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lunedì 25 giugno 2012

L' azione giudiziaria volta a conseguire prestazioni a carico della disoccupazione involontaria soggiace a termine quinquennale di decadenza sostanziale

Cass., sezione lavoro, sentenza n. 529 del 18.01.1997

[Omissis]

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Rossano, depositato il 14 ottobre 1992, R. M. conveniva in giudizio l'Inps e - premesso che per gli anni dal 1982 al 1987 aveva percepito, quale lavoratrice agricola l'indennità di disoccupazione nell'ammontare di lire ottocento giornaliere e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 497 del 27 aprile 1988, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L. 2 febbraio 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento del valore monetario della suddetta somma - chiedeva che il convenuto fosse condannato ad adeguare le corrisposte indennità in base agli indici Istat della scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Costituitosi il convenuto, il pretore accoglieva la domanda, ma la decisione, appellata in via principale dall'Inps e in via incidentale dalla controparte, veniva riformata, con sentenza del 26 gennaio 1994, dal Tribunale di Rossano; il quale, accogliendo l'appello dell'istituto, dichiarava estinte per decadenza le pretese relative all'indennità in questione per gli anni dal 1982 al 1986 e rigettava la domanda relativa all'anno 1987.

Il tribunale (il cui pensiero qui si riporta in estrema sintesi) osservava che era fondata (quanto alle pretese relative agli anni dal 1982 al 1986) l'eccezione d'intervenuta decadenza dedotta dall'Inps e che, inoltre, non risultava che l'assicurata avesse provato di aver percepito l'indennità di disoccupazione, soprattutto con riguardo all'anno 1987.

Avverso tale sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione (nel quale sono sostanzialmente ravvisabili due motivi), cui l'Inps ha resistito con controricorso, seguito da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente deduce in sostanza - pur in difetto di correlativa enunciazione espressa - violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, e vizio di motivazione, lamentando che il tribunale abbia ritenuto assoggettato alla decadenza di cui al 3° comma del suindicato art. 47 il diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ed abbia quindi, considerato estinto il diritto per gli anni anteriori al quinquennio dalla domanda giudiziale.

Secondo la ricorrente, invece, la rivalutazione dovuta per effetto della sentenza costituzionale n. 497 del 1988 non costituisce oggetto di un diritto diverso da quello concernente l'indennità di disoccupazione a suo tempo fatto valere; con la conseguenza che, impedita la decadenza per quest'ultimo in virtù dell'originaria domanda, la pretesa della rivalutazione - che altro non è se non un mera integrazione dell'indennità - resterebbe sottoposta unicamente al termine ordinario di prescrizione.

Il motivo è fondato.

Va in primo luogo rilevato che l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, istituita con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3158 (fatto poi oggetto di numerose modifiche ed integrazioni da parte dei successivi provvedimenti legislativi), è stata estesa ai lavoratori agricoli con d.p.r. 24 ottobre 1955 n. 1323; il cui art. 7 - parallelamente alla disposizione di carattere generale dettata in materia di disoccupazione involontaria dall'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - ha previsto la necessità, ai fini dell'ammissione al beneficio, della proposizione della relativa domanda entro il termine del 30 novembre di ciascun anni, il cui inutile decorso impedisce, quindi, la nascita del diritto.

Da tale decadenza (impeditiva del sorgere del diritto) differisce - siccome determinativa dell'estinzione del diritto già esistente - quella prevista dall'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, modificato (con efficacia retroattiva) dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in l. 1° giugno 1991 n. 166 (V. anche l'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438, che ha ridotto l'entità dei termini in precedenza stabiliti, ma che non è applicabile per ragioni di tempo alla fattispecie in esame). Da parte di tali disposizioni di legge, infatti, si fa riferimento alla decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria - allo scopo di contestare le determinazioni assunte dall'ente previdenziale sulla richiesta delle prestazioni previste dalla legge - entro un termine perentorio (teoricamente di cinque anni per quanto concerne, ratione temporis, la, presente controversia) dalla comunicazione della decisione definitiva del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di tale decisione. Si noti che il suddetto art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, parla proprio di decadenza "per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale", che determina (e perciò ha natura sostanziale) "l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" (con ciò superandosi, da parte del legislatore, la nozione di decadenza di natura procedimentale precisata dalle Sezioni Unite della S.C., in relazione all'art. 47 d.p.r. 1970/n. 639, con sentenza n. 6245 del 1990).

Con la sentenza n. 497 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 2 e 38 Cost., dell'art. 13 d.l. 2 marzo 1974 n. 34 (NDR: così nel testo), convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, che fissava in lire, ottocento giornaliere l'indennità di disoccupazione dei lavoratori dell'agricoltura, in quanto non prevedeva un meccanismo di adeguamento monetario di quell'importo.

Sulla base di tale pronuncia e tenuto anche conto della successiva sentenza costituzionale n. 295 del 26 giugno 1991 - con la quale è stata esclusa l'applicabilità anche per il passato dell'adeguamento disposto, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, con l'art. 7 d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988 n. 160 - questa Corte ha ritenuto, per un verso, che la pronuncia d'incostituzionalità fosse operante (per il passato) con riguardo a rapporti previdenziali non ancora esauriti, in quanto non interessati da intervenuta decadenza o prescrizione o da sentenza passata in giudicato, e, per un altro verso, che la somma originaria di lire ottocento giornaliere dovesse essere rivalutata secondo il criterio posto dall'art. 150 disp. att. cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass. 18 giugno 1992 n. 7506, 2 novembre 1992 n. 11866, 4 febbraio 1994 n. 1136).

