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mercoledì 10 ottobre 2012

Rapporto di lavoro occasionale


Il rapporto di lavoro occasionale, regolato dall'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30/2003, si sostanzia in una prestazione lavorativa:

- a favore dello stesso committente;
- inferiore ai trenta giorni lavorativi nell'anno solare;
- retribuita con una somma non superiore ai 5.000,00 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente alla prestazione di lavoro.

Il lavoratore occasionale, quindi, non ha diritto agli istituti propri del lavoro subordinato quali: tredicesima mensilità, T.F.R., ferie.

Inoltre egli non è iscritto all'INPS (a differenza del lavoratore accessorio) e, di conseguenza, non ha diritto alle relative prestazioni assistenziali.

Nel caso, però, in cui il lavoratore dovesse superare il reddito di euro 5000 annui (a prescindere dal numero dei propri committenti) sarà tenuto ad iscriversi alla Gestione separata INPS ex l.n. 335/95 ed a pagare i contributi ivi previsti.