l'istruttoria svolta in primo grado - hanno concluso che "il ricorrente non solo non ha provato che vi fosse il potere direttivo, ma neppure la sussistenza di tutti gli altri indici che, sia pure non determinanti, possono concorrere nella valutazione del reale assetto del rapporto".
La motivazione della sentenza impugnata prosegue osservando che i testi sentiti in primo grado avevano riferito esclusivamente che il N. aveva svolto attività di messo notificatore nei vari periodi indicati nelle nomine e che egli "provvedeva alla consegna delle cartelle esattoriali secondo orari di lavoro non predeterminati e non tutti i giorni" (teste Mandaglio e Prudente, il quale ultimo ha addirittura escluso l'esistenza di qualsiasi potere direttivo e disciplinare da parte della società).
Quanto alla dedotta illegittimità dei due contratti a termine intercorsi tra le parti, questi formano ogG.to dei tre motivi successivi, alla cui trattazione pertanto si rinvia.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia in relazione all'eccepita nullità della clausola appositiva del termine.
Il ricorrente rileva che tale eccezione era stata già sollevata in primo grado, con riferimento all'esistenza di vizi di forma e di sostanza (mancanza di atto scritto dell'assunzione e delle proroghe verbali riferite agli anni 1992- febbraio 1994, proroghe disposte nel periodo 1992-1995 per più di una volta e per periodi superiori a quello della prima assunzione, mancanza, in ogni caso, del requisito della straordinarietà ed occasionalità della prestazione).
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia in ordine alla richiesta ricostituzione del rapporto di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo indeterminato, con conseguenziale diritto di ripresa del posto di lavoro.
I vari rapporti di lavoro intercorsi con le società resistenti - ad avviso del ricorrente - dovevano essere considerati come un unico rapporto a tempo indeterminato sin dal marzo 1992, o, almeno dall'agosto 1995, a seguito della nomina conferita dalla società G. s.p.a.
Poiché il rapporto era "pendente" anche dopo il giugno 1996, data di cessazione della prestazione, ed era proseguito con il subentro nella concessione esattoriale della E. s.p.a., il N. aveva comunque diritto a riprendere il proprio posto di lavoro presso quest'ultimo e a conseguire il risarcimento del danno, qualora ciò gli fosse negato.
Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, infine, omessa pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, per effetto della conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico contratto a tempo indeterminato (in subordine, richiesta dall'agosto 1995).
Questi ultimi tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati.
Il ricorrente, infatti, nel ricorso introduttivo dinanzi al Pretore, aveva semplicemente dedotto l'inesistenza di atti scritti di assunzione a termine e la loro proroga verbale, richiamando la mancanza della straordinarietà ed occasionalità della prestazione, richiesta dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 230 del 1962.
Per i contratti di lavoro precedenti quello dell'agosto 1995 la questione della regolarità formale dei contratti a termine, evidentemente, non si pone, essendo assorbenti le considerazioni che precedono sulla mancanza di ogni prova in ordine alla subordinazione.
Quanto ai due contratti a termine dell'agosto 1995 e del 22 gennaio 1996 (gli unici per i quali dagli stessi atti risulta la natura subordinata del rapporto), è appena il caso di dire che essi sono stati stipulati per iscritto e che gli stessi recano l'indicazione della durata. Donde l'inesistenza del vizio di forma denunciato.
Il secondo contratto, inoltre, è stato stipulato ad oltre sessanta giorni dalla cessazione del primo ed integra i contenuti di un nuovo contratto. Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 230 del 1962 è appena il caso di ricordare che, per quanto risulta dalla documentazione prodotta, le due assunzioni vennero effettuate non in base a questa disposizione, ma ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e dell'art. 33 del CCNL 12 luglio 1991 e del contratto aziendale del 22 aprile 1992 (come del resto dedotta dalle società resistenti fin dal primo grado di giudizio).
Correttamente, pertanto, i giudici di appello non hanno pronunciato in ordine alle domande che presupponevano la conversione dei contratti a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
É appena il caso di aggiungere - con riferimento alle censure formulate con il quarto motivo di ricorso, per l'ipotesi in cui queste si riferissero comunque ad una domanda di condanna alla reintegrazione presso il nuovo concessionario - che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere (Cass. 8 aprile 1997 n. 3025) che le gestioni in appalto delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette trovano origine e titolo nei provvedimenti di concessione, la cui scadenza o revoca, dando luogo ad un caso di cessazione dell'impresa, rende inapplicabile, al personale della gestione esattoriale cessata che viene mantenuto in servizio, la disciplina ordinaria di cui all'art. 2112 codice civile, in tema di trasferimento d'azienda, atteso che il nuovo concessionario subentra a titolo originario in forza di una autonoma concessione (cfr. anche Cass. nn. 8359 del 1991 e 1384 del 1991).
Le ulteriori questioni, proposte dal N. per la prima volta nella memoria difensiva ex art. 378 codice di procedura civile, non possono evidentemente essere esaminate in questa sede, comportando - tra l'altro - l'accertamento di elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità (quali l'età del N. al momento della cessazione del rapporto con la G. e le condizioni del subentro del nuovo concessionario, E.).
Il Tribunale ha rigettato anche l'appello incidentale della società E. Esazioni Tributi s.p.a., inteso ad ottenere una pronuncia di difetto di sua legittimazione passiva.
La stessa società, in grado di appello, aveva dedotto che il Pretore avrebbe omesso di pronunciare sulla sua richiesta di estromissione dal giudizio.
Tale questione viene riproposta in questa sede dalla società con ricorso incidentale subordinato, che tuttavia deve essere dichiarato assorbito per effetto del riG.to del ricorso principale.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. RiG.ta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUG. 2002