Il contrasto di giurisprudenza, sorto all'interno di questa sezione lavoro, in ordine al problema dell'applicabilità - con riguardo alla richiesta di adeguamento dell'indennità di disoccupazione ai sensi della sentenza costituzionale n. 497 del 1988 - della decadenza prevista dal suddetto art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall'art. 6 del D.L. 103/91 convertito in legge n. 166 del 1991, è stato risolto, con la sentenza n. 6491 del 18 luglio 1996 dalle sezioni unite della Suprema corte. Le quali hanno escluso che il citato art. 47 possa trovare applicazione allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata ma solo l'adeguamento dell'importo della medesima, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite temporale che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale.

Le sezioni unite (a parte altri rilievi contenuti nella complessa motivazione della pronuncia) hanno in sostanza escluso l'applicabilità della decadenza sostanziale ai sensi dei più volte citati art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 sul preminente rilievo che l'adeguamento anzidetto è parte integrante dell'indennità di disoccupazione e non può essere quindi configurato come oggetto di un diritto autonomo concettualmente distinto da quello concernente la stessa indennità.

A tale (recentissima) decisione (non condivisa dalla sentenza di questa sezione n. 9965 del 13 novembre 1996), il collegio reputa di doversi uniformare - oltre che per l'autorevolezza dell'organo cui è istituzionalmente affidata la definizione dei contrasti - per le considerazioni seguenti: a) la fattispecie prevista dai due articoli suddetti pone un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria allo scopo del conseguimento di «prestazioni» (v. titolo III, art. 44, del D.P.R. n. 639 del 1970), laddove nel caso della richiesta di adeguamento dell'indennità di disoccupazione, dovuta ai lavoratori agricoli, viene domandata, invece, non già una «nuova prestazione», ma solo la correzione di un «errore» nella determinazione della prestazione già erogata, venuto in evidenza per effetto della pronuncia d'illegittimità costituzionale ed emendabile ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.; b) il suddetto art. 6 del D.L. n. 103 del 1991 - il quale, modificando un termine di decadenza in senso sfavorevole all'assicurato e con effetto retroattivo, ha bensì superato il controllo di costituzionalità (v. Corte cost. 3 giugno 1992, n. 246), ma rimane norma di stretta interpretazione in quanto derogatoria del principio secondo cui «il termine di decadenza prende regola dalla disciplina in vigore al momento in cui comincia a decorrere» (v. Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 20, e 24 aprile 1996, n. 128) - parla di «estinzione del diritto ai ratei pregressi», mentre l'indennità di disoccupazione si configura come unica prestazione annua (ancorché pagabile «in due soluzioni, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di marzo dell'anno successivo»: art. 8 del D.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323).

Alla stregua delle considerazioni svolte, risultano evidenti i vizi che inficiano la decisione del Tribunale di Rossano, il quale, dopo una motivazione per vari aspetti contraddittoria e confusa (che sembra non distinguere fra i due tipi di decadenza sopra indicati), ha giudicato estinte per decadenza le pretese relative agli anni dal 1982 al 1986.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e sostiene che, al contrario, di quanto affermato da Tribunale, era stato in giudizio offerta la prova - per mezzo di un prospetto proveniente dall'ente previdenziale e ritualmente depositato - dall'avvenuta richiesta (a tempo debito) e conseguenziale erogazione dell'indennità di disoccupazione, sia pure nell'esiguo importo originariamente stabilito della legge, per tutti gli anni, ivi compreso il 1987, oggetto della domanda di adeguamento monetario. Sicché il giudice di appello avrebbe errato nell'affermare che la domanda - in generale e soprattutto riguardo all'anno 1987 - era carente di prova.

Anche questo motivo è fondato.

Il Tribunale, pur avendo affermato la decadenza per gli anni dal 1982 al 1986, ha escluso, sia per gli anni anzidetti sia per il 1987, che l'assicurata - gravata dal relativo onere - avesse provato l'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione.

Tale negazione - che (ferma la necessità della richiesta dell'indennità nell'importo originario ai fini dell'esclusione della decadenza ai sensi del citato art. 7 d.p.r. 1955/n. 1323) attiene ad un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio - è censurata dalla ricorrente, che fa riferimento ad un "prospetto contributivo", rilasciato dall'INPS e tempestivamente prodotto in giudizio ma illegittimamente trascurato dal collegio d'appello, attestante - secondo la stessa ricorrente - l'avvenuta corresponsione dell'indennità per tutti gli anni interessati dalla domanda di adeguamento.

Sul punto, la cui decisività è ictu oculi evidente, sussiste il denunciato vizio di motivazione, in quanto il Tribunale, con un iter argomentativo assolutamente inappagante, si è in sostanza limitato ad escludere, con riguardo ad affermazioni contenute in scritti difensivi dell'Istituto, l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'INPS, della titolarità, da parte dell'assicurata, del diritto all'indennità di disoccupazione da rivalutare.

Conclusivamente, essendone fondati entrambi i motivi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice.

Quest'ultimo, che si designa nel Tribunale di Cosenza (Sezione Lavoro), dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato (inapplicabilità dell'art. 47 citato alla fattispecie in esame) e dovrà compiere, in base ai documenti già acquisiti al giudizio, gli accertamenti necessari per verificare, con riguardo a ciascuno degli anni in contestazione, il fatto costitutivo della pretesa attorea, ossia la percezione dell'indennità di disoccupazione (in misura ridotta), accordando la rivalutazione solo nel caso di esito positivo di tale accertamento.

Il giudice di rinvio provvederà (art. 385, u.c., cod. proc. civ.) anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma il 20 novembre 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GENNAIO 1997