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lunedì 25 giugno 2012

Il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività

Svolgimento del processo

L'ing. F. C., premesso di avere lavorato per la B. A. spa (poi A. S. F. spa e oggi R. R. S.F. spa) con la qualifica di dirigente e di essere stata licenziato con lettera del 14 gennaio 1993, ricevuta il successivo giorno 19, con la motivazione di un drastico taglio dei costi che aveva reso necessario una ristrutturazione ed una marcata riduzione della struttura, adiva il Pretore di Bari - sezione di Modugno per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) dichiarazione di nullità, illegittimità, annullamento del licenziamento, in quanto discriminatorio, ovvero posto in essere per motivo illecito determinante, e comunque - anche se disciplinare - posto in essere senza il rispetto delle procedure di cui all'art.7 della legge n.300 del 1970;

2) condanna della società alla reintegrazione ed al pagamento di tutte le mensilità dovute per legge e per contratto, calcolate tenendo conto non solo della paga base, ma anche dei cosiddetti "fringe benefits" (autovettura, polizza assicurativa);

3) in via gradata, dichiarazione di inefficacia del licenziamento perché collettivo, ma intimato senza le procedure dettate dall'art. 24 della legge n.223 del 1991, con le conseguenze tutte di cui all'art.18 della legge n.300 del 1970;

4) in via ancor più gradata, dichiarazione di illegittimità del licenziamento perché privo di giustificato motivo, con la condanna della società al pagamento delle ventisette mensilità di retribuzione, calcolate come sopra;

5) in ogni caso, con la condanna della società al pagamento di tutte le mensilità dovute fino al termine della malattia, iniziata prima della ricezione della lettera di licenziamento, e ricalcolo del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso.

La società, costituendosi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme erogate in più, rispetto a quelle previste contrattualmente per l'impiegato di livello A (considerate le mansioni impiegatizie e non dirigenziali svolte dallo stesso C.). Chiedeva inoltre il rigetto di tutte le domande svolte dal ricorrente.

Il Pretore rigettava tutte le domande (principale e subordinate) avanzate dal ricorrente e la domanda riconvenzionale della società.

Con sentenza 20 febbraio - 22 aprile 1997, il Tribunale di Bari accoglieva in parte l'appello principale del C. e dichiarava l'illegittimità del suo licenziamento. Condannava la società al pagamento della indennità supplementare determinata in 16 mensilità secondo i criteri indicati dall'art. 19 del CCNL dirigenti aziende industriali.

Rigettava tutte le altre domande dell'appellante e la domanda riconvenzionale della società (già avanzata in primo grado e riproposta in appello e relativa alla restituzione delle somme corrisposte in più rispetto a quelle spettanti ad un impiegato di livello A).

Il Tribunale osservava che la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova della giustificatezza del licenziamento, cui pure era tenuta secondo i principi generali sull'onere della prova (art.1218 codice civile) e secondo il contratto collettivo nazionale.

I giudici di appello osservavano che non era stato proposto appello avverso l'accertamento del Pretore in ordine alla natura dirigenziale (e non impiegatizia) delle mansioni svolte dal C..

Quanto alla dedotta crisi aziendale della società, sottolineava il Tribunale, essa non era stata dimostrata nella sua effettiva esistenza (e quindi neppure nella sua influenza ai fini della soppressione del posto di dirigente di seconda fascia per la funzione acquisti: posizione questa ricoperta dal C.).Nella funzione acquisti era rimasto in servizio solo il dirigente di livello superiore del C..

La società aveva tentato di spiegare il recesso con la grave crisi che aveva investito il settore automobilistico, e soprattutto la spa FIAT, cliente da considerare principale ed aveva osservato che tale crisi non doveva essere provata e non poteva comunque essere posta in dubbio, perché di dominio pubblico.

Avverso tale decisione la società propone quattro distinti motivi.

La società non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile e del combinato disposto di cui agli articoli 19 e 23 del CCNl dirigenti aziende industriali nella determinazione della misura minima dell'indennità supplementare spettante, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Erroneamente il Tribunale avrebbe applicato le disposizioni del contratto collettivo, determinando l'indennità a favore dell'ing. C. in misura inferiore a quella dovuta.

