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lunedì 25 giugno 2012

Non viola la regola posta dall'art 3 St. lav. il controllo sull'operato del dipendente posto in essere da un superiore gerarchico, ancorchè non specificamente qualificato come addetto alla vigilanza

Cass. sent. n. 7889 del 28.08.1996

[Omissis]

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17 luglio 1991 T. R. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli, quale giudice del lavoro, la S. - s.p.a. (ora T. Italia s.p.a.). Esponeva che il 12 giugno 1991 era stato licenziato dalla società convenuta per avere manomesso l'utenza telefonica della società S.. Assumeva di non avere mai posto in essere i comportamenti a lui contestati e che, comunque, il licenziamento doveva essere considerato nullo per la tardività delle contestazioni, la genericità dei motivi addotti e la mancata affissione dei codice disciplinare.

Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'istruttoria, il Pretore con sentenza emessa il 21 febbraio 1992 rigettava la domanda.

La decisione è stata confermata dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 10 settembre 1993.

Avverso la decisione del Tribunale il R. propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con memoria. La T. Italia s.p.a. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e l'errata applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con riferimento agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché il vizio di insufficiente o comunque contraddittoria motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia rilevato che il licenziamento era intempestivo e fondato su un accertamento contrario al disposto dell'art. 3 dello Statuto dei lavoratori.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente e immotivatamente ritenuto accertata sia la causa dell'inconveniente lamentato dalla S. sia la riconducibilità di esso al comportamento doloso del R..

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 2106 c.c., nonché il vizio di contraddittorietà e insufficienza di motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia rilevato la sproporzione tra la sanzione del licenziamento e la gravità dei fatti contestati.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.

Come ha più volte affermato questa Corte, la valutazione del giudice di merito, circa l'idoneità di determinati comportamenti del lavoratore a integrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e a costituire un giustificato motivo di licenziamento, si risolve in un apprezzamento di fatto che, ove sostenuto da una motivazione adeguata e immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9 febbraio 1985 n. 1078 e numerose altre).

Nel caso in esame il Tribunale ha svolto un duplice accertamento. Innanzitutto ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal R., si era ripetutamente verificata una indebita parzializzazione dell'utenza intestata alla S. e che essa era dovuta ai dolosi interventi dello stesso R..

La parzializzazione è un intervento che impedisce all'utente di ricevere chiamate dall'esterno, anche se non gli impedisce di telefonare. Il Tribunale, dopo avere accertato che l'utenza telefonica della S. era stata parzializzata ripetute volte e indebitamente, ha ritenuto che tale operazioni non potessero essere state compiute se non dal R.. Infatti questi, in occasione di uno dei diversi episodi contestati era l'unico presente in azienda; aveva adeguate conoscenze per effettuare gli interventi; era sempre presente in azienda quando si erano verificate le parzializzazioni; ed era l'unico che avesse interesse a cancellare le risultanze dell'apparato che consente di individuare chi ha dato l'ordine. Inoltre il Tribunale ha accertato che il R. aveva interesse a impedire alla clientela della S. di mettersi in contatto telefonico con questa per sviarla a favore di un laboratorio per la riparazione dei prodotti T. di cui era proprietario.

In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del R. fosse gravemente lesivo dei suoi doveri di fedeltà e di diligenza e, quindi, idoneo a determinare il venir meno della fiducia dell'azienda nella regolare esecuzione delle future prestazioni e a costituire una giusta causa di licenziamento.

Al riguardo il Tribunale ha rilevato come, per trarre un possibile vantaggio personale, il R. si era "reiteratamente approfittato delle proprie funzioni, compiendo con successo atti diretti a sabotare la buona qualità del servizio telefonico dell'azienda, esposta, per questo, anche a una azione giudiziaria di risarcimento da parte dell'utente danneggiato".

In sostanza il Tribunale ha svolto un ampio e motivato accertamento della imputabilità dei fatti al R. e della loro idoneità a incriminare l'elemento fiduciario del rapporto; e, pertanto, la sua valutazione non può costituire oggetto di questo giudizio di legittimità.

D'altra parte non può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che l'accertamento compiuto dal Tribunale fosse intempestivo e contrario all'art. 3 dello Statuto dei lavoratori.

Sotto il primo profilo va osservato che l'immediatezza che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa, distinguendolo da quello per giustificato motivo soggettivo, va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento dei fatti da contestare e per la valutazione degli stessi.

Ciò si verifica in specie nei casi, come quello in esame, in cui il comportamento del lavoratore consiste in una serie di atti che convergono in un'unica condotta e implicano una valutazione globale e unitaria; ovvero nei casi in cui la complessità dell'organizzazione aziendale, e della relativa scala gerarchica, comportano la mancanza di un diretto contratto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, cioè, di quelle circostanze che, unitamente al comportamento del lavoratore, costituiscono i necessari presupposti dell'esercizio di diritto di recesso (Cass. 17 novembre 1984 n. 5876).

Sotto il secondo profilo va osservato che le norme poste dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori delimitano la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa. Esse non escludono, quindi, il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente, o mediante la propria organizzazione gerarchica, l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione (Cass. 25 gennaio 1992, n. 829; Cass. 18 settembre 1995, n. 9836; Cass. 5 luglio 1991, n. 7455; Cass. 9 giugno 1990, n. 5599; Cass. 9 giugno 1989, n. 2813; Cass. 19 luglio 1985, n. 4271; Cass. 10 maggio 1985, n. 2933; Cass. 3 maggio 1984, n. 2697; Cass. 24 marzo 1983, n. 2042).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di causa, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in tre milioni di lire.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, spese che liquida in complessive lire 30.000 e al pagamento degli onorari di avvocato che liquida in tre milioni di lire.

Così deciso il 15 febbraio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO 1996.