Il contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industriali prevede, all'art.19, che la determinazione della indennità supplementare venga effettuata dal Collegio arbitrale, o dal giudice, sulla base degli elementi che caratterizzano il caso in esame, tra un minimo, "pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso, ed un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso".

Pertanto, avendo il C. maturato un'anzianità di servizio di ventiquattro anni, in base all'art.23 richiamato, egli avrebbe avuto diritto al periodo di preavviso massimo, pari a dodici mesi (corrispondenti ad una retribuzione di tredici mensilità).

Inoltre, secondo l'art. 19 dello stesso contratto, si sarebbe dovuto tener conto anche degli importi corrispondenti ad ulteriori due mesi di preavviso, ed all'aumento fisso predeterminato in relazione all'età del dirigente (pari nel caso dell'ing. C. a cinque mensilità).

In conclusione, secondo il ricorrente, nel caso di specie il Tribunale avrebbe, dovuto riconoscere una indennità ricompresa tra una misura minima di venti mensilità (quindici più cinque in relazione all'età) ed una massima pari a ventisette mensilità (ventidue più cinque).

I giudici di appello non solo non avevano motivato in ordine alla indennità liquidata al C. (16 mensilità) ma avrebbero, per di più, determinato la stessa in misura inferiore a quella minima spettante per contratto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.132, n.4, codice di procedura civile, violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile e 19 del CCNL dirigenti aziende industriali, in ordine ai criteri per la determinazione dell'indennità supplementare, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il Tribunale non aveva spiegato in base a quali elementi era giunto a quantificare l'indennità supplementare proprio in sedici mensilità, impedendo praticamente qualsiasi possibilità di controllo.

Inoltre, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della particolari circostanze che avevano accompagnato il licenziamento, che - se esaminate avrebbero sicuramente indotto gli stessi giudici a riconoscere l'indennità supplementare nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva, anche per risarcire il lavoratore ultracinquantenne per la perdita repentina ed inaspettata del posto di lavoro.

Sul punto il ricorrente sottolinea che "per di più un responsabile degli acquisti sollevato dall'incarico e licenziato negli anni di "Tangentopoli" lascia adito a facili illazioni, con evidente pregiudizio per una eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro".

Tra l'altro, il licenziamento, del tutto improvviso attuato dopo che la società aveva garantito la conservazione del posto di lavoro per i cosiddetti dirigenti di seconda fascia (quale era appunto il C.) e dopo il riconoscimento di gratifiche e importanti riconoscimenti per i risultati ottenuti - era stato disposto dalla società rinunciando al preavviso lavorato, creando in tal modo maggiori difficoltà per una ricerca di un nuovo lavoro.

Il C., pur non giovanissimo, si era dovuto impegnare a corrispondere i contributi volontari INPDAI (per un importo di circa due milioni mensili) per undici anni, avendo maturato solo ventiquattro anni di contribuzione obbligatoria (corrispondenti al periodo di lavoro con la società B.).

I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché intimamente connessi tra di loro sono fondati nei limiti appresso specificati.

I giudici di appello non hanno indicato in base a quali elementi di fatto sono giunti a determinare proprio in sedici mensilità l'indennità supplementare liquidata all'ing. C..

Tale specificazione sarebbe stata invece necessaria considerato che l'indennità di preavviso sulla base della quale essa deve essere commisurata varia, secondo il contratto collettivo, in base all'età ed all'anzianità di servizio del dirigente.

Il giudice o il Collegio arbitrale, secondo il contratto collettivo, possono determinare l' indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, a seguito del licenziamento ingiustificato, tra un minimo ed un massimo.

Si tratta evidentemente di un potere discrezionale, che tuttavia secondo il contratto collettivo deve essere esercitato tenendo conto delle ragioni che caratterizzano il caso esaminato e del concreto pregiudizio subito dal dirigente licenziato, ragioni che possono risultare anche implicitamente in base al complesso della motivazione addotta, ma che nella sentenza impugnata non vengono nemmeno accennate.

Nel caso di specie i giudici di appello si sono limitati ad osservare che il minimo corrispondeva per il C. a dieci mesi (otto mesi di preavviso maggiorati dell'importo equivalente a due mesi di preavviso, in base all'art.23 del CCNL), quindi hanno riconosciuto un'indennità supplementare pari ad 11 mensilità, aumentata a 16 in forza dell'automatico aumento stabilito in relazione all'età del dirigente licenziato (art. 22 CCNL: anche in ordine a tale elemento di fatto vi è contrasto tra le parti).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione deg articoli 1362 e seguenti del codice civile, 19 del CCNL dirigenti aziende industriali, violazione dell'art. 2121 codice civile, in ordine all'inclusione dei "fringe benefits" nella base di calcolo dell'indennità supplementare, nonché difetto ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel calcolo della retribuzione da porre a base, ai sensi dell'art.2120 codice civile, nel testo originario e in quello novellato, deve tenersi conto anche del controvalore dell'uso di una autovettura di proprietà della datrice di lavoro, utilizzata anche per motivi privati (salvo diversa previsione contrattuale, nella specie non dedotta) (in questo senso, cfr. Cass. nn.4664 del 1979, 1680 del 1985, 6118 del 1985, 4666 del 1987, 7431 del 1990, 10807 del 1990, 8831 del 1992, 7431 del 1996, 1428 del 1998. V. anche Cass. 10807 del 1990 e 88331 del 1992).

Analogamente deve dirsi per le spese di assicurazione, ed altre accessorie, relative alla medesima autovettura e per le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro che - sempre in base al disposto dell'art. 2118, secondo comma, e 2120 codice civile - devono essere ricomprese nella base di calcolo delle retribuzioni differite e della indennità di preavviso (Cass. nn. 5197 del 1980, 5989 del 1988, 828 del 1989, 9585 del 1990, 8538 del 1991, 9517 del 1992, 7431 del 1996).

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2110 codice civile, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell'art. 112 codice di procedura civile, ribadendo l'inefficacia del licenziamento irrogato in presenza di malattia.

Fin dal ricorso introduttivo il C. aveva allegato di essere stato licenziato in costanza di malattia, avendo ricevuto la lettera datata 14 gennaio 1993 solo in data 19 gennaio 1993, dopo l'inizio della sua malattia, regolarmente denunciata il datore di lavoro.

Il ricorrente contesta la circostanza affermata dalla resistente (secondo la quale in data 15 gennaio 1993 era già stata data lettura della lettera di licenziamento al dirigente da parte del ragioniere Turchiano) rilevando che la dichiarazione resa da quest'ultimo non poteva costituire elemento di prova, in quanto resa in qualità di procuratore e non di testimone).

In ogni caso, il ricorrente rileva che lo stesso giorno 15 egli era stato visitato al Pronto Soccorso Cardiologico dell'Ospedale "Di Venere" di Carbonara, alle ore 11,30, sottolineando che pertanto non poteva essere presente nello stesso giorno nella sede della società B. A. di Modugno.

Il Tribunale aveva ritenuto non accoglibile la domanda del C. "nella parte in cui l'appellante vuole sentire dichiarare la nullità del licenziamento perché intimato in costanza di malattia, e ciò in quanto, quand'anche ciò venisse provato, l'unica conseguenza sarebbe il protrarsi del preavviso sino al termine della malattia e non la nullità del recesso".

Sul punto, il ricorrente sottolinea che egli non aveva chiesto solo la declaratoria del recesso, avendo invece dedotto sin dal ricorso introduttivo in primo grado (pag.3 del ricorso del 16 marzo, 1994), e ribadito in appello, la nullità e/o inefficacia del licenziamento perché intimato in costanza di malattia, chiedendo tra l'altro la condanna della società al pagamento delle retribuzioni per tutto il periodo di malattia, come conseguenza della inefficacia del licenziamento.

Anche l'ultimo mezzo di impugnazione appare fondato.

Il Tribunale non ha risposto alle specifiche censure svolte dall'appellante C. e non ha tenuto conto della circostanza che lo stesso aveva chiesto la condanna della società al pagamento di tutte le con retribuzioni per il periodo di malattia, come conseguenza della inefficacia del licenziamento intimato in costanza di questa.

Nella decisione di primo grado, il Pretore aveva respinto anche tale domanda osservando che il C. aveva ricevuto la lettera di licenziamento prima di iniziare la propria malattia (pag. 5) e che l'insorgere di una malattia non avrebbe portato comunque alcuna conseguenza poiché il recesso era stato esercitato con esonero del C. dal periodo di preavviso.

Le specifiche censure sollevate dal ricorrente in grado di appello non sono state esaminate dal Tribunale.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame, decidendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 22 GIU. 2000